ALLEGATO 1
Concessioni cimiteriali perpetue e loro trasformazione in a tempo determinato
Il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza del 10 febbraio 2015, n. 683 (si veda il testo riportato per esteso in Allegato 2) è stato chiamato a esaminare la situazione nella quale un Comune aveva rigettato l’autorizzazione alla traslazione di un feretro in un loculo cimiteriale, atto denegatorio oggetto d’impugnazione avanti al T.A.R. territorialmente competente, sede nella quale il giudice amministrativo, in 1° grado, aveva ritenuto che il diritto di sepolcro in sepolcri perpetui persistesse fino alla (eventuale) soppressione del cimitero.
Il giudice di 1° grado, rifacendosi a precedenti pronunce della giustizia amministrativa, anche di 2° grado, aveva specificato che una modifica regolamentare (comunale) non potesse incidere su rapporti giuridici risalenti nel tempo per il principio di irretroattività (art. 11 ‘Disposizioni sulla legge in generale’, c.d. Preleggi)), nonché, nella fattispecie, difettando le condizioni di decadenza considerate all’art. 92, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990. n. 285.
Tra l’altro, nel caso specifico, si era avuta:
a) una domanda di estumulazione dei feretri tumulati nel sepolcro;
b) finalizzata ad una volturazione della concessione a favore di soggetto terzo rispetto all’iniziale concessionario o suoi aventi causa), e, quindi una nuova concessione, la quale, proprio in quanto “nuova”, e non avrebbe potuto avere carattere perpetuo.
Il Consiglio di Stato, richiamandosi a precedenti pronunce, ha affermato come il diritto di sepolcro soggiaccia all’applicazione della normativa (anche, regolamentare comunale) sopravvenuta che regoli il rapporto concessorio in senso modificativo rispetto all’assetto operante all’atto dell’originario titolo concessorio, con ciò escludendo l’argomento della violazione del principio di irretroattività, non potendosi confondere il carattere perpetuo della concessione che deriva dalla normativa applicabile ratione temporis al tempo in cui la stessa fu rilasciata, con le vicende successive derivanti dalla richiesta di estumulazione avanzata dall’odierno appellato, che restano disciplinate dalla normativa vigente al momento di presentazione della suddetta richiesta.
Per quanto riguarda la portata dell’art. 92, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, richiamata dal ricorrente, viene preso atto come nel caso oggetto di ricorso essa non fosse pertinente, essendo ben diverso il caso delle conseguenze derivanti dall’estumulazione, regolata dall’art. 86, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, norma quest’ultima che introduce un principio di corrispondenza tra estinzione della concessione ed estumulazione.
Infatti, quest’ultima disposizione prevede al comma 1): “… 1. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal sindaco. …”.
Norma che si può leggere diversamente in funzione di quanto specificato nel regolamento di polizia mortuaria comunale. E cioè:
a) se il regolamento comunale prevede che all’estumulazione della salma per la quale vi fu l’originaria concessione del loculo questa si estingue, nella specificazione contrattuale che l’uso del sepolcro sia limitato alla sola permanenza di quel defunto, ciò avviene indipendentemente dalla durata (a tempo determinato o perpetua);
b) se il regolamento comunale tace in materia e si presume quindi che la concessione del loculo sia familiare (art. 93, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), l’uso dello spazio cimiteriale è consentito originariamente a chi tra gli aventi titolo è morto prima e ivi sepolto, ma poi – per effetto di estumulazione (non alla scadenza della concessione) – anche per la sepoltura di spoglie mortali di altri aventi titolo, nei limiti della capienza e ovviamente della durata della concessione.
Va considerato, per inciso, che determinate norme regionali (oppure, di regolamenti comunali) prevedano disposizioni le quali, in caso di estumulazione non a scadenza di concessione ma prima, finalizzata a nuova tumulazione di feretro, quest’ultima sia consentita laddove si preveda il prolungamento del termine della concessione per raggiungere almeno 20 anni di tumulazione stagna residua (o almeno 10 anni di tumulazione areata residua).