Circolare SEFIT Utilitalia n. 190 del 20/11/2015
Indicazioni ANAC su attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero nel Piano nazionale anticorruzione

L'autorità nazionale anticorruzione (di seguito ANAC), con la deliberazione n. 12 del 28 ottobre 2015, ha approvato l'aggiornamento 2015 del Piano nazionale anticorruzione (PNA), con l'obiettivo di “fornire indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del (primo, ndr.) PNA”, approvato due anni or sono (11.9.2013). In questo modo l'ANAC ha potuto “portare a sistema” gli orientamenti interpretativi elaborati nel periodo trascorso da allora. In questo senso assume un particolare significato, per i soggetti gestori di servizi pubblici locali, il richiamo, già in premessa, alle “Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”, approvate con la determinazione n. 8 del 17 giugno del 2015.
La premessa del PNA valorizza il metodo del confronto con i responsabili per la prevenzione della corru-zione delle diverse pubbliche amministrazioni, e in particolare il tavolo tecnico sviluppato con il Ministero della salute e con l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), da cui sono scaturiti “documenti congiunti ... con riferimento al settore sanità ... confluiti all'interno dell'aggiornamento”. È dunque di grande interesse l'esplicita “intenzione dell'ANAC (di) proseguire in questa direzione, attivando anche altri tavoli tecnici ed ulteriori approfondimenti, in vista della predisposizione del nuovo PNA che verrà adottato nel 2016 per il triennio successivo”. SEFIT, che ha partecipato con un proprio specifico contributo alla consultazione promossa da ANAC sulla proposta delle già citate linee guida per società ed enti di diritti privato controllati e partecipati dalle pp.aa., conferma fin d'ora la propria piena disponibilità per un tavolo tecnico sull'insieme dei problemi che riguardano il settore cimiteriale e funebre.

Nella seconda parte dell'aggiornamento (“Parte speciale: approfondimenti”), il paragrafo 2.2.4. esamina, tra le aree di rischio specifiche nel settore della sanità, le “attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero”. È doveroso riportarlo integralmente in Allegato 1.

Le riflessioni dell'ANAC riguardano, in questa sede, solo l'ambito delle amministrazioni sanitarie. Tuttavia offrono indicazioni preziose per l'insieme delle amministrazioni coinvolte nel settore (amministrazioni comunali, gestori di servizi pubblici locali, ecc.), pure per l'esplicito appello ad “un auspicabile appro-fondimento, anche in sede legislativa delle problematiche correlate ... al decesso intraospedaliero e/o comunque alla gestione e utilizzo delle camere mortuarie”, particolarmente pertinente nel momento in cui il Parlamento ha avviato l'esame di un provvedimento di disciplina complessiva delle attività funerarie (e cimiteriali). SEFIT confida che in quella sede il legislatore statale saprà elaborare una normativa adeguata a garantire “legalità ed eticità” in un ambito che, come segnala l'ANAC e come ricordano troppo frequenti fatti di cronaca, è esposto al rischio di prassi e comportamenti degenerativi del rapporto tra p.a. e imprese e tra p.a. e cittadini-utenti.

L'ANAC fa un chiaro ed efficace richiamo ad alcune specifiche patologie (che evidenziano un elevato rischio di corruzione):
a) la comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri in cambio di una quota sugli utili;
b) la segnalazione ai parenti, da parte degli addetti alle camere mortuarie e/o dei reparti, di una specifica impresa di onoranze funebri, sempre in cambio di una quota sugli utili;
c) la richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti (es. per la vestizione della salma da parte di un operatore sanitario).

È evidente che, in forme e momenti diversi, comportamenti analoghi possono ripetersi anche in altre fasi del rapporto tra le diverse pp.aa. e le imprese del settore. Si tratta comunque di comportamenti lesivi del principio di imparzialità della p.a., distorsivi della libera concorrenza tra le imprese, e tanto più gravi in quanto realizzati profittando di un momento di particolare fragilità psicologica del cittadino-utente, che viene così indebitamente condizionato nella scelta dell'impresa cui rivolgersi.

I comportamenti stigmatizzati dall'ANAC, esemplificativi di molte altre ipotesi di “evento rischioso”, sono naturalmente imputabili a singoli operatori pubblici (rectius: operatori della p.a., o di imprese o altri soggetti che gestiscono il servizio pubblico), ma richiamano anche la responsabilità dell'amministrazione, se non abbia adottato regole, strumenti e modelli organizzativi (ex ll. n.190/2013 e 231/1990) idonei a prevenire il rischio di corruzione. Sono le amministrazioni – ricorda l'Autorità – che debbono “rafforzare gli strumenti di controllo nei confronti degli operatori coinvolti (interni ed esterni) in ordine alla correttezza, legalità ed eticità nella gestione del servizio”. Del resto, il compito dell'ANAC è proprio quello di contribuire ad individuare le misure attive che le amministrazioni possono/debbono promuovere al proprio interno, e nel paragrafo si offrono alcuni esempi.
C'è così un richiamo a strumenti già noti, identificati fin dalla legge n. 190/2012, ma che debbono essere specificati, concretizzati ed attuati con particolare attenzione proprio nel settore dei servizi funebri. Si tratta della:
1) rotazione del personale addetto a determinati servizi (per inciso si rammenta che la rotazione nelle incombenze è altresì utile in considerazione del rischio di burnout che può derivare da una troppo lunga permanenza in settori e compiti di indubbia tensione psicologica);
2) la produzione (doverosa, con il mutato comma 5 dell'art. 54 del d.lgs. n. 165/2001) di un codice di comportamento attento alle specificità (ai rischi, al contesto ambientale, alle difficoltà operative) di ogni amministrazione, e dei settori più esposti nell'ambito della stessa amministrazione. Codice che preveda l'adozione di specifiche regole di condotta come ad esempio, obblighi di riservatezza relativi all'evento del decesso;
3) l'estensione degli obblighi dei codici di comportamento (del codice “generale”, adottato con il D.P.R. n. 62/2013, e dei codici “specifici” di ciascuna amministrazione) anche a “tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico” ... ai “collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi” o “che realizzano opere in favore dell'amministrazione” (cfr. D.P.R. n. 62/2013, art. 2, comma 3);
4) il monitoraggio degli affidamenti (di servizi, o di parti del servizio) a soggetti esterni alla p.a. (comprendendo nel monitoraggio il procedimento di affidamento e la gestione del rapporto conseguente). In particolare si richiama l'attenzione sul monitoraggio dei costi e tempi di assegnazione del servizio di camere mortuarie.

Non possono mancare, perché coessenziali all'attività di prevenzione della corruzione delineate dalla legge n. 190/2012:
a) l'impegno per la formazione specifica degli operatori (anche in rapporto alla già citata necessità di rotazione del personale);
b) il monitoraggio dei termini procedimentali (tanto per i procedimenti concernenti l'affidamento di appalti o la concessione di servizi ad imprese, quanto per i procedimenti ad istanza di parte del cittadino-utente);
c) il controllo, sia pure a campione, ma con adeguata intensità e rigorosa imparzialità, delle segnalazioni certificate o delle autocertificazioni comunque ricevute dalla P.A. in questo settore;
d) la trasparenza effettiva di tempi, costi e modalità di ogni attività o servizio erogati dall'amministrazione al cittadino-utente, anche se curati da soggetti terzi nel “perimetro fisico” della p.a. (sia esso l'ospedale o il cimitero).

Si deve infine sottolineare il richiamo che l'ANAC riserva agli obblighi di riservatezza relativi all'evento del decesso cui devono attenersi gli operatori addetti al servizio.
Sul punto si rinvia alla circolare SEFIT Utilitalia p.n. 3 del 3.6.2015, in materia di “Trattamento di dati personali, sensibili o giudiziari nelle attività funebri e cimiteriali”.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.eu (selezionando il menù Circolari).
Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.
Il Direttore Area Acqua
(Emanuela Cartoni)
Allegato 1