ALLEGATO 2
TAR Veneto, Sez. I, 21 giugno 2013, n. 884
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 655 del 2013, proposto da:
Ernesto De Marchi, rappresentato e difeso dagli avv. Daniele Raccanello,
Chiara Menegon, con domicilio eletto presso Chiara Menegon in Asolo, via
Enrico Fermi, 14/H; Carla Osellame, Robert De Marchi, rappresentati e difesi dall'avv. Chiara Menegon, con domicilio eletto presso la segreteria dellintestato TAR ai sensi dellart. 25, comma 1, lettera a), del c.p.a.;
contro
Comune di Volpago del Montello;
nei confronti di
Danilo Cietto;
per l'annullamento
dell'ordinanza AUT. n. 43/2013 e n. 138/2013 del 10 maggio 2013 - prot. 7211 avente ad oggetto l'autorizzazione alla cremazione della salma della sig.ra De Marchi Patrizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2013 il dott. Silvia Coppari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato, E. De Marchi, C. Osellame e R. De Marchi, rispettivamente padre, madre e fratello della defunta P. De Marchi, hanno impugnato, con contestuale richiesta di sospensione cautelare dellefficacia, lordinanza in data 10.05.2013 emessa dallUfficiale di stato
civile del Comune di Volpago del Montello di autorizzazione alla cremazione della salma della loro
congiunta (fissata per il 7.06.2013).
2. Espongono i ricorrenti di essersi opposti (con memoria presentata allUfficiale di Stato Civile nel termine di legge) al procedimento di cremazione della salma avviato a seguito di specifica istanza del coniuge della defunta (D. Cietto), rappresentando che la volontà espressa in vita
dalla loro congiunta era quella di non essere cremata.
3. Tuttavia, lUfficiale di stato di civile, con lordinanza impugnata, pur dando atto della memoria in questione e delle «22 dichiarazioni sostitutive
dellatto di notorietà rese dai familiari e conoscenti della defunta &
attestanti che la medesima aveva espresso la volontà di non essere cremata
in caso di decesso», ma «preso atto» della dichiarazione effettuata dal sig. Cietto secondo la quale «la defunta moglie non aveva mai dichiarato la volontà di non essere cremata», ha tuttavia autorizzato la cremazione della salma richiesta dal coniuge «considerato & che, a fronte di dichiarazioni contrastanti circa la volontà espressa in vita da De Marchi P. di essere cremata o meno in caso di decesso, non è possibile evincere leffettiva volontà della defunta in modo inequivocabile».
4. I ricorrenti hanno impugnato tale provvedimento sotto tre profili deducendone:
a) errata interpretazione ed applicazione della legge n. 130 del 2001;
b) difetto di istruttoria atta a determinare leffettiva volontà della defunta in
qualsiasi forma espressa;
c) difetto di motivazione e contraddittorietà dello stesso.
4. Né il Comune di Volpago del Montello né il sig. Cietto si sono costituiti
in giudizio, nonostante la ritualità della notifica del ricorso.
5. Alla camera di consiglio del 6 giugno 13, in sede di decisione della
domanda cautelare, la causa è stata trattenuta in decisione sussistendo i
presupposti di cui allart. 60 del c.p.a.
6. Il ricorso è fondato.
6.1. Lautorizzazione impugnata trae origine dalla richiesta presentata dal coniuge della defunta, a circa un anno dal decesso, di volerla cremare in forza del disposto di cui allart. 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130.
6.2. In base a tale disposto normativo, lautorizzazione alla cremazione che spetta allufficiale dello stato civile del comune di decesso «è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:
1) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
2) liscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella delliscrizione allassociazione. Liscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata allufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza (&);
4) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette».
6.3. Sulla base del disposto di cui allart.3, comma 1, n. 3), sopra richiamato, dunque, ai fini della autorizzazione in questione, assume ruolo centrale e decisivo la volontà del defunto in ragione della natura personalissima del diritto in questione, in quanto tale non disponibile da parte di altri soggetti.
Volontà che può essere espressa o in forma scritta, mediante disposizione testamentaria, o per facta concludentia, mediante iscrizione ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, ovvero in forma verbale, mediante qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto.
6.4. Solo subordinatamente al caso di «mancanza» di alcuna «espressione di volontà da parte del defunto», la legge assegna valore alla volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile.
6.5. Ebbene, a prescindere dal fatto che, per la natura del diritto alla cremazione come evidenziato dalle stesse linee interpretative fornite dal Ministero dellInterno (cfr. circolare 1 settembre 2004, n. 37) , il coniuge o
i parenti del de cuius non esprimono un personale atto di volontà, ma si fanno in ogni caso portatori del desiderio del defunto in merito alla cremazione della propria salma, dalla documentazione in atti emergono numerose dichiarazioni testimoniali rese da «familiari e conoscenti» della defunta dalla quali è possibile trarre univocamente e concordemente che la volontà espressa in vita da questultima fosse nel senso di non voler essere cremata (cfr. doc. da 5 a 22 di parte ricorrente).
6.6. Tali dichiarazioni rese da soggetti del tutto disinteressati rispetto al tema della causa ed estranei ai rapporti fra i ricorrenti e il coniuge della defunta debbono essere ritenuti elementi senzaltro idonei per accertare la reale volontà (negativa) della defunta rispetto allesercizio del diritto
personalissimo alla cremazione.
6.7. Del resto, a smentire e/o a contrastare tale ricostruzione della volontà dellinteressata, non potrebbe in alcun modo esser fatta valere la dichiarazione del coniuge di non aver mai ricevuto dalla defunta unespressa dichiarazione di «volontà di non essere cremata», poiché tale difetto non equivale certo a dimostrare, in positivo, che esistesse una siffatta volontà.
6.7. Pertanto lordinanza impugnata si fonda su unerrata applicazione dellart. 3 della legge n. 130 del 2001, oltre che su una contraddittorietà intrinseca del provvedimento, poiché, da un lato, ha ritenuto la sussistenza di «dichiarazioni contrastanti» sulla reale volontà della defunta, pur non potendosi trarre da alcun elemento fra quelli acquisiti ed emersi in sede istruttoria che fosse stata espressa dallinteressata, in vita, una volontà positiva di essere cremata, dallaltro, sulla base di un presunto (quanto insussistente) contrasto fra dichiarazioni ha assegnato alla volontà del coniuge un valore preminente rispetto a quello espresso in vita dalla defunta così come emergente dalla dichiarazioni rese da familiari e conoscenti di questultima.
7. Tanto considerato il ricorso deve pertanto essere accolto con conseguente annullamento dellordinanza di autorizzazione alla cremazione
impugnata.
8. Tuttavia, in ragione della peculiarità e novità della questione, sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per leffetto annulla lordinanza impugnata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:
Bruno Amoroso, Presidente
Silvia Coppari, Referendario, Estensore
Roberto Vitanza, Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 21/06/2013