Circolare SEFIT Utilitalia n. 716 del 10/04/2017
Oggetto: D.P.C.M. 12 gennaio 2017 sulla definizione e aggiornamento dei L.E.A. (livelli essenziali di assistenza)

Con il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” – pubblicato sul S.O. n. 15 alla G.U. n. 65 del 18 marzo 2017 ed in vigore dal 19 marzo 2017 – sono stati rivisti i L.E.A. (livelli essenziali di assistenza), definiti per la prima volta 16 anni fa dal D.P.C.M. 29 novembre 2001, ora abrogato in quanto sostituito integralmente dal nuovo provvedimento. L’art. 2, comma 1, lett. g) del D.P.C.M. considera le attività medico-legali per finalità pubbliche, prevedendo che, nell’ambito delle attività di cui al comma 1, il S.S.N. garantisca le prestazioni indicate nell’Allegato 1. Rispetto alla situazione precedente (le cui disposizioni corrispondenti erano presenti all’Allegato 1, 1–A, Punto 1.3 del D.P.C.M. 29 novembre 2001, ora abrogato e che indicava altresì i “controlli e vigilanze in materia di polizia mortuaria e medicina necroscopica”), si riscontra che nell’Area G, punto G3, nell’ambito delle attività di “medicina necroscopica” sia presente la sola prestazione dei “riscontri diagnostici”. Rispetto a questi ultimi va ricordato l’art. 37, comma 5 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nel caso in cui il riscontro diagnostico sia richiesto da soggetti diversi dall’ASL o struttura sanitaria di decesso.
Nell’ambito dei “controlli e vigilanze in materia di polizia mortuaria e medicina necroscopica”, rientrano principalmente le visite, e relative certificazioni, considerate dagli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. 285/1990 (e, in relazione a questa ultima disposizione, va richiamato anche l’art. 74 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m.i.), nonché quanto previsto dall’art. 3, comma 1, lett. a) della L. 30 marzo 2001, n. 130.
Nell’eventualità di decesso nelle strutture considerate dall’art. 4, comma 2 del D.P.R. 285/1990 il direttore sanitario, o medico da questi delegato, continuano ad assolvere alle funzioni di medico necroscopo, trattandosi di funzioni istituzionali di tali strutture, mentre nelle situazioni diverse, le funzioni proprie del medico necroscopo, fermo restando la persistente applicabilità delle norme, di legge e/o di regolamento, che le prescrivono, non sono più prese in considerazione tra le attività di medicina necroscopica incluse dell’Allegato 1 al D.P.C.M. 12 gennaio 2017.
Altrettanto assenti nei L.E.A. sono anche le prestazioni riguardanti i controlli e vigilanza in materia di polizia mortuaria, probabilmente avendo “memoria” del Documento approvato il 9 febbraio 2006 da parte della Conferenza dei Presidenti delle Giunte Regionali sulle semplificazioni delle procedure in materia sanitaria, che, per inciso, era stato elaborato al fine di “suggerire” modificazioni anche al D.P.R. 285/1990.
Il testo ufficiale del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, oggetto della presente circolare, è reperibile al link: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-03-18&atto.codiceRedazionale=17A02015&elenco30giorni=false La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.eu (selezionando il menù Circolari).
Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale
Giordano Colarullo