Circolare SEFIT Utilitalia n. 1101 del 16/05/2018
Regione Lombardia – Art. 9 L.R. 12 dicembre 2017, n. 36. Sostituzione regime autorizzatorio con SCIA per esercizio attività funebre
Con l’articolo 9 della L.R. 12 dicembre 2017, n. 36, pubblicata in B.U.R. n. 50, supplemento del 15 dicembre 2017, riportata in Allegato 1, la regione Lombardia ha modificato gli artt. 74, 76 e 77 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33, sostituendo il previgente regime autorizzatorio per l’esercizio dell’attività funebre con la segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A).
La disciplina della S.C.I.A, in origine D.I.A, è contenuta nell’art. 19, L. 7 agosto 1990, n. 241 come modificato dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122, e recentemente, dalla c.d. legge Madia 7 agosto 2015, n. 124, in particolare il decreto attuativo D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126. Secondo il disposto normativo, ogni atto di autorizzazione o di licenza può essere sostituito dalla S.C.I.A quando il rilascio dipende dal semplice accertamento della sussistenza dei requisiti che la legge prevede per lo svolgimento dell’attività; con il limite di alcune esclusioni dal campo di applicazione per espressa previsione del legislatore.
Presupposto giuridico della S.C.I.A è, quindi, che la pubblica amministrazione non goda di discrezionalità amministrativa, dovendosi limitare ad una semplice verifica di rispondenza tra quanto dichiarato dal privato e quanto legislativamente prescritto.
Il privato può iniziare immediatamente l’attività segnalata, senza dover attendere il consenso preventivo dell’amministrazione competente, perché è la legge stessa che lo legittima (sulla natura giuridica della S.C.I.A, quale atto privato, e non come provvedimento tacito della pubblica amministrazione si veda la pronuncia del Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, n. 15 del 29 luglio 2011).
Al soggetto pubblico spetta il compito di avviare i controlli in ordine alla conformità alla legge, attivando i poteri di intervento ex post dal contenuto repressivo, inibitorio o conformativo.
Pertanto, come pure evidenzia una nota di indirizzi A.N.C.I in relazione specificatamente all’attività funebre (Allegato 2) , laddove l’amministrazione si limiti ad un accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, senza possibilità di esercizio di discrezionalità, è legittimo applicare la disciplina della S.C.I.A.
Richiamati quindi i presupposti circa la legittimità dell’applicazione della S.C.I.A per lo svolgimento dell’attività funebre, per la quale la regione Lombardia prima richiedeva l’autorizzazione, altra questione che viene in rilievo, trattandosi questo istituto di un modulo semplificato che trova applicazione in vari settori, è quella dei rapporti tra legislazione statale e regionale, risolta dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 164 del 20 giugno 2012.
Ad avviso dei giudici, la S.C.I.A va ricondotta nell’alveo dell’art. 117, comma 2, lett. m) della Costituzione, ossia alla competenza esclusiva dello Stato nella determinazione dei livelli minimi essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali: solo in questo modo è possibile garantire uniformità di trattamento sul piano di tali diritti e realizzare il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione.
La disciplina di cui all’art. 19 L. 241/1990 costituisce livello essenziale delle predette prestazioni e consente il godimento uniforme sul territorio nazionale di diritti civili e sociali e, dunque, ben può limitare l’autonomia legislativa regionale.
Stante questo inquadramento sistematico, la regione non può disporre in modo difforme e, nella ricorrenza di tutti i presupposti giuridici, è legittimo prevedere la sostituzione del regime autorizzatorio con l’applicazione dell’istituto della S.C.I.A ex art. 19.
Inoltre, la regione deve tenere conto e adeguarsi anche a quanto previsto a livello europeo.
Essendo la SCIA un istituto rispondente ai principi di semplificazione e finalizzato ad agevolare l’esercizio di attività economiche, vengono in rilievo la direttiva 2006/123/CE e, in particolare, l’art. 14 e 17 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 di recepimento nel nostro ordinamento. Il primo articolo riconosce la possibilità di mantenere regimi autorizzatori qualora sussistano motivi imperativi di interesse generale che giustificherebbero una disciplina più restrittiva, ma pur sempre nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità. Diversamente, ai sensi del secondo articolo, deve trovare applicazione l’art. 19 L. 241/1990.
Infine, l’art. 84 stabilisce che le disposizioni di detto decreto si applicano fino a quando il legislatore regionale non disponga diversamente nelle materie di sua competenza, ma ovviamente in modo che non vi sia conflitto con i principi della direttiva europea.
Con riferimento in particolare all’attività funebre, il D.Lgs. n. 59/2010, secondo quanto disposto dall’art. 6, comma 2, lettera d), si applica, per esclusione dall’esclusione, alle imprese che forniscono i trasporti connessi alle pompe funebri. E il trasporto funebre è una delle tre componenti che caratterizzano l’attività funebre, come definita dall’art. 74 della L.R. 33/2009, se svolte in forma congiunta.(1)
1) Art. 74, comma 1, L.R. Lombardia 33/2009
1. Per attività funebre s’intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
b) vendita di casse e altri articoli funebri, in occasione del funerale;
c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione,al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio.
Pertanto, sulla base della ricostruzione del quadro normativo vigente, nell’esercizio dell’attività funebre la SCIA legittimamente sostituisce il procedimento autorizzatorio in presenza dei presupposti legislativi di cui all’art. 19 L. 241/1990 e, secondo la previsione europea, qualora non ricorrano motivi di interesse generale, quali il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, per la cui tutela sarebbe giustificato l’esercizio del potere autorizzatorio della pubblica amministrazione.
In tal senso si è adeguata la normativa regionale della Lombardia e, tra gli esempi precedenti si riporta quello dell’Emilia Romagna, di cui si è dato nota nella nostra circolare SEFIT Federutility n. 2292 del 02/03/2010, Regione Emilia-Romagna – L.R. (Emilia-Romagna) 12 febbraio 2010, n. 4 “Norme per l’attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l’adeguamento all’ordinamento comunitario – Legge comunitaria regionale per il 2010” – artt. 43 e 44.
La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.eu (selezionando il menù Circolari).
Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.
Il Direttore Generale
Giordano Colarullo