Circolare SEFIT Utilitalia n. 1211 del 25/10/2018
Esumazioni ordinarie – Comunicazioni individuali – Obbligo – Assenza – Pronuncia del T.A.R. Piemonte, Sez. I, n. 470 del 23 aprile 2018

Il T.A.R. per la regione Piemonte, Sez. 1^, con sent, n. 470 del 23 aprile 2018 (Allegato 1) è stato chiamato a pronunciarsi su una domanda di risarcimento per danni materiali, in conseguenza di esumazione ordinaria effettuata, decorso il termine ordinario di rotazione, senza che vi sia stata una comunicazione ad personam al figlio della persona defunta.
In precedenza, la persona interessata si era rivolta all’A.G.O., che ha eccepito il proprio difetto di giurisdizione.

La sentenza de quo ha respinto il ricorso considerando come, trattandosi di sepoltura in campo ad inumazione comune, il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. non preveda alcuna comunicazione individuale, e una diversa procedura non è contemplata nel regolamento di polizia mortuaria comunale o nella ordinanza che regola esumazioni ed estumulazioni.
La previsione statale si applica, infatti, quando la Regione o il Comune non si dotano di regole diverse.
Nel caso di specie, dunque, il Comune, provvedendo a pubblicare gli avvisi di scadenza delle sepolture nei campi ad inumazione comune, si è comportato legittimamente in quanto ha assicurato una forma di comunicazione ai soggetti interessati, senza che fossero necessarie ricerche o altre attività.

Ne deriva l’affermazione del principio secondo il quale per le esumazioni ordinarie la procedura di avviso degli interessati non prevede una forma di comunicazione individuale, essendo sufficiente effettuare la pubblicazione preventiva, ovviamente con congruo anticipo, di apposito avviso da pubblicare all’albo pretorio comunale e all’interno dei cimiteri dove si svolgeranno le operazioni; e sempre che la regolamentazione a livello decentrato non disponga una procedura differente.

Per quanto riguarda le operazioni di estumulazione, alle quali può essere esteso questo stesso principio, è bene precisare che sono ordinarie quando eseguite al termine della concessione o anche prima purché sia trascorso il periodo minimo di 20 anni di tumulazione stagna (10 per tumulazione areata secondo quanto previsto da alcune regioni).

In conclusione, la decisione amministrativa risulta rilevante, anche in un’ottica di semplificazione, perché agevola i Comuni riconoscendo legittima la procedura della pubblicazione preventiva dell’avviso di esumazione ed estumulazione ordinaria, e sollevandoli dalla comunicazione personale, impossibile da effettuare in tutti quei casi in cui i parenti dei defunti non si riescano a rintracciare.

La presente circolare ed il testo dell’allegato in essa citato sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.eu (selezionando il menù Circolari).

Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale
Giordano Colarullo