Circolare SEFIT Utilitalia n. 185 del 13/11/2015
Adeguamento dei valori tariffari massimi per la cremazione anno 2016

Si fa seguito, da ultimo, alla circolare di p.n. 4266 del 06/11/2014 concernente: “Adeguamento dei valori tariffari massimi per la cremazione anno 2015”, per comunicare i limiti tariffari massimi valevoli per il territorio nazionale dal 1° gennaio 2016, a seguito delle previsioni di tasso di inflazione programmato contenute nel DEF, approvato dal Consiglio dei Ministri il 18 settembre 2015 (nota di rettifica).
Come noto le circolari SEFIT, nel tempo, hanno assunto a riferimento il tasso d’inflazione programmato (TIP) presente dapprima nel DPEF e poi nel DEF, in sede di prima approvazione da parte del Governo (generalmente ad aprile di ogni anno). Difatti sarebbe stato poi il riallineamento triennale, previsto dal decreto ministeriale a ripristinare i giusti valori alla situazione reale. Nel tempo sono però intervenuti fatti che hanno inciso su questo meccanismo:
1) la perdurante congiuntura economica, che ha più volte determinato scostamenti rilevanti tra l’inflazione programmata e quella reale, ma anche tra l’inflazione programmata calcolata in momenti diversi dello stesso anno (aprile e settembre, in sede di rettifica);
2) un ritardo del D.M. Interno di concerto con la Salute per il riallineamento triennale (di alcuni anni, essendo l’ultimo riallineamento quello del D.M. 16/5/2006).

Solo dall’anno 2015 SEFIT, perdurando il ritardo del riallineamento ministeriale e prendendo atto dei sempre più frequenti cambiamenti tra inflazione attesa prevista dal DEF dal Governo ad aprile e quella calcolata a settembre, ha deciso di spostare la data di emanazione della propria circolare a fine anno, una volta diffusa la ‘rettifica di settembre’ del DEF. Inoltre, le rettifiche in corso d’anno precedenti al 2015 (anno 2009, con inflazione programmata del 1,5% e successivamente rettificata allo 0,7%; anno 2014 con inflazione programmata al 1.5% e rettificata allo 0,2%) non sono state conteggiate in quanto non è avvenuto il riallineamento periodico ministeriale tra inflazione reale e inflazione programmata, che di fatto le avrebbe annullate. Infine si è ritenuto di conteggiare i cambiamenti nel tasso d’inflazione atteso dal Governo in corso d’anno, successivi alla rettifica del DEF di settembre, solo in sede di emanazione della circolare SEFIT successiva. Questo perché le tariffe, decorrendo dal 1° gennaio di ogni anno, devono tener conto della situazione nota prima di tale data.
Cosicché nell’anno 2015 inizialmente il tasso d’inflazione programmato (TIP) fu fissato (aprile 2014) nel 1,5%; poi venne ridimensionato allo 0,6% nella nota di variazione al DEF 2014 (settembre 2014), e infine rimodificato allo 0,3% in corso d’anno (aprile 2015). Pertanto il moltiplicatore calcolato sulla base dei TIP di cui alla circolare SEFIT di p.n. 4266 del 06/11/2014 è stato assunto nel valore di 1,1661930 (cioè con TIP 2015 al 0,6%).
Solo ora, e cioè nella individuazione del tetto tariffario 2016, si tiene conto delle modifiche di tasso di inflazione programmata operato dal Governo nel corso di 2015. Cosicché il moltiplicatore dovrà essere decurtato della parte di TIP modificata (1,1627153, poiché si è in presenza di TIP =0,3% al posto di 0,6% per il 2015) e poi incrementato del TIP 2016 noto (+1,0%).
A ogni buon conto, in Allegato 1, si riporta la Tabella dei tassi d’inflazione programmata dal Governo con le date di rettifica note. Pertanto il moltiplicatore da applicarsi alla tariffa base del 2006 riportata nel D.M. 16 maggio 2006 diviene 1,1743425. Conseguentemente le tariffe massime diventano le seguenti, a far data dal 1° gennaio 2016, con aliquota IVA (laddove applicabile) al 22%:

Anno 2016

Incid. Perc.le

Imponibile

IVA (*)

Totale

Cremazione

a) di cadavere

100,0%

499,04

109,79

608,83

b) di resti mortali

80,0%

399,23

87,83

487,06

c) di parti anatomiche riconoscibili

75,0%

374,28

82,34

456,62

d) di feti e prodotti del concepimento

33,3%

166,35

36,60

202,95

Dispersione di ceneri in cimitero

100,0%

201,63

44,36

245,99

(*) IVA nel caso in cui sia applicabile, cioè laddove non vi sia una esenzione oggettiva o soggettiva.

Si è, inoltre, ancora in attesa di definizione dal Ministero dell’Interno, circa il riallineamento periodico tra l’inflazione reale e quella programmata, che da anni è rimandato per effetto di provvedimenti specifici o per ritardo. Quando sia emanato tale D.M. si procederà a comunicare le conseguenti variazioni.
Si coglie infine l’occasione per fornire delucidazioni circa il sovrapprezzo per la fornitura di servizi d’urgenza di cremazione.
Il D.M. interno di concerto con la Salute dell’1° luglio 2002, all’articolo 2, prevede infatti cosa sia compreso in termini di controprestazione in relazione alla tariffa massima ammessa per la cremazione. Come noto, a fronte della corresponsione della tariffa, si ha la prestazione nei modi e nei termini stabiliti in carta dei servizi (ad es. cremazione da garantirsi entro 4 giorni lavorativi dall’accettazione del feretro o dall’arrivo della completa documentazione concernente quel feretro ai fini di cremazione).
Sempre più spesso è chiesto invece di procedere a cremazione d’urgenza e cioè nello stesso giorno di arrivo del feretro al crematorio o, addirittura, a seguire la cerimonia del commiato al fine di addivenire rapidamente da parte dei familiari ad avere la disponibilità dell’urna cineraria. Tali istanze possono essere disattese dal gestore del crematorio o, se accolte, rendono necessaria una impiantistica differente dall’usuale (dall’aumento del numero di forni, al passaggio a forni di ultima generazione più performanti, ma più costosi) o a prestazioni lavorative aggiuntive (lavoro straordinario, ecc.).
È quindi plausibile autorizzare un sovrapprezzo per fornitura di servizi d’urgenza, qualora essi siano stati previsti dalla Carta dei Servizi. Allo stato attuale della norma, non vi sono tuttavia limiti all’imposizione di detto soprapprezzo da parte del soggetto gestore. Si ritiene quindi che, fino all’espressione di una direttiva ministeriale cogente, debba essere il comune sede d’impianto di cremazione il soggetto titolato a stabilire motivatamente tale ammontare con le graduazioni del caso.
Si precisa infine che questa Federazione ha già avanzato richiesta al Ministero dell’Interno di prevederne un tetto su scala nazionale, secondo analisi di costi industriali omogenee e validate, istanza che tuttavia non è stata ancora accolta.
La presente circolare è presente, per gli associati, sul sito della Federazione, www.sefit.eu, selezionando l’area circolari.
Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.
Il Direttore Area Acqua
(Emanuela Cartoni)