ALLEGATO 1
L.R. Abruzzo 02/07/2015, n. 17
“Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria)”
[Pubblicato sul B.U.R. Speciale n. 61 del 08.07.2015, Parte I]
Art. 1 (Modifiche agli articoli 35 e 41 della L.R. 41/2012)
1.Il punto 1) della lettera b) del comma 3 dell’articolo 35 della L.R. 12 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria) è così sostituito:
“1) la disponibilità funzionale, documentata e certificata, di almeno un’auto funebre e di autorimesse per il ricovero di non meno di un’auto funebre, in possesso di specifica certificazione di agibilità dotata delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione delle auto funebri;”.
2. All’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 41 della L.R. 41/2012, le parole “entro il 30 giugno 2015” sono sostituite dalle seguenti “entro il 31 dicembre 2015”.
Art. 2 (Norma Finanziaria)
1. Dalle disposizioni della presente legge non risultano nuovi oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 3 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
L’Aquila, addì 2 Luglio 2015
Il Presidente
LUCIANO D’ALFONSO