ALLEGATO 2
Testo degli articoli 2 e 5 della L.R. Piemonte 20/2007, come modificato dalla L.R. Piemonte 11 marzo 2015, n. 3

[N.B. Le modifiche sono in grassetto]

Art. 2. (Cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri)
1. Le ceneri sono destinate, in forma indivisa, alla conservazione, all'affidamento o alla dispersione.
2. La cremazione e la conservazione delle ceneri nei cimiteri, per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 285/1990 e dalla legge 130/2001.
2 bis. L'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia previa acquisizione di apposito certificato del medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nullaosta della stessa autorità giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, attraverso una delle seguenti modalità:
a) la disposizione testamentaria del defunto o la dichiarazione resa dallo stesso al comune di residenza, tranne nei casi in cui i familiari presentano una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che hanno tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. Tale iscrizione prevale anche contro il parere dei familiari;
c) in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza;
d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.
2 ter. I comuni si dotano di un apposito registro in cui sono iscritti coloro che hanno espresso la propria volontà alla cremazione e all'affidamento o alla dispersione delle ceneri. In qualsiasi momento, il soggetto iscritto può chiedere la cancellazione delle annotazioni iscritte nel registro per la cremazione.

3. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.
4. Nelle aree avute in concessione nei cimiteri, ai sensi degli articoli 90 e seguenti del d.p.r. 285/1990, i privati e gli enti possono provvedere anche all'inumazione di urne cinerarie a condizione che esse siano realizzate in materiali non deperibili.
5. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.
6. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.
7. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:
a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
b) dall'esecutore testamentario;
c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
d) dal tutore di minore o interdetto;
e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal comune.
8. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.
9. Nell'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione, nonché nel verbale di consegna dell'urna cineraria di cui all'articolo 81 del d.p.r. 285/1990, deve risultare quanto previsto dai commi 5, 6, 7 e 8.
10. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.
11. Le autorizzazioni alla cremazione, al trasporto, all'inumazione o alla tumulazione dei resti mortali, sono rilasciate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179).
11. Le autorizzazioni alla cremazione, al trasporto, all'inumazione o alla tumulazione dei resti mortali, sono rilasciate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179).".

Art. 5. (Attività funebre)
1. Ai fini della presente legge, per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari conferito presso la sede dell'impresa funebre oppure presso il domicilio o la residenza del committente;
b) vendita di casse mortuarie e altri articoli funebri;
c) trasferimento durante il periodo di osservazione e trasporto di cadavere, di ceneri e di resti mortali.
2. Le imprese pubbliche o private che intendono svolgere attività funebre presentano una segnalazione certificata di inizio attività, con efficacia immediata, ai sensi dell' articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al comune in cui ha sede commerciale l'impresa. La segnalazione certificata di inizio attività deve essere corredata della documentazione e delle autocertificazioni in ordine al possesso dei requisiti individuati nel regolamento di cui all'articolo 15.
3. Il conferimento dell'incarico e la negoziazione degli affari inerenti l'attività funebre non possono essere svolti all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura pubbliche e private, obitori e depositi di osservazione.
4. Il personale delle imprese esercenti l'attività funebre deve essere in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche. L'etica professionale di tutti i soggetti che agiscono all'interno del settore delle onoranze funebri deve uniformarsi ai principi del codice deontologico di cui all'art. 6, comma 5.
5. I comuni sono tenuti a informare la cittadinanza riguardo alle differenti forme di sepoltura o cremazione e alle tariffe ad esse applicate nonché a pubblicare l'elenco delle imprese autorizzate operanti nel proprio territorio, in conformità a quanto previsto nel regolamento di cui articolo 15.