Circolare SEFIT Utilitalia n. 1227 del 21/11/2018
Oneri di manutenzione cimiteriale: tariffe e distinzione in relazione alla loro natura; ammissibilità di diritti fissi per il trasporto funebre

Con delibera di G.M. n. 71/2014 il Comune di Caserta aveva approvato delle tariffe cimiteriali commisurandole al costo dei servizi e, pertanto, aveva notificato dei solleciti di pagamento ad alcune Congreghe, chiedendo il versamento del nuovo canone per ciascuno dei loculi da loro gestiti, di importo maggiore rispetto al precedente.
Sulla scorta di tale notificazione, le Congreghe casertane hanno presentano ricorso al T.A.R. che, con sentenza n. 5436 del 10 settembre 2018 (Allegato 1) ha pronunciato un principio molto importante in tema di autodeterminazione da parte del Comune delle tariffe cimiteriali e con risvolti positivi per i cimiteri.

Tra i motivi del ricorso, il più interessante è quello secondo cui il canone cimiteriale, come determinato dall’ente locale, costituirebbe una forma, vietata nel nostro ordinamento, di doppia imposizione tributaria. In particolare, secondo le ricorrenti, la richiesta economica comporterebbe una duplicazione della TASI, vale a dire, un tributo che, come specificato dallo stesso Consiglio comunale, va a coprire tutti i servizi indivisibili prestati dal Comune, tra cui anche i servizi cimiteriali.
Quindi, proseguendo nel ragionamento della ricorrente, la determinazione delle tariffe, includendo oneri generali e specifici di gestione, in relazione agli spazi cimiteriali occupati, riguarderebbe le stesse attività già oggetto di imposizione con la TASI.

Il Giudice amministrativo non si è, invece, dimostrato dello stesso avviso e, estendendo all’utilizzo degli spazi cimiteriali un ragionamento già applicato in tema di tariffe da corrispondere per l’uso di pontili di imbarcazioni da diporto, ha rigettato il ricorso perché non si verrebbe ad integrare una fattispecie di doppia imposizione tributaria.
Più precisamente, quando un contributo è determinato con riferimento ai costi sostenuti dall’ente ed è stabilito quale corrispettivo dell’erogazione di un servizio e dell’offerta di un bene non può essere qualificato come tributo ex art. 23 della Costituzione. Ciò che caratterizza una prestazione patrimoniale imposta, infatti, è la mancanza di un collegamento tra la prestazione pretesa dall’Amministrazione e l’utilità offerta dall’ente.
Nel caso di specie le tariffe sono state determinate dall’Amministrazione comunale avendo riguardo ai costi da essa sostenuti per la manutenzione ordinaria e straordinaria e per l’attività di pulizia degli spazi cimiteriali e, quindi, hanno natura corrispettiva e non tributaria.

In conclusione e, più in generale, si può affermare che: la determinazione delle tariffe in ragione dei costi dei servizi e delle prestazioni rese è ragionevole; le tariffe con funzione di corrispettivo per l’uso dello spazio cimiteriale da parte dei singoli utenti non realizzano un tributo, in quanto vi è un’utilità offerta dall’ente a beneficio del concessionario; e infine, che tali canoni possono essere applicati, in via di recupero, anche sulle concessioni già in essere, e non solo su quelle nuove.
Il tema della determinazione delle tariffe rimane, però, ancora aperto a seguito del ricorso presentato dalle Congreghe al Consiglio di Stato.

In materia di tariffe e, in particolare, dei diritti per i trasporti funebri, trattandosi pur sempre di “tariffe”, merita di segnalarsi altresì la pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. 5^, sentenza n. 5476 del 6 ottobre 2018 (Allegato 2).

La vicenda giudiziaria, che vede coinvolti il comune di Montercorvino Pugliano e la società che gestisce l’impianto di cremazione, ha ad oggetto la richiesta di annullamento della delibera del Consiglio comunale n. 16/2017, con la quale l’ente locale ha introdotto il diritto fisso di ingresso che i richiedenti la cremazione non residenti nel Comune devono corrispondere all’Amministrazione.

La società ricorrente, già soccombente davanti al T.A.R., lamentava, tra gli altri motivi, il comportamento illegittimo del Comune per aver introdotto un diritto di trasporto, previsto dall’art. 19 D.P.R. 285/1990, in contrasto con la liberalizzazione del relativo servizio.

Anche il Consiglio di Stato ritiene di non poter accogliere la doglianza.
Il punto centrale e legittimante l’atto dell’Amministrazione è la natura di tariffa dell’istituito diritto di ingresso: si tratta, infatti, di una controprestazione dovuta all’ente locale per lo svolgimento degli adempimenti amministrativi inerenti le modalità di gestione di un servizio pubblico, imposti per legge.
La previsione di un diritto di ingresso rientra, dunque, nel potere discrezionale dell’ente di istituire tariffe in relazione allo svolgimento di servizi pubblici, e, nel caso di specie, come risulta dalle memorie difensive prodotte dal Comune, ha lo scopo di assicurare la regolarità e l’efficienza del servizio di cremazione a seguito dell’incremento esponenziale dei richiedenti.

In conclusione, anche in questo caso, come nel precedente, si tratta di corrispettivi per prestazioni di servizi: due sentenze importanti che aiutano a chiarire il tema della autodeterminazione da parte del comune delle tariffe funebri e cimiteriali, sia per la valorizzazione delle spese generali sostenute dall’ente per la gestione amministrativa delle operatività cimiteriali (v. Consiglio di Stato) che per le concessioni cimiteriali (v. Tar).

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.eu (selezionando il menù Circolari).

Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale
Giordano Colarullo