Circolare SEFIT Utilitalia n. 1386 del 23/09/2019
Responsabilità per danno da cosa in custodia in ambito cimiteriale


Si porta all’attenzione degli Associati la recente decisione del Tribunale ordinario di Pesaro, pronunciata con sentenza n. 668 del 17 luglio u.s., che sembra introdurre alcune novità in tema di responsabilità per danno da cosa in custodia in ambito cimiteriale che potrebbero avere riflessi pesanti per i Comuni.

Tralasciando gli aspetti propriamente processuali, relativi alla valutazione della legittimazione processuale delle parti, l’elemento più critico della sentenza riguarda la responsabilità da danno cagionato da cosa in custodia ex art. 2051 c.c., configuratosi nel caso di specie in cui il danneggiato, entrando nella cappella dove era tumulata una propria nonna, era precipitato nei sepolcri sotterranei a causa del cedimento della pavimentazione.
Ora, il danno da cosa in custodia va considerato in relazione:

a) AL COMUNE: viene in rilievo l’art. 51 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 che attribuisce al sindaco la manutenzione, l’ordine e la vigilanza sui cimiteri. Questa disposizione va poi raccordata con l’art. 63 del medesimo D.P.R. che riconosce nei concessionari la titolarità di obblighi manutentivi costanti per l’intera durata della concessione e attribuisce al Comune una potestà surrogatoria nei casi di abbandono per incuria (o per morte). Tuttavia, in considerazione della competenza comunale in ordine alla manutenzione, ordine e vigilanza sui cimiteri non potrebbe sostenersi l’intervento del Comune solo nel caso di abbandono. Nel caso di specie, non si trattava sicuramente di una situazione di abbandono visto che negli anni i concessionari avevano svolto alcune attività di ristrutturazione e di mantenimento dello stato del sepolcro. E poi si aggiungano le previsioni del locale Regolamento di P.M. per cui “il Comune cura che all’interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle
cose ...” e “nessuna operazione può compiersi nella sepoltura privata se non sia intervenuta preventiva autorizzazione del sindaco, a richiesta del concessionario …” (artt. 2 e 32).

b) AL CONCESSIONARIO: la disposizione di riferimento è il già richiamato art. 63 che pone in capo al concessionario tutti gli obblighi manutentivi del sepolcro; e nel caso sia venuto a mancare il concessionario iniziale (cd. fondatore del sepolcro), i discendenti che abbiano assunto a loro volta la qualità di concessionari. Nel caso concreto, le famiglie originariamente concessionarie si erano estinte e quindi i discendenti erano poi diventati concessionari.

Riprendendo il ragionamento giudiziale, il Tribunale, con riferimento al punto b), diversamente assume a fondamento della responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia il parametro della titolarità del diritto primario di sepoltura utilizzandone la sussistenza o meno come criterio discriminante. Gli obblighi di custodia vengono dunque ricollegati alla titolarità del diritto di sepolcro, e non alla qualità di concessionario ex art. 63 D.P.R. 285/1990, in quanto ritenuta indice della disponibilità giuridica e materiale sul sepolcro che ben avrebbe consentito ai suoi titolari di vigilare sulle modalità d’uso e di conservazione del sepolcro ed evitare così situazioni di pericolo.

La disposizione del regolamento nazionale di P.M. non prevede che l’onere di manutenzione sia in capo anche ai titolari dei diritti ad essere sepolti in un posto interno alla tomba, come invece questa sentenza configurerebbe. Questo significa che, oltre al concessionario, anche chi ha diritto di sepoltura ha degli oneri di manutenzione e conservazione del sepolcro. Una novità che però mal si adatta all’impianto normativo, anche sulla base dell’ulteriore considerazione, per cui solo il concessionario ha titolo a presentare in Comune la richiesta di manutenzione.

Riguardo al punto a), il Comune, con l’atto di concessione, ha messo a disposizione dei concessionari una data porzione di area cimiteriale, ai fini della costruzione di un sepolcro a sistema di tumulazione, atto amministrativo che ha fatto sorgere in capo ai concessionari medesimi gli obblighi di mantenimento del manufatto ex art. 63 D.P.R. 285/1990. Stante quest’obbligo, ogni responsabilità per danno da cosa in custodia viene a gravare unicamente sui concessionari, o loro aventi causa, rimanendone esente il Comune quale titolare del cimitero nel suo complesso. Il Comune potrebbe rispondere per culpa in vigilando, quando non abbia esercitato, o le abbia esercitate con colpa grave, le proprie competenze risultanti dall’art. 51 D.P.R. 285/1990; che però è qualcosa di diverso dalla responsabilità per danni da custodia. Considerando i fatti del caso in esame, si dovrebbe concludere che il Comune sarebbe responsabile per non aver eseguito a regola d’arte i lavori nel sepolcro, con conseguente cedimento della pavimentazione, in concorso con il titolare della concessione.

Diversamente, il giudice civile afferma una solidarietà tra la posizione del Comune, quale proprietario/custode, e quella dei titolari dello ius sepulchri riconoscendo, dunque, il Comune responsabile ex art. 2051 c.c. e chiamandolo a rispondere in solido con gli altri debitori del danno cagionato.

In conclusione, la sentenza contiene due profili innovativi: la connessione tra diritto primario al sepolcro e obblighi manutentivi ai fini della responsabilità del danno da cosa in custodia sul presupposto che la titolarità dello ius sepulchri indichi la disponibilità giuridica e materiale sulla res; e, sullo stesso presupposto di disponibilità giuridica e materiale, fonda detta responsabilità del Comune, in quanto titolare/custode del cimitero, che risponde in solido con i predetti soggetti.

Per quanto di nostro interesse, l’aspetto più critico riguarda la tutela del Comune da azioni di responsabilità che secondo quanto previsto dall’art. 63 D.P.R. 285/1990, sarebbero da riconnettere ai soli concessionari, potendo rispondere il Comune semmai per una culpa in vigilando ex art. 51 D.P.R. È importante, infatti, considerare tale aspetto di tutela dei comuni sul presupposto che un’adeguata ed idonea gestione dei cimiteri risponde ai bisogni della comunità locale, e non solo a quella di singoli individui.

La presente circolare è presente, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.eu (selezionando il menù Circolari). Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Distinti saluti.
Il Direttore Generale
Giordano Colarullo