Circolare SEFIT Utilitalia n.0206 del 03/12/2015
Regione Marche – Modifica del regolamento regionale sulle attività funebri e cimi-teriali, in materia di inumazione o tumulazione di feti e prodotti abortivi

La Regione Marche con Regolamento regionale 16 novembre 2015, n. 7 – pubblicato sul B.U.R. n. 105 del 26/11/2015 (riportato in Allegato 1) – ha proceduto ad una modifica del proprio Regolamento reg.le 9 febbraio 2009, n. 3 “Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell’articolo 11 L. R. 1° febbraio 2005, n. 3” (già precedentemente variato da altro Regolamento reg.le 4 aprile 2011, n. 3), inserendo l’art. 7-bis “Autorizzazione all’inumazione e tumulazione e feti e prodotti abortivi”.
L’articolo così inserito ex novo lascia immodificato l’art. 7 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, aggiun-gendovi prescrizioni aggiuntive, stabilendo un termine di 60 giorni per l’attuazione, per effetto dell’articolo 2 della modifica regolamentare.

Come noto, l’art. 7 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 considera una pluralità di tipologie, individuando, per ciascuna di esse, procedure proprie:
1) i nati morti (cui si applicano – oggi – le disposizioni dell’art. 34, comma 2 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e succ. modif.);
2) i prodotti abortivi di presunta età gestazionale dalle 20 alle 28 settimane;
3) i feti che abbiano presumibilmente compiuti 28 settimane di età gestazionale, se non siano stati di-chiarati quali nati morti;
4) i prodotti del concepimento di presunta età gestazionale inferiore alle 20 settimane, a richiesta dei genitori.

La nuova disposizione regolamentare dispone, nella regione Marche, che:
a) l’A.S.U.R.;
b) le Aziende ospedaliere;
c) le strutture sanitarie private accreditate;
predispongano un opuscolo informativo circa la possibilità di richiedere, nei limiti e con le modalità pre-viste dalla normativa statale e regionale, la sepoltura del feto o del prodotto abortivo e sulle disposizioni applicate in mancanza di tale richiesta.
L’uso del termine “sepoltura”, letto congiuntamente alla rubrica dell’art. 7-bis, oltre ché alla sua colloca-zione di seguito all’art. 7 “Tumulazione in loculo”, porta a considerare che per i feti ed i prodotti abortivi possano ricorrersi alle diverse pratiche funerarie tanto dell’inumazione che della tumulazione.
Al momento del ricovero tale opuscolo è consegnato ai genitori, o ai pareti, o a chi per loro, unitamente alla richiesta di consenso formale, per questo ultimo fatto salvo il caso che i soggetti destinatari non adottino comportamenti inerziali.
In altre parole, l’informazione diventa centrale in tali ipotesi (anche se non possono escludersi situazioni in cui non vi sia ricovero (es.: qualora l’espulsione avvenga a domicilio) o il ricovero avvenga per pato-logie che non lascino intravedere esplicitamente la sussistenza di fattori motivanti tale informazione.
Infine, il comma 2 dell’articolo 7-bis del regolamento variato prevede che non sia obbligatorio indicare sulla lapide il cognome di uno o di entrambi i genitori, ma è possibile anche usare un nome di fantasia a cui, nella relativa sezione del registro cimiteriale, corrisponderà l’effettiva appartenenza anagrafica del prodotto del concepimento. Un tale previsione si fonda sul fatto che i feti e prodotti abortivi non hanno acquisito capacità giuridica (art. 1 C.C.), al pari dei nati morti, ma lascia aperta la possibilità, su richiesta, di fare ricorso ad elementi individuativi del sito di collocazione.
Per precisione le fosse di cui all’art. 73 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 sono destinate ai bambini di età inferiore a 10 anni, cioè a soggetti che hanno acquisito la capacità giuridica, aspetto – per prassi – talora esteso anche ai nati morti.
La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.eu (selezionando il menù Circolari). Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Area Acqua
(Emanuela Cartoni)
Allegato 1