Circolare SEFIT FederUtility n. 4194 del 08/09/2014
Centenario della Guerra 1914-1918 – Alcune normazioni regionali, anche per i casi di rinvenimento
Considerando come ricorra il centenario della Prima Grande Guerra, da più parti sta sorgendo un interesse a manifestazioni che, in qualche modo, si collocano nel solco delle celebrazioni, presuntivamente con maggiore frequenza per le aree che, a suo tempo, siano state interessate da eventi bellici.
Ne può essere esempio il fatto che la regione Veneto, interessata agli eventi bellici come altre regioni, aveva avuto modo di intervenire, anche anticipatamente al centenario, con la L.R. Veneto 12 agosto 2011, n. 17 “Disciplina dell'attività di raccolta dei cimeli e reperti mobili della grande guerra” – riportata in Allegato 1 – con cui ha regolamentato l’attività di raccolta di cimeli e reperti, definendone, quindi, le procedure per il rilascio delle autorizzazioni previste da tale legge regionale (D.G.R. n. 952 del 5 giugno 2012).
La L.R. Veneto 12 agosto 2011, n. 17, in particolare, all’art. 4, affronta l’ipotesi del rinvenimento di resti umani, rinviando alle modalità di cui all’art. 12 L.R. Veneto 4 marzo 2010, n. 18 (e succ. modif.), che, surrogando l’art. 5 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ha previsto che “Nel caso di rinvenimento di cadavere, di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta informa immediatamente il comune il quale ne dà subito comunicazione all’autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all’azienda ULSS”, con la precisazione che la L.R. Veneto 12 agosto 2011, n. 17 ha riguardo ad un tale rinvenimento quando avvenga nell’esercizio dell’attività di raccolta di reperti e cimeli autorizzata, non considerando la possibilità dei rinvenimenti, ancora possibili, accidentali o che avvengano, comunque, al di fuori dell’attività così autorizzata.
Si ritiene che nei casi di rinvenimenti che avvengano al di fuori dell’attività di ricerca di reperti e cimeli, anche se intervengano in zone interessate agli eventi bellici relativi alla guerra 1914-1918, venga a trovare applicazione unicamente l’art. 12 L.R. Veneto 4 marzo 2010, n. 18 e succ. modif..
Inoltre, è stato previsto che la Giunta regionale individui l’azienda unità locale socio-sanitaria che costituisce il centro di riferimento regionale per la ricerca e lo studio dei resti scheletrici a questi fini (che ha portato all’individuazione come centro di riferimento regionale l’Azienda ULSS n. 6 – Vicenza).
L’introduzione del centro di riferimento regionale può far sollevare elementi di complessità nel caso in cui il rinvenimento di resti umani di incerta attribuzione abbia luogo in ambiti territoriali di altre Aziende ULSS della regione, in particolare per quanto riguarda le modalità e procedure, anche amministrative, da osservare per il trasporto di quanto oggetto di rinvenimento, sollevando la questione se, nella fattispecie, venga ad essere derogato o meno l’art. 22 L.R. Veneto 4 marzo 2010, n. 18 e succ. modif..
Rilevante, almeno simbolicamente, la previsione dell’art. 4, comma 3 della L.R. citata.
Va ricordato, infine, come l’art. 6, comma 4 L.R. Veneto 12 agosto 2011, n. 17, affronti anche l’aspetto sanzionatorio.
La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, www.federutility.it, selezionando l’area circolari del settore funerario.
Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, si porgono distinti saluti.
Il Direttore Generale (Massimiliano Bianco)