Circolare SEFIT Utilitalia n. 1112 del 30/05/2018
Regione Marche – R.R. 18/4/2018, n. 3 e L.R. 18/4/2018, n. 11 sull’ubicazione delle sale del commiato
Sul B.U.R. Marche n. 44 del 24/5/2018 sono stati pubblicati il R.R. 18 aprile 2018, n. 3 e la L.R. 18 aprile 2018, n. 11, le cui disposizioni sono riportate negli Allegati 1 e 2 , che introducono delle modifiche, rispettivamente, al R.R. 9 febbraio 2009, n. 3 e alla L.R. 1° febbraio 2005, n. 3.
Il primo intervento legislativo si è reso necessario a seguito della pronuncia del T.A.R. Marche, sentenza n. 866 del 18 novembre 2017, di annullamento della delibera dell’Assemblea legislativa regionale n. 49 del 28 febbraio 2017 (Allegato 3).
Tale delibera approvava una modifica al R.R. 9 febbraio 2009, n. 3 con la quale si prevedeva che, per l’esercizio delle sale del commiato, fosse necessario rispettare il limite di cento metri dalle civili abitazioni; e il successivo regolamento emanato dalla Giunta, R.R. 3 marzo 2017, n. 3, la recepiva al nuovo comma 3 ter, dell’art. 20, R.R. 3/2009.
La ratio del suddetto limite veniva individuata espressamente dal legislatore regionale in due requisiti. Innanzitutto, nella tutela della salute dei singoli e nella salubrità dell’ambiente, posto che, ai sensi dell’art. 20, comma 6, R.R. 3/2009 all’interno delle sale del commiato è possibile svolgere trattamenti conservativi dei cadaveri. In secondo luogo, nell’opportunità di mantenere una simmetria rispetto a quanto disposto, in merito all’ubicazione delle sale del commiato, dall’art. 20, comma 3 bis, ai sensi del quale queste non possono essere realizzate entro cento metri dalle strutture sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale.
Preso atto del provvedimento demolitorio del giudice amministrativo, con deliberazione n. 71 dell’8 maggio 2018 (Allegato 4), l’Assemblea legislativa regionale ha approvato l’ulteriore modificazione del R.R. n. 3/2009, consistente appunto nell’abrogazione della disposizione censurata, avvenuta con R.R. 18 aprile 2018, n. 3.
Nella stessa seduta deliberativa (Allegato 5), è stata approvata anche la modifica della L.R. n. 3/2005, comportante l’introduzione dell’art. 9 bis, ad opera della L.R. 18 aprile 2018, n. 11, che è il secondo intervento normativo di cui si dà nota con la presente circolare.
Ravvisando una lacuna legislativa circa la disciplina della realizzazione delle case del commiato, sempre più frequenti sul territorio, il legislatore ne ha regolamentato i criteri di localizzazione, attraverso la pianificazione urbanistica, che a sua volta si prescrive debba attenersi ai principi specifici della presenza di idonei spazi di sosta, dell’accessibilità adeguata alla struttura e della corretta interazione del servizio in essa svolto con le altre attività dell’area circostante.
Infine, per non lasciare vuoti normativi, si stabilisce che, in attesa dell’adozione dei predetti atti, le case del commiato possano essere ubicate solo nelle zone omogenee D e F, come individuate dagli strumenti urbanistici generali.
Nel silenzio della normativa regionale attuale e a seguito dell’abrogazione del comma 3 ter dell’art. 20, R.R. 3/2009, con le nuove modifiche il legislatore intende, quindi, garantire una precisa regolamentazione per una corretta ubicazione delle case del commiato, intese come luoghi idonei dove svolgere le funzioni che seguono il decesso, che, per effetto del mutato atteggiamento culturale per cui l’omaggio e l’ultimo saluto alla persona defunta tende a non avvenire nell’abitazione privata, sono sorte in numero sempre maggiore sul territorio.
La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.eu (selezionando il menù Circolari).
Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.
Il Direttore Generale
Giordano Colarullo