ALLEGATO 2
Regione Molise - L.R. 12 novembre 2013, n. 19 "Dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti" - Considerazioni

La legge regionale molisana, per quanto nella sua rubricazione faccia riferimento alla pratica della dispersione delle ceneri, comprende anche gli istituti dell'affidamento delle urne cinerarie e quelli sulle modalità di conservazione delle ceneri. Incidentalmente, può osservarsi l'auto-dichiarazione di "conformità" alla L. 30 marzo 2001, n. 130.
In linea di massima, si ispira alla legge regionale della Toscana, con qualche elemento mutuato dalle leggi regionali della Campania e della Basilicata, secondo processi di "taglia & incolla" progressivamente sempre maggiormente frequenti.

Di particolare criticità l'individuazione del soggetto potenzialmente affidatario fatta all'art. 2, comma 1 (istituto presente anche nelle leggi regionali della Toscana, Campania e Basilicata), che espone ad usi di una tale formulazione che potrebbero essere del tutto impropri.
Oltretutto, anche qui mutuando da approcci presenti anche in altre leggi regionali, non si affronta la questione dell'autorizzazione (o, titolo, comunque denominato) all'affidamento dell'urna cineraria, affrontando solo la tematica della consegna dell'urna cineraria, quasi a lasciar intendere che la dichiarazione del soggetto affidatario (con la conseguenza che la consegna non potrebbe che avvenire nei riguardi del soggetto affidatario e non di soggetti terzi, neppure affrontando ipotesi delle forme di legittimazione, necessariamente scritte, che il soggetto affidatario possa attribuire a questi ultimi) sulla destinazione finale dell'urna cineraria costituisca in sé titolo, mentre costituisce titolo al trasporto, in tal modo superando, in parte, la previsione dell'art. 26 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e ciò limitatamente ai trasporti di urne cinerarie che originino da impianto di cremazione sito in cimitero di Comune della regione e abbiano destinazione finale all'interno della regione, senza percorrenze eccedenti il territorio regionale (dal momento che le norme regionali non trovano applicazione fuori dal territorio della regione che le ha emanate).
Va, inoltre, considerato come la norma regionale sulla consegna dell'urna cineraria possa applicarsi unicamente quando la consegna sia effettuata nell'ambito del territorio regionale, cosa che presuppone che l'impianto di cremazione utilizzato sia allocato all'interno di un cimitero di Comune della regione Molise.
Sempre in tema di affidamento dell'urna cineraria, l'art. 2, commi 4 e 5 considerano l'ipotesi della rinuncia all'affidamento, ipotizzando anche la sussistenza di un affidamento a più soggetti, il ché appare in contrasto con il comma 1 (salva coabitazione dei più soggetti affidatari). La questione, come noto, è presente anche nella legge regionale Toscana. In tema di rinuncia all'affidamento va segnalato come essa debba risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione, modalità che sembra non tenere conto di come il luogo di decesso possa essere diverso da quello in cui il soggetto affidatario conservi presso di sé l'urna cineraria, ma, anche, che il decesso possa essere avvenuto in altra regione (e qui autorizzata la cremazione, in applicazione dell'art. 3, comma 1, lett. a) L. 30 marzo 2001, n. 130), ipotesi nella quale tale disposizione, in quanto regionale, non potrebbe proprio trovare applicazione, così come non potrebbe avere effetto (nell'eventualità di omogeneità dalle normativa regionale vigente nel luogo di decesso con quella molisana), in quanto le norme regionali non esplicano i propri effetti al di fuori della regione che le abbia emanate, a prescindere dalla loro omogeneità o meno con la normativa vigente nel luogo di conservazione dell'urna cineraria da parte del soggetto affidatario, non essendo l'un'eventuale omogeneità delle norme a determinarne l'efficacia nell'ambito territoriale di riferimento.
Va, infine, ricordato come l'istituto dell'affidamento dell'urna cineraria costituisca null'altro se non il momento "iniziale" di una particolare modalità di conservazione della stessa, in termini di legittimazione alla sua conservazione in sito, rispondente alle prescrizioni dell'art. 343, comma 2 T.U.LL.SS., R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif.

In materia di modalità di conservazione dell'urna cineraria, è considerata anche l'ammissibilità dell'inumazione, subordinata alla caratteristiche del materiale di cui sia costituita l'urna cineraria: si tratta di una previsione che non si perita di valutare se questa modalità abbia natura conservativa (come potrebbe dedursi dalla rubrica dell'art. 3, in cui è collocata), oppure costituisca una modalità, peculiare, di dispersione delle ceneri. Ad esempio, le leggi regionali della Campania e della Basilicata prevedono, in proposito, urne cinerarie in materiale biodegradabile, con ciò introducendo, in assenza di coerenza con l'istituto della conservazione, la materiale possibilità che costituisca una tale, peculiare, modalità di dispersione delle ceneri, a differenza della legge provinciale della Provincia Autonoma di Trento che qualifica l'interramento come modalità di dispersione delle ceneri.

Per quanto riguarda i luoghi in cui la dispersione delle ceneri è consentita, viene ripresa l'impostazione delle leggi regionali della Campania e della Basilicata, inclusa la fattispecie delle aree naturali appositamente individuate, nell'ambito delle aree di propria pertinenza, dai Comuni, dalle Province, dalla Regione, che appare, così come le medesime formulazioni qui mutuate, poco congruente richiedendo un provvedimento dei soggetti individuati, per non dire che il termine di "aree naturali" è, nel contesto, privo di significato se si considerino i riferimenti a montagne, mare, laghi e fiumi, cui p difficile negare la possibilità del carattere "naturale", in modo indipendente dal fatto che appartengano al patrimonio (e/o, demanio ?) dei Comuni, province e regione o a quello di soggetti privati.

L'art. 5 rinvia a regolamenti comunali la disciplina circa i luoghi in cui sia consentita la dispersione delle ceneri, senza cogliere l'incoerenza che i regolamenti comunali sarebbero, abbastanza, privi di titolarità di intervenire su provvedimenti di individuazione adottandi dalla province e regione per le aree naturali di loro pertinenza. Ridondante la previsione sanzionatoria per il caso di violazione di queste disposizioni regolamentari, poiché, trattandosi di regolamenti comunale, il relativo regime sanzionatorio opera di per sé stesso. Nel complesso, si ricava la sensazione per cui un tale rinvio a specifici regolamenti comunali costituisca una formula di scuola.

L'art. 6 mutua l'istituto del c.d. "senso comunitario della morte", come sempre senza individuazione di quale cimitero possa esserne interessato.

L'art. 7 re-itera un obbligo, sussistente dal 3 maggio 2001, riproducendo, nella sostanza, l'art. 7 L. 30 marzo 2001, n. 130, per quanto estendendo l'informazione alla specificazione concernente l'affidamento delle ceneri e le modalità di dispersione o conservazione delle stesse.