Circolare SEFIT Utilitalia n. 553 del 08/11/2016
Oggetto: Regione Toscana: Modificata la legge regionale 18/2007 in materia di trasporto di salme e di cadaveri (L.R. 18/10/2016, n. 71) ed emesso nuovo regolamento disciplinante i cimiteri per animali d’affezione (D.P.G.R. 19/10/2016, n. 73/R)


La Regione Toscana ha recentemente emesso due nuovi provvedimenti, pubblicati entrambi sul BURT n. 48 del 26/10/2016, elencati di seguito:
— Legge Regionale 18/10/2016, n. 71 “Disposizioni in materia di trasporto di salme e di cadaveri. Modifiche alla l.r. 18/2007”;
— Decreto Presidente Giunta Regionale 19/10/2016, n. 73/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 20 gennaio 2015, n. 9 (Disciplina dei cimiteri per animali d’affezione)”.

La nuova L.R. 71/2016 – riportata in Allegato 1 – ha re-introdotto nella L.R. 18/2007 le due disposizioni recentemente soppresse dalla L.R. 9 agosto 2016, n. 58 (di cui alla circolare SEFIT di p.n. 511 del 29/09/2016 “In Toscana impedito il trasporto di salma, a fini di osservazione, presso le strutture del commiato – L.R. Toscana n. 58/2016, Artt. 25 e 26), concernenti l’osservazione della salma presso appositi spazi delle strutture adibite al commiato ed il trasferimento di cadavere dal luogo del decesso all’obitorio.
Tale reintroduzione si è resa necessaria, come si legge nel preambolo della legge, al fine di una corretta gestione del trasporto di salme e di cadaveri all’interno del territorio regionale.
Di conseguenza il testo in vigore degli artt. 2 e 3 della L.R. 18/2007 torna ad essere il seguente:

TESTO IN VIGORE
L.R. 4 aprile 2007, n. 18 “Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri
Modifiche apportate dalla L.R. 71/2016 alla L.R. 4 aprile 2007, n. 18 “Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri
Art. 2 – Trasporto di salme
1. Qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l’osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l’osservazione presso l’obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere o presso apposite strutture adibite al commiato.
(omissis)
Art. 1
(Trasporto di salme. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 18/2007)

1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri), dopo le parole: “servizio mortuario delle strutture ospedaliere” sono aggiunte le seguenti: “o presso idonei spazi delle strutture adibite a commiato”.
Art. 3 – Trasporto di cadavere
1. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo del decesso all’obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze, al cimitero, al crematorio o dall’uno all’altro di questi luoghi.
(omissis)
Art. 2
(Trasporto di cadavere. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 18/2007)

1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 18/2007 dopo le parole: “dal luogo del decesso” sono inserite le seguenti: “all’obitorio,” .

Invece con il D.P.G.R. 19/10/2016, n. 73/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 20 gennaio 2015, n. 9 (Disciplina dei cimiteri per animali d’affezione)” sarà ora possibile seppellire gli animali d’affezione in spazi appositi.
Il regolamento ne prevede la localizzazione in aree giudicate idonee nella pianificazione urbanistica comunale, distanti almeno 100 metri da insediamenti (se collocati in territorio urbanizzato) e almeno a 50 se fuori.
Dà inoltre precise indicazioni sui requisiti strutturali e impiantistici dei cimiteri, sulle modalità di trattamento delle spoglie (che dovranno essere sepolte o cremate), con particolare riferimento ai requisiti degli impianti di cremazione.
Si decreta che i privati interessati alla realizzazione o all’ampliamento di cimiteri per animali d’affezione debbano richiedere al Comune il rilascio del permesso di costruire, attraverso istanza corredata da specifica documentazione con relazione idrogeologica e tecnico-sanitaria della zona interessata.
I campi destinati all’interramento delle spoglie dovranno poi rispettare la distanza minima di 200 metri dai pozzi d’acqua potabile. E vi sarà l’obbligo per il gestore della tenuta di apposito registro.
Per ulteriori dettagli si rimanda al testo integrale del provvedimento pubblicato sul BURT e riportato in Allegato 2.

La presente circolare è presente, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.eu (selezionando il menù Circolari).
Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale (Giordano Colarullo)