ALLEGATO 2
Regione Veneto – D.G.R. n. 862 del 17 giugno 2014 “Definizione dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 2 della Legge Regionale 4 marzo 2010 n.18 ‘Norme in materia funeraria’ e revisione della D.G.R. n. 1807 dell’8 novembre 2011”


Con la revisione della precedente D.G.R. n. 1807 dell’8 novembre 2011, da parte della D.G.R. n. 892 del 17 giugno 2014, la definizione di alcuni dei requisiti previsti dall’art. 2, comma 2 L.R. Veneto 4 marzo 2010, n. 18 e succ. modif. subisce alcune modificazioni, mentre per alcuni aspetti i nuovi requisiti rimangono omogenei con quelli precedentemente definiti, formulandosi, conseguentemente, unicamente alcune osservazioni relativamente a quanto sia stato oggetto di effettiva revisione.

I punti di maggiore differenziazione rispetto alle definizioni dei requisiti precedenti, si hanno per i requisiti strutturali, gestionali e formativi per l’esercizio dell’attività funebre, prevedendosi come, a seguito dell’autorizzazione comunale, l’impresa sia tenuta ad assicurare in forma congiunta l’espletamento delle prestazioni puntualmente elencate nell’art. 5, comma 1 L.R. Veneto 4 marzo 2010, n. 18 e succ. modif., cioè:
a) disbrigo, su mandato dei familiari o di altri aventi titolo, delle pratiche amministrative inerenti il decesso e organizzazione delle onoranze funebri;
b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale ad esclusione dei prodotti lapidei;
c) preparazione del cadavere e confezionamento del feretro;
d) trasferimento durante il periodo di osservazione e trasporto funebre;
e) trattamenti di tanatocosmesi;
f) recupero di cadaveri, su disposizioni dell’autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati.

Anche nell’ipotesi di apertura di sedi secondarie, nell’ambito della regione, sono state previste ora innovazioni, superando la richiesta di autorizzazione nei diversi Comuni, sostituita dalla comunicazione dell’autorizzazione di cui sia in possesso in relazione alla sede principale (qui, definita come “commerciale”), escludendo che il Comune interessato all’apertura di sede secondaria debba svolgere propria attività istruttoria, quanto meno per quanto riguarda la legittimazione all’esercizio dell’attività funebre, fermi estendo gli aspetti eventualmente riguardanti le attività commerciali e/o edilizie.

Viene introdotta la possibilità che le operazioni di pulizia e di sanificazione del mezzo di trasporto funebre possono essere effettuate presso strutture specializzate adeguatamente attrezzate diverse dalla rimessa, purché garantite attraverso contratti di fornitura di durata e contenuto idoneo ad assicurare in via continuativa l’espletamento del servizio, e ciò anche attraverso consorzi o centri servizi abilitati all’attività funebre, con contratti di agenzia o di fornitura, di durata e contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale l’espletamento dell’attività.
La questione è sorta per il fatto che, in occasione dell’applicazione dei requisiti precedentemente definititi dalla citata D.G.R. n. 1807 dell’8 novembre 2011, sarebbero emerse situazioni per cui alcuni soggetti, già da tempo operanti, non disponessero di tali requisiti per la rimessa dei mezzi per il trasporto funebre.
Sulla sussistenza dei requisiti igienico-sanitari e l’idoneità dei locali, demandata alle Aziende ULSS, viene precisato che i Comuni autorizzanti possano richiederle nei casi di necessità derivante dalla documentazione prodotta in sede d’istanza di rilascio dell’autorizzazione.

Per quanto riguarda il personale viene, ora, previsto che il Comune verifichi che la prevista disponibilità continuativa, venga assicurata attraverso rapporti di lavoro disciplinati dalla legislazione statale attualmente vigente, in particolare il D.Lgs.10 settembre 2003, n. 276 e succ. modif. e dalla contrattazione collettiva di categoria riguardanti il personale dipendente da imprese funebri, precisando come spetti all’impresa istante di “autocertificare”, rispondendone, l’esistenza e la regolarità dei rapporti di lavoro in tutte le forme ammesse o, alternativamente, l’esistenza di altri titoli giuridici per poter impiegare validamente e regolarmente il personale, in modo tale da dimostrare la capacità di disporre effettivamente, in ogni circostanza, di un direttore tecnico responsabile della conduzione dell’attività e del numero adeguato di operatori formati. In particolare, l’impresa funebre dovrà dimostrare la capacità di disporre di almeno 4 operatori durante tutto lo svolgimento del servizio funebre, cioè dal prelievo del feretro, alla cerimonia religiosa o civile, all’arrivo al luogo di sepoltura.

Circa le competenze dei Comuni sulla vigilanza dell’esercizio delle attività funebri, questi sono riconosciuti legittimati a verificare la sussistenza dei requisiti strutturali e gestionali previsti nell’autorizzazione all’esercizio dell’attività funebre e che il concreto esercizio di tale attività avvenga in conformità a quanto dichiarato dall’impresa in sede di autorizzazione mediante deposito dei titoli (contratti, statuti, ecc.) idonei a dimostrare il possesso di tali requisiti e, se si accerti, la loro inesistenza (od insufficienza), oppure nei casi in cui l’attività funebre non si sia svolta in conformità a quanto dichiarato, conseguirà l’adozione del provvedimento, dichiarativo, di revoca dell’autorizzazione rilasciata.
Per altro, va osservato come i Comuni (S.U.A.P.), in sede di effettuazione di tali verifiche, non assolvano ad un ruolo suppletivo, né alternativo, fatte salve le disposizioni dell’art. 25 D.Lgs.31 marzo 1998, n. 112 e succ. modif. (nonché quelle di sua attuazione), rispetto a competenze funzionali di altri soggetti, come le Direzioni, ed Ispettorati, provinciali del lavoro, l’INPS, l’INAIL, restando comunque ferme altresì le competenze degli SPISAL operanti nell’ambito delle Aziende ULSS, per quanto articolazioni dei soggetti che, nell’ambito delle medesime, sono deputati all’accertamento dei requisiti igienico-sanitari e di idoneità dei locali.