Circolare SEFIT Utilitalia n. 477 del 05/09/2016
Oggetto: Gratuità dell’inumazione nei decessi in altro Comune nel caso di strutture residenziali
Con l’art. 1, comma 7-bis D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito in L. 28 febbraio 2001, n. 26, come noto era stato introdotto il principio della generale onerosità dell’inumazione, della cremazione (a questa equiparata) e dell’esumazione ordinaria, prevedendo tre ipotesi di gratuità, cioè nelle quali il relativo onere fosse a carico del bilancio comunale.
Ciò ha, spesso, sollevato questioni interpretative, in particolare nei casi in cui la persona defunta fosse stata accolta in strutture residenziali (con conseguente trasferimento della residenza), considerandosi come la localizzazione delle strutture residenziali risultasse pressoché sempre estranea a scelte di ser-vizio dei Comuni, ma ciò determinando un potenziale aggravamento in capo ai bilanci dei Comuni in cui esse fossero insediate. Tali questioni hanno trovato soluzioni interpretative (riassunte nelle consi-derazioni presenti in Allegato 2).
In proposito, merita di segnalarsi come la Sezione di controllo per il Trentino-Alto Adige/Sud Tirol, sede di Trento, con deliberazione n. 6/2016 del 16 marzo 2016, riportata in Allegato 1, interessata per l’espressione di parere in materia di contabilità pubblica, abbia affrontato tale questioni interpretative, aderendo a quella più letterale e cioè che l’onere è a carico del Comune di ultima residenza in vita del defunto, che può qualificarsi come quello in cui ha sede la residenza per anziani in cui il de cuius viveva.
Stante la rilevanza dell’interpretazione, se ne porta a conoscenza degli Associati.
La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.eu (selezionando il menù Circolari).
Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.
Il Direttore Generale f.f.(Paolo Giacomelli)