L.R.T. 58/2016 – Modifiche apportate alla L.R. 4 aprile 2007, n. 18 “Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri |
Testo in vigore dal 27/08/2016 L.R. 4 aprile 2007, n. 18 “Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri |
Art. 25 – Trasporto di salme. 1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (Disciplina del trasporto di salme e cadaveri) le parole: “o presso apposite strutture adibite al commiato” sono soppresse. |
Art. 2 – Trasporto di salme 1. Qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l’osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l’osservazione presso l’obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere (omissis) |
Art. 26 – Trasporto di cadavere. 1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 18/2007 le parole: “all’obitorio,” sono soppresse. |
Art. 2 – Trasporto di cadavere 1. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo del decesso (omissis) |
La presente circolare è presente, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.eu (selezionando il menù Circolari).