Circolare SEFIT Utilitalia n. 228 del 23/12/2015
Costruzione di manufatti sepolcrali nei cimiteri: rapporti tra norme di edilizia e norme regolamentari in materia cimiteriale

Il T.A.R. per la regione Campania, sede di Napoli, Sez. 3, con sentenza n. 4397 del 7 settembre 2015 – riportata in Allegato 1 – ha affrontato, in conseguenza di un contenzioso sorto tra un Comune ed un “ente” concessionario di area cimiteriale (per quanto sedicente “proprietario”, difettando documentazione idonea, dell’area a destinazione cimiteriale, ad uso particolare), una tematica che, uscendo dallo specifico oggetto in controversia, riguarda aspetti di portata ben più generale, cioè il rapporto tra le norme edilizie, in particolare la necessità o meno di disporre di autorizzazione alla costruzione di manufatto sepolcrale, e norme in materia di gestione cimiteriale, in termini di norme speciali che, in quanto tali, risulterebbero prevalenti sulle norme aventi natura, ed applicazione, generale.

Nella fattispecie il Comune de quo aveva adottato un Regolamento comunale di polizia mortuaria in cui, tra l’altro, era prevista, entro un termine prefissato, la successiva adozione del piano regolatore cimiteriale, di seguito non avvenuta. Va ricordato come, in applicazione dell’art. 91 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il piano regolatore cimiteriale (P.R.C.), nella fattispecie, per quanto rilevi, richiamato anche dall’art. 9, commi 4 e ss. L.R. (Campania) 24 novembre 2001, n. 12 e s.m.i., costituisca pre-condizione, di legittimità, per l’assegnazione di aree cimiteriali per la realizzazione di “sepolcri privati nei cimiteri” (Capo XVIII D.P.R. 285/1990), consistendo questi ultimi in tutte le modalità di allocazione cimiteriale diverse dall’inumazione in campo comune, considerata all’art. 58 D.P.R. 285/1990.

Nel corso del contenzioso la parte privata argomentava che – ai fini della realizzazione (comprendendovi sia nuove costruzioni, ma anche ampliamenti, anche solo di capienza, di manufatti sepolcrali esistenti) – non sarebbe stato richiesto un “titolo” (autorizzazione alla costruzione/realizzazione) sull’argomentazione per la quale l’attività edilizia in aree cimiteriali sarebbe regolata, in via primaria, non dalla normazione urbanistica (oltretutto non comportando un carico urbanistico di tipo ordinario), bensì dalle disposizioni del Regolamento comunale di polizia mortuaria.
E, in via subordinata, non dalla normazione urbanistica, ma dal P.R.C., traendone la conclusione per la quale il privato non dovrebbe dotarsi di alcun autonomo titolo edilizio, essendo sufficiente all’uopo il provvedimento di approvazione previsto dall’art. 94 D.P.R. 285/1990.

Il giudice amministrativo ha ritenuto che, nella fattispecie, tale argomentazione non potesse essere presa in considerazione, perché, in mancanza del P.R.C. – indipendentemente dalle motivazioni che abbiano determinato una tale carenza, condizione di prevalenza della regolamentazione cimiteriale – debbano applicarsi le norme generali ed ordinarie in materia urbanistica, cosicché il relativo, autonomo, titolo edilizio non può essere surrogato, né dal provvedimento di approvazione del progetto di costruzioni di sepolture private previsto dall’art. 94 citato, che ha una valenza sotto il profilo igienico-sanitario, né da altro titolo.

In conclusione, la normativa “cimiteriale” (in quanto norma speciale) prevale sulle norme urbanistiche, quando esistente, mentre queste ultime – le norme in materia di edilizia ed urbanistica, norme di applicazione generale – trovano applicazione se ed in quanto si abbia carenza nelle o delle norme speciali.

Per inciso, anche nell’ipotesi in cui l’area cimiteriale di pertinenza dell’”ente” fosse originariamente di proprietà dell’”ente” stesso, costituendo cioè un “cimitero particolare preesistente alla vigenza del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265” (T.U.LL.SS.), in virtù dell’art. 104, comma 4 D.P.R. 285/1990 (e norme regolamentari ad esso precedenti), dovrebbe considerarsi che tali “cimiteri particolari” non sono suscettibili di ampliamenti nella superficie, in quanto il T.U.LL.SS. non ammetteva più la realizzabilità di “cimiteri particolari”.

Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.
Il Direttore Area Acqua
(Emanuela Cartoni)