ALLEGATO 2
Regione Piemonte - D.G.R. n. 13-7014 del 13/1/2014 "Primi indirizzi applicativi del reg. reg.le 8/8/2012, n. 7/R (Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'art. 15 della l.r. 3/8/2011, n. 15 "Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali"). Sostituzione dell'all. C del Reg. reg.le 8/8/2012, n. 7/R."
I processi di formazione della D.G.R. (Piemonte) n. 13-7014 del 13 gennaio 2014 risultano essere stati interessati da più fasi, ed interlocuzioni, come traspare dallo stesso dispositivo in cui si richiamano le numerose richieste di chiarimenti pervenute principalmente dai Comuni e dalle Associazioni delle diverse categorie, tanto specializzate che generaliste, di settore interessate dalla suddetta normativa circa alcuni aspetti applicativi di carattere operativo urgente del regolamento, dove il fattore della numerosità può avere influenzato i tempi di predisposizione dell'atto amministrativo.
01. I "Primi indirizzi applicativi al regolamento regionale" intervengono, principalmente (salvo che per i depositi di osservazione), sull'attività funebre, e suoi risvolti, incluso il trasporto prima del periodo di osservazione ed il trasporto funebre, oltre che sulla formazione e sistema sanzionatorio, precisando sia le situazioni non rientranti nell'attività funebre, sia l'applicazione delle norme regolamentari alle imprese stabilmente operanti in regione.
02. Nel contesto delle attività comprese nella definizione di attività funebre, si rileva un'estensione dell'ambito della vendita di articoli funebri, che giunge anche a quella della vendita di fiori. Una certa quale attenzione è stata posta al c.d. "recupero salma", se ed in quanto su ordine dell'Autorità Giudiziaria, tema su cui si rinvia, anche, alla precedente circolare SEFIT n. 3399/2012/AG del 29 agosto 2012, in particolare al n. 12, richiamando il parere del Ministero della giustizia (si veda la circolare SEFIT n. 1451 del 5 marzo 2008) e che, tutto sommato, mirava principalmente ad affermare l'esclusione della fattispecie dalle c.d. "spese di giustizia" (alla luce dl D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e succ. modif., con peculiari riguardo ai suoi artt. 298 e 299), senza alcun riferimento al parere, più articolato, precedentemente espresso dal Ministero dell'interno,. Sportello delle autonomie, prot. n. 15900/1371/L.142/1bis/31.F in data 13 febbraio 2007 (si veda la circolare SEFIT n. 983/AG del 27 marzo 2007). Perplessità vanno espresse sull'indicazione del ricordo alla turnazione, ipotesi che da un lato determina un'evidente restrizione, contrastante con il diritto dell'Unione europea e quello nazionale, oltretutto non individuandosi ambiti territoriali in cui, eventualmente, fare ricorso ad una turnazione. Inoltre, anche assumendo che un tale onere sia a carico del bilancio del comune (di decesso), questi provvederà a darvi adempimento in applicazione delle disposizioni del Codice degli appalti, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e succ. modif., rispetto a cui manca ogni coerenza rispetto all'ipotizzata turnazione trattandosi di contratti, previamente da stipulare, per la fornitura delle prestazioni inerenti un tale servizio, per quanto si sottraggano ad elementi di prevedibilità, anche quantitativa, e di quantificabilità.
03. Particolarmente elaborate le considerazioni circa i requisiti, e le modalità, per l'esercizio dell'attività funebre, stante l'esigenza dell'equilibrio tra la disponibilità di requisiti, per quanto minimi, necessari allo svolgimento dell'attività e le situazioni locali, in cui non sempre essi sono presenti, per altro individuandosi la necessità della presenza di oggettivi rapporti contrattuali, per quanto diversificati, dove, per inciso, la diversificazione rende complessa l'attività istruttoria sulla S.C.I.A., nonché le attività di verifica della persistenza, nel tempo, dei requisiti di operatività. Non va sottovalutato come sia considerata anche la fattispecie dell'impresa che non sia in grado di provvedere autonomamente (cosa che già di per sé porrebbe in dubbio la presenza dei requisiti di operatività), per cui è ammesso il ricorso ad altre modalità (come la partecipazione in società, consorzi o strutture per la fornitura di personale da adibire alla movimentazione dei feretri), che presuppongono preventivi strumenti contrattuali, la cui sussistenza sia debitamente dimostrabile per acta.
Per le rimesse rimangono di riferimento le disposizioni dell'art. 21 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, che richiedono le condizioni e strutture per la pulizia e disinfezione (in altra regione è stata considerata la meno impattante sanificazione). Per le imprese esercenti l'attività funebre alla data di entrata in vigore del regolamento regionale, il termine per l'adeguamento è di 17 mesi (a seguito delle modifiche, da ultimo, apportate dall'art. 1 reg. reg. (Piemonte) n. 10/R del 7 novembre 2013, cioè entro il 9 gennaio 2013, termine evidentemente poco congruo, per quanto coerente con tale, ultimo, differimento, viene a collocarsi prima dell'adozione (e successiva pubblicazione) della D.G.R. n. 13-7014 del 13 gennaio 2014: è ben vero che, formalmente, quest'ultima non costituiva fattore condizionante una tale adeguamento, ma non si può non considerare come i termini risultino non del tutto coerenti (neppure potendosi ignorare aspettative per rinvii o per approcci volti all'adeguamento last minute).
04. Per l'apertura di nuove sedi, cioè di sedi secondarie dell'impresa (art. 2197 C. C. ), è prevista anche la presentazione della documentazione prodotta al momento della presentazione della S.C.I.A., relativa alla sede principale, attestante il possesso dei requisiti richiesti, esonerando il comune dall'esperimento di una nuova istruttoria sui requisiti per l'esercizio dell'attività funebre, intesa nel suo complesso. Restano, comprensibilmente, ferme le disposizioni concernenti la sede principale e le sedi secondarie previste sotto il profilo delle registrazioni camerali e connesse.
05. Interessante la previsione finale per la quale, nel caso di imprese aventi sede legale al di fuori della Regione Piemonte, ma che esercitano o intendano esercitare stabilmente l'attività funebre sul territorio regionale, queste ultime dovranno presentare una SCIA al comune ove si trova la sede per la trattazione degli affari o dove si trova la sede principale (in regione) nel caso di impresa operante su più sedi; dal momento che qui, così come anche al Punto 1, penultimo periodo, non si considerano le imprese che vengano richieste di operare, in ambito regionale, in modo occasionale, ipotesi che potrebbe far sollevare la questione sul discrimine tra esercizio occasionale o stabile dell'attività funebre. Va, infine, considerato come questo indirizzo non riguardi unicamente le sedi secondarie, ma sia la sede principale che le sedi secondarie e dove la collocazione sistematica nell'ambito delle prime deriva dal fatto che l'effettiva sede principale è allocata in altra regione.
06. Precisato, ove occorresse, come il conferimento del mandato, necessariamente a forma scritta, da parte della famiglia possa legittimamente avvenire presso la sede dell'impresa, sia essa principale che secondaria, è precisato come ciò non implichi però un divieto di mandato tra imprese (se previsto o, almeno, indicato dal mandato conferito dalla famiglia), in particolare per quanto concerne le imprese con sede in comuni diversi della stessa regione o in altre regioni.
07. Richiamandosi all'art. 6, comma 2 L.R. (Piemonte) 3 agosto 2011, n. 15 (e, quindi, non solo al suo regolamento attuativo), il Punto 3.4 considera la prescrizione della incompatibilità e conseguente previsione per una separazione societaria, ampliando (con atto amministrativo) la portata della norma legislativa regionale, attraverso l'indicazione del fatto che una tale incompatibilità operi anche nella fattispecie in cui il soggetto esercente l'attività funebre gestisca anche i servizi pubblici cimiteriali o necroscopici (la norma della legge regionale si riferisce al caso in cui il gestore dei servizi pubblici cimiteriali o necroscopici svolga anche l'attività funebre). Tale assunto è argomentato richiamando la segnalazione dell'A.G.C.M. n. AS 392 del 17 (rectius: 23) maggio 2007. Incidentalmente, non si può evitare di osservare come nella regione si abbia una rilevante presenza di comuni di ridotte dimensioni, non solo nelle aree montane, che dispongono di dotazioni organiche tali da non poter assicurare, in tutti i casi, l'operatività di alcune operazioni, con la conseguenza che - di fatto - viene a porsi una situazione di supplenza, che fa sorgere, con questo ampliamento dell'ambito applicativo, la fattispecie sanzionatoria considerata dall'art. 32, comma 1, lett. b) del regolamento regionale, a carico di chi, debitamente od indebitamente, operi una tale supplenza.
08. In materia di formazione professionale delle diverse figure operanti nelle imprese, è previsto un impegno, già in sede di presentazione della S.C.I.A., alla debita formazione professionale, entro 90 giorni dalla sua attivazione, salvo che non si tratti di personale avente esperienza professionale nel settore almeno quinquennale, principio che trova applicazione anche per i soggetti gestori dei cimiteri, di impianti crematori e delle strutture per il commiato.
09. Relativamente al trasporto di cadavere effettuato durante il periodo di osservazione, il penultimo periodo del Punto 5, per il quale è comprensibilmente prevista una comunicazione, preventiva, tanto all'Ufficiale dello stato civile che all'ASL, si ritiene che essa debba essere fatta sia in relazione al luogo di decesso, sia al luogo di destinazione, poiché altrimenti si determinerebbero palesi situazione di misconoscenza, potenzialmente foriere di esiti impropri.
10. Il Punto 6 considera la fattispecie presente nell'art. 8, comma 3, secondo periodo, del regolamento regionale, che ammette, qualora ricorrano particolari esigenze cerimoniali, il feretro può essere portato da congiunti o amici del defunto, nel rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tutela della salute, precisando che ciò avvenga sotto il controllo del titolare dell'impresa funebre (o di suo delegato) e, comunque, in presenza di personale necroforo in numero adeguato a subentrare in qualsiasi momento si rendesse necessario, nell'operazione di trasporto funebre e a garantirne il buon esito. Conseguentemente, l'impresa viene ad assumere un ruolo di responsabilità, anche per quanto possa riguardare i congiunti od altre persone, ma, dovendo assicurare, comunque, la presenza del personale in misura adeguata, tali situazioni non possono venire ad assumere un'esimente per un contenimento del personale di cui l'impresa abbia la disponibilità, anche con riferimento a quel singolo servizio per cui le "particolari esigenze cerimoniali" possano indurre ad applicare questa disposizione regolamentare, la quale, oltretutto, si fonda, costituendo un'eccezione all'utilizzo di mezzi idonei, su queste "particolari esigenze cerimoniali", neppure considerando le situazioni in cui, per la conformazione locale, possano esservi condizioni di impraticabilità nell'utilizzo di mezzi idonei.
11. Il Punto 7 precisa che la nozione, data dalla legge regionale (art. 5, comma 1, lett. c) L.R. (Piemonte) 3 agosto 2011, n. 15), di trasporto funebre non comporta l'esclusività in capo alle imprese funebri del trasporto delle urne cinerarie, né dei resti mortali che sono completamente mineralizzati.
12. Il Punto 9 considera l'ammissibilità che, nel caso di decesso in struttura sanitaria o di ricovero, alla vestizione e alla composizione del defunto provvedono, con il consenso dei familiari, i responsabili della struttura sanitaria o di ricovero in cui è avvenuto il decesso, previo corrispettivo deliberato dall'ASL competente. In alternativa, i familiari possono provvedere in proprio alla vestizione direttamente o ricorrendo a personale appositamente e formalmente delegato, incarico che ha natura del tutto autonoma, e distinta, da quello conferito all'impresa per lo svolgimento dell'attività funebre. Senza entrare nel merito per cui già la norma regolamentare sembra prescindere dal fatto che si tratti di una funzione propria della struttura in cui è avvenuto il decesso (la previsione era rintracciabile nel R.D. 30 settembre 1938 n. 1631, di seguito L. 12 febbraio 1968, n. 132, che, per quanto non formalmente abrogata, porta, oggi il rinvio alle norme della L. 23 dicembre 1978, n. 833 e quelle ad essa successive ed attuative), quanto meno per gli ospedali e luoghi di cura, senza che questa proprietà escluda l'ammissibilità di una sua onerosità, tale disposizione consente alla regione di intervenire sulla questione delle "camere mortuarie" delle strutture ospedaliere od ad esse assimilabili, sotto questo profilo, richiamando anche alcune pronunce giurisprudenziali, trascurandone altre, tra cui quanto considerato dal Consiglio di Stato, Sez. 3^, con sent. n. 4933/2012 del 17 settembre 2012, leggermente più recente rispetto a quelle di cui è fatto richiamo.
13. Per gli adempimenti conseguenti al decesso, propriamente di natura necroscopica, il Punto 10 ricorda, tra l'altro, come l'art. 30, comma 1, del regolamento preveda che i cadaveri portatori di protesi elettroalimentate possano essere chiusi in cassa e destinati alla cremazione anche senza la rimozione di protesi, eccetto il solo caso di protesi elettroalimentate da radionuclidi, ma anche che, in caso di protesi elettroalimentate non da radionuclidi, si potrà procedere alla rimozione secondo le procedure e il tariffario previsti dalla vigente normativa regionale: questo sia in caso di cremazione in impianti non aggiornati tecnologicamente, sia in caso di trasporto in altre regioni che lo prevedano, su richiesta e ad onere dell'avente titolo.
14. In relazione alle strutture per il commiato viene precisato come operi, rinviandovi, il piano regionale di coordinamento cimiteri, previsto dall'art. 14 L.R. (Piemonte) 3 agosto 2011, n. 15 (di cui era prevista la presentazione per l'approvazione da parte del consiglio regionale entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge regionale).
15. Il Punto 14 è specificamente rivolto all'aspetto sanzionatorio, con un (necessario) riferimento alla L. 24 novembre 1981, n. 689 e succ. modif., anche se non si può evitare di considerare come alcuni aspetti (es.: la sussistenza di reiterazioni, una "disdicevolezza" nelle forme (e contenuti) delle forme pubblicitarie) appaiono esposti a parametri valutativi non sempre o necessariamente oggettivi. Su di un tale, scivoloso, terreno, vi sono alcune esemplificazioni, le quali poco si apprestano idonee in sede di applicazione di un procedimento sanzionatorio.
16. I "Primi indirizzi applicativi al regolamento regionale", non intervengono punto sulle disposizioni degli articoli da 16 a 29 del reg. reg. (Piemonte) 8 agosto 2012, n. 7/R e succ. modif.