ALLEGATO 1
Legge regionale 11 marzo 2015, n. 3
"Disposizioni regionali in materia di semplificazione”
[Regione Piemonte BU10S2 12/03/2015]
Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:
… omissis …
Art. 51 (Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20)
1. La rubrica dell'articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri) è sostituita dalla seguente "(Cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri)”.
2. Il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 20/2007 è sostituito dal seguente:
"2. La cremazione e la conservazione delle ceneri nei cimiteri, per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 285/1990 e dalla legge 130/2001.”.
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 20/2007 sono inseriti i seguenti:
"2 bis. L'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia previa acquisizione di apposito certificato del medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nullaosta della stessa autorità giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, attraverso una delle seguenti modalità:
a) la disposizione testamentaria del defunto o la dichiarazione resa dallo stesso al comune di residenza, tranne nei casi in cui i familiari presentano una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che hanno tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. Tale iscrizione prevale anche contro il parere dei familiari;
c) in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza;
d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.”.
2 ter. I comuni si dotano di un apposito registro in cui sono iscritti coloro che hanno espresso la propria volontà alla cremazione e all'affidamento o alla dispersione delle ceneri. In qualsiasi momento, il soggetto iscritto può chiedere la cancellazione delle annotazioni iscritte nel registro per la cremazione.”.
… omissis …
Art. 53 (Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2011, n. 15)
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20 ‘Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri'), dopo le parole "su mandato dei familiari” sono aggiunte le seguenti "conferito presso la sede dell'impresa funebre oppure presso il domicilio o la residenza del committente;”.
… omissis …