ALLEGATO 2
Regione Veneto, D.G.R. n. 433 del 4 aprile 2014
Definizione dei requisiti dei cimiteri di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a) della Legge Regionale 4 marzo 2010 n. 18 “Norme in materia funeraria”


Come noto (cfr. circolare SEFIT n. 3095 del 19 dicembre 2011), la regione Veneto, con D.G.R. n. 1807 dell’8 novembre 2011, aveva provveduto a determinare alcune delle definizioni di requisiti previsti dall’art. 2, comma 2 L.R. (Veneto) 4 marzo 2010, n. 18 e s.m., contestualmente – Allegato C alla predetta D.G.R. n. 1807 – ha rinviato ad un apposito “tavolo tecnico” la definizione delle disposizioni tecniche per la costruzione dei cimiteri e dei crematori previste all’art. 2, comma 2, lettera a) della legge regionale.

Ora, con la D.G.R. n. 433 del 4 aprile 2014, pubblicata sul B.U.R. (Veneto) n. 41 del 18 aprile 2014, pagg. 142 e ss., è stato provveduto all’approvazione del documento, recante: “Requisiti strutturali dei cimiteri”.

I requisiti così definiti si applicano per il caso di costruzione di nuovi cimiteri, nonché di ampliamento di cimiteri esistenti.

La recinzione che circonda i cimiteri viene fissata in 2 metri, misura che modifica, riducendola, le previsioni del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (art. 61), modificazione che costituisce una delle innovazioni alla norma regolamentare nazionale che vengono disposte con i requisiti così definiti, fermo restando che, per quanto non altrimenti modificato, continueranno a trovare applicazione le norme regolamentari nazionali, per effetto dell’art. 54, comma 6 L.R. (Veneto) 4 marzo 2010, n. 18 e succ. modif.. La previsione è integrata con il rinvio alle norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché alle norme per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

I piani regolatori cimiteriali devono essere predisposti in modo tale da rispondere alle previsioni dell’art. 27, comma 2 legge regionale, con un orizzonte temporale di 10 anni, od inferiore quando vi siano variazioni rilevanti.

Per le inumazioni, è prevista una profondità di 1,50 metri per le fosse per “adulti” (oltre i 10 anni) e di 1 metro per le fosse destinate a bambini (fino a 10 anni), tra loro distanziate di 0,30 metri, anche qui con riduzioni rispetto alle norme regolamentari nazionali. Per quanto previsto dall’art. 7 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché dall’art. 3, comma 1, lett. a) D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, è prevista una profondità delle fosse non inferiore a 0,70 metri.
Viene rinviata al Regolamento comunale la definizione della parte della fossa che debba rimanere scoperta al fine di favorire i naturali processi trasformativi.
Per le inumazioni è previsto l’impiego di casse di legno, nonché di altri contenitori biodegradabili e combustibili, sempre se siano stati autorizzati ai sensi dell’art. 31 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; a parte il requisito della combustibilità, probabilmente poco pertinente nella fattispecie, non appare chiaro se gli “altri contenitori” possano essere utilizzati anche per l’inumazione dei cadaveri nella fase della prima inumazione o se questi siano ammessi solamente nel caso delle inumazioni negli specifici campi ad inumazione speciale.

Per le tumulazioni si introducono prescrizioni distinte per i loculi stagni (localmente definiti: “sigillati”) e loculi aerati. Rilevante il fatto che sia definita l’angolazione della pendenza dei loculi, costruibili anche per file sovrapposte, pendenza distinta a seconda che si tratti di loculi longitudinali (3%) o trasversali (6%). Viene ammessa la realizzazione di loculi costruiti anche con materiali innovativi, le cui caratteristiche tecniche e di durabilità per almeno 3 turni di rotazione sono certificate dal costruttore.
Viene, inoltre, precisato come i manufatti esistenti alla data di pubblicazione (18 aprile 2014) della D.G.R. n. 433 del 4 aprile 2014, e costruiti prima del 24 giugno 1993 che non rispettano le dimensioni interne minime previste dalla Circolare del Ministero della Salute 24 giugno 1993 n. 24, possono continuare ad essere utilizzati, compatibilmente con le dimensioni dei feretri da tumulare, delle cassette ossario e delle urne cinerarie, oltretutto precisando che, per un periodo massimo di 20 anni dall’entrata in vigore della citata D.G. R. n. 433 (presumibilmente facendo riferimento alla sua pubblicazione e, quindi, fino al 17 aprile 2034), sia consentita la tumulazione di nuovi feretri, anche in loculi, cripte o tombe privi di spazio esterno libero o liberabile per il diretto accesso al feretro, in presenza congiunta delle seguenti caratteristiche:
a) confezionamento del feretro con le caratteristiche di loculo stagno munito di dispositivo atto a ridurre la pressione dei gas;
b) presenza di idoneo supporto separatore tale da scongiurare la sovrapposizione dei feretri.
Infine, viene altresì ammessa la collocazione ipogea di una o più urne cinerarie in un apposito manufatto di contenimento, adeguatamente collocato all’interno del franco di terreno sopra un feretro inumato nel campo inumatorio, a condizione di non creare un carico sul feretro tale da provocarne nel tempo lo sfondamento e nel rispetto della volontà espressa degli aventi diritto, ipotesi che, evidentemente, comporta che possa avvenire unicamente in aree appositamente a ciò destinate e già avute in concessione essendo escluso che possa effettuarsi nelle aree destinate alle inumazioni considerate dall’art. 58 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, cioè in quanto, nella regione, corrisponde, per la sostanza, a quanto previsto all’art. 30, comma 1, lett. a) e b) L.R. (Veneto) 4 marzo 2010, n. 18 e s.m..

Per quanto riguarda i loculi aerati sono individuate soluzioni per la neutralizzazione dei liquidi (e, distintamente, dei gas) cadaverici, tra l’altro prescrivendo caratteristiche stagne, fatta eccezione per le canalizzazioni di raccolta dei liquidi e i sistemi di evacuazione dei gas (prevedendo, altresì, l’impiego di filtri che, tra l’altro, debbano rispondere a “criteri uniformi stabiliti da enti di normazione”, aspetto che sembra non avere del tutto presente come, almeno in Italia, siano, attualmente, assenti). Per la tumulazione in loculi aerati sono utilizzate soltanto casse di legno.