ALLEGATO 2
TAR Sicilia, Sez. III, 2 dicembre 2013, n. 2341
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 37 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Gaetano Placenti, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Placenti, con domicilio eletto presso Alessandra Allotta sito in Palermo, via Domenico Trentacoste N. 89; Tea Maria Placenti, Franco Angarella, Giuseppina Falcone, Gaetano Giugno, Rosario Antonio Rizzo, Salvatore Spinello, Angela Nisi, Gaetana Pardo, Vincenzo Traina, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Placenti, con domicilio presso la Segreteria Tar in Palermo, via Butera, 6;
contro
Comune di Niscemi in persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Conti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Cristian Conti sito in Palermo, via Tommaso Gargallo N.12;
per l'annullamento
dell’atto del 21 novembre 2006 contenente un doppio protocollo, prot. n. 20276 e n. 4486 con il quale viene dato avviso dell’inizio del procedimento per la revoca di una concessione cimiteriale.
nonché, con i motivi aggiunti, dell’atto del 13 dicembre 2006 prot. n. 4825, avente il medesimo contenuto dell’atto impugnato con il ricorso originario,
e per l’accertamento
della perdurante validità della concessione cimiteriale perpetua nel cimitero di Niscemi rilasciata in favore dei danti causa dei ricorrenti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Niscemi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2013 il dott. Nicola Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso, proposto dinanzi al T.A.R. Catania, notificato in data 1° dicembre 2006 e depositato il successivo 4 dicembre, e con i successivi motivi aggiunti, i ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe articolando le censure di: Violazione di legge, eccesso di potere per manifesta ingiustizia, erroneità, illogicità, irragionevolezza, mancanza di presupposti, contraddittorietà dell’atto e dell’azione amministrativa, violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione e sviamento di potere.
Sostengono sostanzialmente i ricorrenti che le determinazioni impugnate sarebbero illegittime in quanto fondate su un’inammissibile trasformazione di una concessione cimiteriale perpetua in concessione temporanea, con conseguente applicazione del regime previsto esclusivamente per questo ultimo tipo di concessione.
A seguito della proposizione di istanza di regolamento di competenza interno il ricorso è transitato presso la sede di Palermo del T.A.R. Sicilia.
Si è costituito il comune di Niscemi che, con memoria, ha eccepito l’irricevibilità, l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
Alla pubblica udienza di discussione il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
In via preliminare devono essere esaminate le eccezioni di carattere pregiudiziale sollevate dalla difesa del comune di Niscemi.
In merito rileva il collegio che non appare condivisibile la tesi della tardività del gravame per non essere stato tempestivamente impugnato il regolamento di polizia mortuaria, pubblicato sull’albo del comune, nella parte in cui trasforma le concessioni perpetue in concessioni temporanee.
A fronte della specifica incidenza della disposizione in questione su un numero limitato, e facilmente identificabile, di concessionari, al fine di far decorrere il termine di impugnazione sarebbe stato necessario provvedere alla notifica individuale della disposizione che ha unilateralmente modificato una precedente posizione di vantaggio.
Per quanto poi attiene la dedotta inammissibilità dell’impugnazione, rileva il collegio che gli atti del 21 novembre e del 13 dicembre impugnati costituiscono indubbiamente atti di comunicazione di inizio procedimento ed, in considerazione della loro evidente non lesivitività, la censura è fondata. Tale conclusione non riguarda invece l’ulteriore autonoma domanda, proposta da parte ricorrente, di accertamento della sua posizione soggettiva – che ha indubbiamente natura di diritto - in considerazione della giurisdizione esclusiva del G.A. in ordine ai rapporti concessori, quale quello in esame.
Passando quindi al merito del ricorso, in relazione a quest’ultima domanda, punto focale della questione che viene in rilievo è quello di stabilire se, a fronte di una concessione cimiteriale qualificata nel suo atto costitutivo perpetua, l’amministrazione abbia o meno il potere di disporne unilateralmente la sua modifica in concessione temporanea.
Pur consapevole che sul punto la giurisprudenza amministrativa si è in passato pronunziata in modo non univoco, ritiene il collegio che la natura demaniale dei cimiteri sia di ostacolo alla configurazione della perpetuità delle concessioni cimiteriali che, nella sostanza, in tal modo, finirebbero per occultare un vero e proprio diritto di proprietà su un bene demaniale.
Per sua natura un bene demaniale è un bene pubblico, destinato a vantaggio dell’intera collettività; tale caratteristica di principio non esclude che possa anche venire riservato ad un uso limitato in favore di alcuni soggetti – attraverso una concessione – ma tale uso privato deve necessariamente essere temporalmente limitato e non perpetuo, risultando diversamente contraddetta la sua ontologica finalità pubblica, al quale il bene verrebbe definitivamente sottratto.
Seppur è possibile che una concessione demaniale abbia una durata molto prolungata nel tempo – quali ad esempio proprio le concessioni cimiteriali – e non esistendo alcun ostacolo di principio all’eventualità che venga rinnovata alla sua scadenza, appare contrario alla stessa natura demaniale del bene che ne costituisce l’oggetto, la previsione di una concessione che crei un diritto perpetuo ed intangibile (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, II, 18 gennaio 2012 n. 70 e giurisprudenza ivi citata).
Alla luce di tali considerazioni risulta corretto il regolamento del comune resistente, contestato da parte ricorrente, nella parte in cui ha disposto la trasformazione delle concessioni perpetue in concessioni temporanee di lunga durata, in quanto così facendo ha in realtà corretto una disposizione dell’originaria concessione che deve ritenersi nulla, per contrasto con i principi imperativi dell’ordinamento.
In conclusione il ricorso in epigrafe deve essere dichiarato in parte inammissibile ed in parte infondato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile ed in parte infondato.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida, in favore del comune resistente, in €. 3.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Nicolo' Monteleone, Presidente
Nicola Maisano, Consigliere, Estensore
Anna Pignataro, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 02/12/2013.