ALLEGATO 2
T.A.R. Emilia-Romagna, Sede di Bologna, Sez. I, sentenza 3 febbraio 2015, n. 86
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna, (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 61 del 2010, proposto da:
Massimo Vancini, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Paolucci, Rolando Roffi, con domicilio eletto presso Francesco Paolucci in Bologna, Via Nazario Sauro 8; Bibbiana Badiali, Anna Maria Righi, Giugiu Spagnoli, Gabriella Negri, Paola Gaddoni, Giorgio Villa, Gino Galeati, Lores Tabanelli, Tiziana Conti, Mara Mignatti, Giovanni Gambetti, Simonetta Simoni, Giuseppina Nardozzi Tonielli, Paolo Castellari, Rita Toschi, Tommaso Roda, Angelo Mazzetti, Marco Magistretti, Dino Minguzzi, rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Paolucci, con domicilio eletto presso Francesco Paolucci in Bologna, Via Nazario Sauro 8;
contro
Comune di Imola, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Silva Gotti, con domicilio eletto presso lo studio della medesima in Bologna, Via Santo Stefano, 43;
Regione Emilia Romagna, in persona del presidente della Giunta in carica;
sul ricorso numero di registro generale 804 del 2010, proposto da:
Massimo Vancini, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Paolucci, con domicilio eletto presso il medesimo in Bologna, Via Nazario Sauro 8; Massimo Badiali, Anna Maria Righi, Giugiu Spagnoli, Gabriella Negri, Paola Gaddoni, Giorgio Villa, Gino Galeati, Lores Tabanelli, Tiziana Ved.Minganti Conti, Mara Minganti, Giovanni Gambetti, Simonetta Simoni, Giuseppina Nardozzi Tonielli, Paolo Castellari, Rita Toschi, Tommaso Rota, Angelo Mazzetti, Marco Magistretti, Dino Minguzzi;
contro
Comune di Imola, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Silva Gotti, con domicilio eletto presso la medesima in Bologna, Via Santo Stefano, 43;
Regione Emilia Romagna, in persona del Presidente della Giunta in carica.
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 61 del 2010:
- del nuovo regolamento cimiteriale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 6.7.2009 e, segnatamente, dell'art. 39 dello stesso regolamento;
- dell'art. 4 del regolamento della Regione Emilia Romagna 23 maggio 2006 n.4, approvato con delibera della Giunta 22.4.2006 n. 687 ed emanato con decreto del Presidente n. 105 del 23.5.2006, per la parte in cui invita i Comuni ad imporre con regolamento ai titolari di concessioni perpetue o ultranovantennali, obblighi di manutenzione.
quanto al ricorso n. 804 del 2010:
- della deliberazione della Giunta Comunale di Imola n.122 del 15.4.2010 approvativa dei lavori di restauro e consolidamento strutturale del cimitero monumentale di Piratello e quindi con aggiornamento del quadro economico e del progetto definitivo già approvato nel 2006 non noto;
nonchè degli atti, eventualmente presupposti tra cui:
- deliberazione della Giunta Municipale n. 79 del 8.3.2006, di approvazione del primo progetto definitivo in quanto richiamata genericamente nella delibera del 15.4.2010 n. 122, nonchè della delibera di G.C. n. 732 del 30.12..2004, che ha approvato il progetto preliminare;
-nuovo regolamento cimiteriale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 6.7.2009 e, segnatamente, degli artt. 33 e 39 del medesimo;
l'art 4 del Regolamento della Regione Emilia Romagna 23.5.2006 n.4 approvato con delibera della Giunta 22.4.2006 n. 687 ed emanato con atto del Presidente n. 105 del 23.5.2006, per la parte in cui invita i Comuni ad imporre con regolamento ai titolari di concessioni perpetue o ultraventennali obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
di tutti gli atti del procedimento, a partire dal progetto preliminare ancorchè non noti.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Imola e di Comune di Imola;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2014 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Riferiscono i ricorrenti di essere titolari di concessioni cimiteriali o in via ereditaria o per trasferimento per atto tra vivi, comunicati ritualmente al Comune, per le quali erano originariamente previsti incombenti consistenti in mere manutenzioni di carattere ordinario.
Il comune intimato ha emanato un nuovo regolamento cimiteriale, il quale allarticolo 39 impone nuovi oneri di manutenzione, ponendo a carico di concessionari, non solo gli interventi ordinari, ma anche quelli straordinari.
Avverso il suddetto regolamento comunale nonché avverso larticolo 4 del regolamento regionale, il quale impone ai comuni di adottare un nuovo regolamento, diretto a disciplinare gli obblighi di manutenzione, hanno presentato ricorso al Tar gli interessati deducendone lillegittimità anche sotto il profilo della violazione del principio di irretroattività nonché delle norme in materia di partecipazione degli interessati ai procedimenti amministrativi attivati dalle amministrazioni.
Si è costituito in giudizio il comune intimato che ha eccepito linammissibilità dellimpugnativa ed ha contro dedotto nel merito alle avverse doglianze.
Successivamente il consiglio comunale ha approvato nuovi atti tra cui una nuova deliberazione n. 122 del 15 aprile 2010, con la quale ha approvato lesecuzione dei lavori di restauro e consolidamento strutturale del cimitero monumentale in parola, ponendo a carico dei ricorrenti i relativi costi riguardanti anche opere di consolidamento strumentali al risanamento e al restauro delle arcate.
Anche avverso questultimi provvedimenti è stato presentato ricorso al Tar deducendone lillegittimità derivata dalla illegittimità dei regolamenti presupposti nonché vizi autonomi.
Anche in questo giudizio si è costituito il comune intimato che ha contro dedotto alle avverse doglianze.
Le parti hanno sviluppato le rispettive difese con ulteriori scritti difensivi nonché nel corso dellampia discussione orale in udienza e la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Vanno preliminarmente riuniti i ricorsi suddetti sub r.g. 61/2010 e 804/2010 per levidente connessione oggettiva e soggettiva.
3. Va preliminarmente respinta leccezione dinammissibilità dellimpugnativa del regolamento comunale e regionale di cui al ricorso sub. r.g. 61/2010.
Infatti, in linea di diritto la giurisprudenza distingue, in proposito, tra regolamenti costituenti "volizioni preliminari" e regolamenti costituenti "volizioni azioni": i primi, caratterizzati dai requisiti di generalità e astrattezza, contengono previsioni normative astratte e programmatiche, che non si traducono in una immediata incisione o modifica della sfera giuridica dei destinatari - a nulla rilevando che ciò possa accadere in futuro -, ma regolano la condotta che la pubblica Amministrazione dovrà tenere in prosieguo nei loro confronti, condotta che si esplicherà in atti amministrativi di applicazione, che - essi sì - costituiscono, modificano o estinguono un rapporto giuridico con il privato; i secondi, invece, recano previsioni destinate alla immediata applicazione, in quanto capaci di produrre un diretto effetto lesivo della posizione soggettiva del privato, e cioè sono quelli che si rivolgono direttamente agli amministrati, costituendo, modificando o estinguendo un rapporto giuridico tra di loro o tra di essi e la pubblica Amministrazione.
Se ne desume che i regolamenti possono essere oggetto di autonoma ed immediata impugnazione solo quando siano suscettibili di produrre, in via diretta e concreta, una effettiva e attuale lesione dell'interesse di un determinato soggetto; se, invece, il pregiudizio deriva dall'atto di applicazione, le disposizioni regolamentari vanno impugnate congiuntamente al provvedimento attuativo, il quale rende attuale e certa la lesione dell'interesse protetto (T.A.R Bologna, sez. I, 18 marzo 2011, n. 258).
3.1.Nella fattispecie i regolamenti in contestazione, ponendo direttamente un onere di manutenzione anche straordinaria a carico dei concessionari, producono effetti diretti e concreti ponendo a carico degli stessi degli obblighi di natura economica e, quindi, andavano immediatamente impugnati contenendo una disposizione che è immediatamente precettiva e direttamente lesiva della posizione di tutti i soggetti titolari di concessioni funebri anche perpetue o ultra ventennali( per un caso del tutto analogo concernente gli atti pertinenti allimposto pagamento di somme per la costruzione e la manutenzione di loculi cimiteriali vedi CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 7 ottobre 2009 n. 6165).
3.2. Nel caso concreto era, dunque, esclusa la necessità dellintermediazione di un atto applicativo, dovendo ritenersi, in base a consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. C.S., sez. IV, dec. 14 gennaio 1999 n. 33; sez. V, dec. 13 marzo 2001 n. 1437), non ammissibile l'impugnazione dell'atto stesso solo in occasione dell'adozione di un atto esecutivo, meramente attuativo, essendo invece onere della parte interessata impugnare, nell'ordinario termine di decadenza, la disposizione regolamentare citata, come avvenuto nel caso di specie.
4. Nel merito tuttavia i ricorsi sono infondati.
Vanno respinte tutte le censure concernente limpugnativa del regolamento in quanto, come precisato dalla prevalente giurisprudenza, lo ius sepulchri costituisce, nei confronti della pubblica amministrazione concedente, un "diritto affievolito" in senso stretto, soggiacendo ai poteri regolativi e conformativi di stampo pubblicistico.
In questa prospettiva, infatti, dalla demanialità del bene discende l'intrinseca "cedevolezza" del diritto, che trae origine da una concessione amministrativa su bene pubblico (Cons. Stato, sez. V, 14 giugno 2000, n. 3313) ... come accade per ogni altro tipo di concessione amministrativa di beni o utilità, la posizione giuridica soggettiva del privato titolare della concessione tende a recedere dinanzi ai poteri dell'amministrazione in ordine ad una diversa conformazione del rapporto.
È, quindi, indubbio che il rapporto concessorio debba rispettare tutte le norme di legge e di regolamento emanate per la disciplina dei suoi specifici aspetti (T.A.R.sez. VII, Napoli , Campania, 27/02/2014, n. 1267).
4.1. Del resto, lo stesso Consiglio di Stato (Consiglio di Stato sez. V, 02 ottobre 2014, n. 4922), con un orientamento condivisibile, ha sottolineato che "...come accade per ogni altro tipo di concessione amministrativa di beni o utilità, la posizione giuridica soggettiva del privato titolare della concessione tende a recedere dinnanzi ai poteri dell'amministrazione in ordine ad una diversa conformazione del rapporto".
4.2.La stessa giurisprudenza ha anche precisato che nel corso del rapporto concessorio si devono rispettare tutte le norme di legge e di regolamento emanate per la disciplina dei suoi specifici aspetti, osservando che "in particolare, lo "ius sepulchri" attiene ad una fase di utilizzo del bene che segue lo sfruttamento del suolo mediante edificazione della cappella e che soggiace all'applicazione del regolamento di polizia mortuaria.
Questa disciplina si colloca ad un livello ancora più elevato di quello che contraddistingue l'interesse del concedente e soddisfa superiori interessi pubblici di ordine igienico-sanitario, oltre che edilizio e di ordine pubblico".
Conseguentemente, una volta costituito il rapporto concessorio, questo può essere disciplinato da una normativa entrata in vigore successivamente, diretta a regolamentare le concrete modalità di esercizio dello ius sepulchri, anche con riferimento alla determinazione dell'ambito soggettivo di utilizzazione del bene: infatti, non è "pertinente...il richiamo al principio dell'articolo 11 delle preleggi, in materia di successione delle leggi nel tempo, dal momento che la nuova normativa comunale applicata dall'amministrazione non agisce, retroattivamente, su situazioni giuridiche già compiutamente definite e acquisite, intangibilmente, al patrimonio del titolare, ma detta regole destinate a disciplinare le future vicende dei rapporti concessori, ancorché già costituiti".
4.3. Come ulteriormente chiarito dal Consiglio di Stato (Cons. St., sez. V, 27 agosto 2012, n. 4608) il potere dellamministrazione di disciplinare il rapporto in essere si estende anche ai profili economici del rapporto concessorio, come avvenuto nel caso di specie, in quanto la nuova disciplina non agisce, retroattivamente, su situazioni giuridiche già compiutamente definite e acquisite, in modo intangibile, al patrimonio del titolare, ma detta regole destinate a disciplinare, anche oer questo profilo economico, le future vicende dei rapporti concessori, ancorché già costituiti.
4.4. In conclusione va respinta la pretesa dei ricorrenti di addossare alla collettività le spese per gli interventi di manutenzione anche straordinaria, per garantire il decoro e la funzionalità del cimitero, di cui beneficiano in realtà in modo particolare e prevalente i singoli concessionari.
5. Nè possono essere invocate le norme sulla partecipazione, che secondo i ricorrenti sarebbero state violate, che non trovano applicazione in materia regolamentare e neppure per quanto concerne lintervento in parola trattandosi di lavori pubblici su beni demaniali ed attenendo il momento di ripartizione dei costi a mere questioni di diritto di natura economica e non, per questo aspetto, ad un procedimento amministrativo per i quali la legge 241 del 1990 garantisce la partecipazione degli interessati.
6. Né del resto le parti prospettano in quale modo la loro partecipazione avrebbe potuto influire sulla scelta discrezionale del comune di intervenire sui propri beni demaniali ed a tutela degli stessi dovendo, quindi, comunque, trovare applicazione quanto disposto dallarticolo 21 octies della legge n. 241 del 1990.
7. In conclusione entrambi i ricorsi vanno respinti.
8. Sussistono giustificate ragioni per la compensazione tra le parti delle spese di causa anche tenuto conto della novità della questione interpretativa dedotta al momento della presentazione del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, li respinge, previa riunione degli stessi.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Carlo d'Alessandro, Presidente
Alberto Pasi, Consigliere
Ugo Di Benedetto, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 03/02/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 7 ottobre 2009, n. 6165
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), ha pronunciato la presente
DECISIONE
sul ricorso in appello n.r.g. 1939/2005, proposto da:
Arciconfraternita Immacolata Concezione S. Gioacchino e Soprammuro, rappresentata e difesa dagli avv.ti Emanuele Morra e Mario R. Spasiano, con domicilio eletto presso Sandulli 2, in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 349;
contro
Comune di Napoli, rappresentato e difeso dagli avv. Edoardo Barone, Giuseppe Tarallo, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;
per la riforma:
della sentenza breve del T.a.r. Campania Napoli, sezione IV, n. 10018/2004, resa tra le parti, concernente IL PAGAMENTO DI SOMME PER LA REALIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DI LOCULI CIMITERIALI
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto latto di costituzione in giudizio del comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 23-bis, comma 6, legge 6 dicembre 1971 n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000 n. 205;
Relatore, nell'udienza pubblica del 3 luglio 2009, il Consigliere di Stato Aldo SCOLA ed uditi, per le parti, i difensori come specificato nel relativo verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
LArciconfraternita attuale appellante impugnava, dinanzi al T.a.r. Campania, gli atti pertinenti allimposto pagamento di somme per la costruzione e la manutenzione di loculi cimiteriali, prospettando varie censure di violazione di legge e di eccesso di potere.
Il comune di Napoli, intimato, si costituiva in giudizio e resisteva al ricorso, che veniva poi respinto con sentenza breve prontamente impugnata dalla parte soccombente in prime cure, che deduceva: errore di giudizio e carente motivazione della pronuncia gravata, non potendosi far decorrere il termine per la notificazione del ricorso dalla data della pubblicazione del regolamento allalbo pretorio comunale, in rapporto ai destinatari direttamente contemplati nel provvedimento in questione e meritevoli di una personalizzata notificazione dellatto stesso (non potendosi applicare retroattivamente lart. 21, legge n. 1034/1971, nel testo modificato dallart. 1, comma 1, legge n. 205/2000); violazione dellart. 7, comma 2, lett. e) ed f), d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, abrogante lart. 85, comma 2, d.P.R. n. 285/1990, per cui i rifiuti cimiteriali, già appartenenti a quelli speciali, sarebbero divenuti rifiuti urbani; violazione dellart. 49, d.lgs. n. 22/1997, e dellart. 3, legge n. 241/1990, nonché eccesso di potere per omessa istruttoria, essendosi passati da una ta.r.s.u. ad una tariffa rapportata al costo del servizio ed alla quantità di rifiuti: del che il comune di Napoli non avrebbe tenuto alcun conto, imponendo unimmotivata quota di tributo; eccesso di potere per illogicità, genericità, indeterminatezza dei parametri di riferimento (numero di loculi realizzati), disparità di trattamento ed errata individuazione del legittimato passivo, in presenza di molti loculi rimasti abbandonati o inutilizzati da lungo tempo e, dunque, non più idonei a produrre rifiuti, quanto meno da porre a carico delle Confraternite, mere concessionarie dei suoli che dovrebbero considerarsi surrogate dagli utenti dei loculi o dai loro eredi o aventi causa, incomprensibilmente rimanendo esenti dalla tariffa solo i loculi di pertinenza comunale; violazione dellart. 49, comma 15, d.lgs. n. 22/1997, e della normativa contabile degli enti locali; violazione dellart. 92, d.P.R. n. 285/1990, ed eccesso di potere per manifesta ingiustizia ed illogicità, trattandosi di enti di culto di irrisoria consistenza economica, posti di fronte ad esborsi per tumulazioni implicanti la revocabilità delle relative concessioni dopo 50 anni; violazione dellart. 57, d.lgs. n. 22/1997, ed ancora eccesso di potere, in presenza di rifiuti cimiteriali qualificati come speciali, salva assimilazione a quelli urbani, mai espressamente posta in essere dal comune, se non per gli aspetti tecnici legati alla loro raccolta, alla luce dellestrema genericità della norma di cui allart. 284, regolamento di polizia mortuaria.
Il comune di Napoli si costituiva in giudizio e resisteva allappello.
Allesito della pubblica udienza di discussione la vertenza passava in decisione.
DIRITTO
Lappello è infondato e va respinto, dovendosi condividere limpugnata pronuncia per i motivi che seguono.
I)- Lart. 284 del regolamento di polizia mortuaria del comune di Napoli, in relazione ai servizi di giardinaggio e di nettezza nei cimiteri comunali, imponeva agli enti, associazioni, arciconfraternite e soggetti privati il pagamento della somma di £. 10.000 annue per ogni loculo realizzato nel rispettivo complesso funerario.
Detto regolamento era stato approvato con delib. C.c. n. 291 del 3 ottobre 1993, per cui il ricorso di primo grado, notificato solo in data 24 marzo 1998, doveva ritenersi manifestamente tardivo ed irricevibile, in relazione al termine perentorio di 60 giorni che lart. 21, legge 6 dicembre 1971 n. 1034 (novellato dallart. 1, comma 1, legge 21 luglio 2000 n. 205) fa decorrere dalla scadenza del termine della pubblicazione degli atti che, come quello in esame, sono sottoposti, in base a disposizioni di legge o di regolamento, a tale adempimento (disciplinato da una norma di carattere procedurale di immediata applicazione pure alle vicende ancora in corso).
Il che non veniva meno per la natura regolamentare dellatto impugnato, in quanto la chiara disposizione contestata, per la precisione delladempimento richiesto (con lindicazione, addirittura, del capitolo 9350 del bilancio comunale, su cui effettuare il versamento), appariva immediatamente precettiva e direttamente lesiva della posizione di tutti i soggetti concessionari di aree ospitanti costruzioni funebri.
Era, dunque, esclusa la necessità dellintermediazione di un atto applicativo, dovendo ritenersi, in base a consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. C.S., sez. IV, dec. 14 gennaio 1999 n. 33; sez. V, dec. 13 marzo 2001 n. 1437), non ammissibile l'impugnazione dell'atto stesso solo in occasione dell'adozione di un atto esecutivo, meramente attuativo, essendo invece onere della parte interessata impugnare, nell'ordinario termine di decadenza, la disposizione regolamentare citata.
Non poteva che risultare, quindi, inammissibile limpugnazione della nota 3 febbraio 1998, con la quale il comune di Napoli, constatato il mancato versamento, aveva invitato e diffidato la Confraternita a provvedere al pagamento della predetta somma annua di £. 10.000, stante la sua natura meramente consequenziale rispetto alla suddetta deliberazione presupposta (diffida di natura non provvedimentale: cfr. Commissione tributaria regionale di Napoli, sentenza 21 novembre 2000 n. 365, emessa in fattispecie analoga alla presente).
II)- Le considerazioni che precedono esonerano il collegio dal dover esaminare le censure di merito ulteriormente dedotte, circa le quali può comunque sinteticamente osservarsi, ad abundantiam, che la catalogazione dei rifiuti cimiteriali tra quelli speciali o urbani costituisce oggetto di una scelta tecnico-discrezionale insindacabile in sede giurisdizionale, in assenza di palesi e macroscopiche irrazionalità (nella specie non riscontrabili); che limporto minimo di cui alla nuova tariffa non postulava alcuna necessaria qualificazione giuridica preventiva (la cui individuazione appartiene piuttosto alla competente dottrina); che il comune non poteva ritenersi tenuto ad individuare i loculi abbandonati o inutilizzati, senza la pertinente collaborazione dei privati interessati; che le Confraternite concessionarie erano le naturali destinatarie del prelievo in questione, salvo eventuale regresso nei confronti dei privati, secondo le singole convenzioni (ove esistenti); che sarebbe stato del tutto ultroneo per il comune pretendere da se medesimo il pagamento della discussa tariffa per i loculi di sua diretta pertinenza; che la mancata indicazione del metodo di versamento non escludeva la possibilità di effettuarlo con normale bollettino postale recante la relativa causale, sul conto corrente del comune beneficiario (tranquillamente scaricabile da Internet); che leventuale incapienza del patrimonio della Confratenità risultava, nella specie, del tutto ininfluente, salva la possibilità di rinunciare alla concessione (per il futuro); che non vi era motivo per credere che lequiparazione dei rifiuti cimiteriali a quelli urbani, in senso tecnico, non fosse sufficiente per lapplicazione della discussa tariffa.
Conclusivamente, lappello va dunque respinto, con salvezza dellimpugnata sentenza, a spese ed onorari del presente grado di giudizio per giusti motivi integralmente compensati tra le parti in causa, tenuto anche conto della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, sezione V, respinge lappello e compensa spese ed onorari del giudizio di secondo grado.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 luglio 2009, con l'intervento dei magistrati:
Stefano Baccarini, Presidente
Cesare Lamberti, Consigliere
Aldo Scola, Consigliere, Estensore
Francesco Caringella, Consigliere
Giancarlo Montedoro, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 07/10/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)