TESTO IN VIGORE L.R. 4 aprile 2007, n. 18 “Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri |
Modifiche apportate dalla L.R. 71/2016 alla L.R. 4 aprile 2007, n. 18 “Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri |
Art. 2 – Trasporto di salme 1. Qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l’osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l’osservazione presso l’obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere o presso apposite strutture adibite al commiato. (omissis) |
Art. 1 (Trasporto di salme. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 18/2007) 1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri), dopo le parole: “servizio mortuario delle strutture ospedaliere” sono aggiunte le seguenti: “o presso idonei spazi delle strutture adibite a commiato”. |
Art. 3 – Trasporto di cadavere 1. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo del decesso all’obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze, al cimitero, al crematorio o dall’uno all’altro di questi luoghi. (omissis) |
Art. 2 (Trasporto di cadavere. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 18/2007) 1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 18/2007 dopo le parole: “dal luogo del decesso” sono inserite le seguenti: “all’obitorio,” . |