Circolare SEFIT Utilitalia n. 1183 del 11/09/2018
Nuovi modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche rilevanti per gli eventi svolti nei cimiteri

In vista dell’occasione della commemorazione dei defunti e dei conseguenti eventi che avranno luogo nei cimiteri, si riporta in Allegato 1 il testo del provvedimento del Ministero dell’interno del 18 luglio 2018, n. 11001/1/110(10), in tema di security e safety nelle manifestazioni pubbliche che fa seguito alla c.d. direttiva Morcone del 28 luglio 2017, di cui si era già data notizia con circolare SEFIT Utilitalia n. 919 del 16 ottobre 2017, “Impatto in ambito cimiteriale delle recenti direttive in tema di security e safety delle manifestazioni”.

In quella nota si è evidenziato come tale direttiva, originata dall’emanazione delle precedenti circolari del Capo della Polizia del 7 giugno 2017 e del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco del 19 giugno 2017 contenenti nuove e più stringenti misure di safety e security, è stata adottata in via interpretativa per chiarire alcune rigidità applicative e per fornire un modello organizzativo e procedurale sperimentale. In sintesi, si tratta di un modello che, a livello procedurale, distingue tra manifestazioni in luogo pubblico, che richiedono agli organizzatori solo l’onere di avvisare il questore, e manifestazioni di pubblico spettacolo, sottoposte ad autorizzazione, e che individua tre livelli di rischio per calibrare le misure di sicurezza.

A distanza di solo un anno il Ministero, con il provvedimento in esame, interviene nuovamente sugli stessi temi per cercare di superare le rigidità emerse nell’applicazione pratica di quel modello, e impartisce nuove indicazioni, sostitutive delle precedenti, che incidono sulle procedure da seguire e che favoriscono un approccio flessibile alla gestione del rischio.

Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, già le predette circolari intendevano promuovere un approccio del genere, vale a dire la considerazione delle c.d. vulnerabilità, ossia quei fattori che sfuggono alla catalogazione perché da rilevare in concreto in relazione a ciascun evento, ai fini dell’adozione delle misure di sicurezza più adeguate. Nel solco già tracciato dalle precedenti la nuova direttiva vuole, quindi, prescindere dall’acritica applicazione di rigidi schemi di riferimento e di logiche astratte e ricondurre la valutazione dell’evento nell’analisi di contesto del rischio che tenga conto di particolari aspetti pratici in modo da poter adottare cautele differenti rispetto alle ordinarie.

Le novità più rilevanti riguardano, invece, gli elementi procedurali. Le nuove indicazioni stabiliscono che:
-Per le pubbliche manifestazioni sottoposte a regime autorizzatorio, l’organizzatore deve inviare l’istanza al Comune e deve indicare le misure di sicurezza che intende adottare.
A questo punto il Comune, previa acquisizione del parere della Commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo nel caso in cui si tratti di eventi di pubblico spettacolo, ha due alternative.
La prima è rilasciare direttamente il provvedimento autorizzatorio, indicando le misure di sicurezza da adottare.
La seconda è informare la Prefettura qualora nella fase istruttoria si rilevino profili di security e safety che per la loro complessità e delicatezza richiedano un’analisi coordinata ed integrata e, comunque, quando l’evento, per le sue caratteristiche, presenti particolari condizioni di criticità. I dispositivi di sicurezza ed incolumità saranno poi definiti nell’ambito del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

-Per le manifestazioni di cui agli artt. 18 e 25 del D.R. n. 773 del 1931, il Questore, avvisato su istanza dell’organizzatore, coinvolgerà il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica solo per quegli eventi il cui livello di rischio impone una valutazione coordinata delle autorità e in tale sede si valuteranno le misure da adottare.
Infine, si precisa che le “Linee guida per l’individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità”, di corredo al provvedimento ministeriale, sostituiscono le precedenti allegate alla circolare del 28 luglio 2017 e trovano applicazione per le manifestazioni non assoggettate ad autorizzazione, mentre per quelle che richiedono un tale regime costituiscono un utile riferimento integrativo degli aspetti non già ricompresi nelle norme di sicurezza per esse applicabili.
Semplificazione delle procedure e approccio più flessibile sono, dunque, gli aspetti che caratterizzano la direttiva in esame; ma, come rilevato in un comunicato ANCI (Allegato 2), non va sottovalutato un effetto collaterale, rappresentato da maggiori costi e responsabilità per i Comuni, nella persona del Sindaco, chiamato a valutare le misure di sicurezza per autorizzare la manifestazione e verificare la complessità di alcuni eventi per poi decidere se rimettere l’argomento al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.
La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.eu (selezionando il menù Circolari).
Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale
Giordano Colarullo