ALLEGATO 3
Regione Toscana – Modifiche alla L.R. (Toscana) 31 maggio 2004, n. 29, a seguito della L.R. (Toscana) 12 novembre 2013, n. 66
La L.R. (Toscana) 12 novembre 2013, n. 66 apporta alcune modificazioni alla precedente L.R. (Toscana) 31 maggio 2004, n. 29.

L’articolo 2, novellato, attribuisce una competenza territoriale, oltre che funzionale, all’Ufficiale dello stato civile del comune di decesso per quanto riguarda il rilascio dell’autorizzazione alla cremazione dei cadaveri, estendendo (comma 2) a quest’autorizzazione anche l’indicazione degli eventuali affidatari dell’urna cineraria.
Ricordando come i Comuni di:
a) residenza,
b) decesso,
c) cremazione,
d) conservazione dell’urna cineraria a seguito di affidamento,
e) dispersione delle ceneri,
f) conservazione dell’urna cineraria in tumulazione (cimitero),
possano essere diversi, ma, anche, siti in regioni diverse. Sotto questo profilo, in particolare nelle ipotesi di diversità di regione, porta a richiamare la pronuncia del T.A.R. Toscana, Sez. 2^, sent. n. 2583/09 del 2 dicembre 2009, che (in una situazione interessante l’istituto della dispersione delle ceneri) ha ritenuto che le relative autorizzazioni debbano essere rilasciate dall’autorità a ciò competente, funzionalmente, nel Comune di prevista dispersione delle ceneri, secondo un principio di portata generale, in ambito amministrativo, secondo il quale, quando una determinata “attività” sia oggetto di autorizzazione, questa spetti all’autorità a ciò, funzionalmente, competente nel luogo in cui l’“attività” debba essere svolta/avvenire.
Rimane, anche se non se ne colga la ratio, la previsione per la quale il documento afferente all’avvenuta consegna dell’urna cine-raria (da effettuarsi presso l’impianto di cremazione, dal momento che il rinvio all’art. 81 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 non può portare che a questa “localizzazione” della consegna dell’urna cineraira) venga conservato anche da parte del comune di decesso, così come la prescrizione per la quale, in caso di rinuncia all’affidamento dell’urna cineraria, questa rinuncia debba essere resa all’Ufficiale dello stato civile che l’ha autorizzato, cioè a quello del comune di decesso, che ben può essere diverso dal comune in cui, nell’ambito della regione, la conservazione dell’urna cineraria abbia luogo in conseguenza dell’affidamento. Anche sul documento relativo alla consegna dell’urna cineraria non può evitarsi di considerare come questo possa essere diverso, sia dal comune di decesso, sia dal comune di conservazione dell’urna cineraria eventualmente oggetto di affidamento, sollevando problematiche operative, tra cui quelle per cui essa va effettuata, con la sottoscrizione del relativo documento unicamente da parte del soggetto, liberamente scelto dal defunto o dai suoi familiari, quale affidatario, inibendosi la consegna a soggetti terzi.

Il nuovo articolo 3-bis sembra voler superare l’impostazione interpretativa data dalla sopra ricordata pronuncia del T.A.R. Toscana, Sez. 2^, sent. n. 2583/09 del 2 dicembre 2009, prevedendone sempre la competenza, territoriale, in capo al comune di decesso (senza specificazioni sulla competenza funzionale, che trova fonte nell’art. 411, comma 4 C.P.), ma con la previsione, aggiuntiva, della necessità di un nulla-osta da parte del comune di prevista effettuazione della dispersione delle ceneri, qualora diverso dal comune di decesso. In tal caso, si ravvisa che un tale nulla-osta non costituisca atto preliminare al rilascio dell’autorizzazione alla dispersione delle ceneri, quanto titolo necessario ai fini dell’effettuazione della dispersione delle ceneri medesima. Vi è la previsione che, in caso di prevista dispersione delle ceneri in mare, il predetto nulla-osta spetti al comune d’imbarco, sempre se sia diverso dal comune di decesso. Mancano per altro indicazioni circa un’eventuale previa verifica dell’acquisizione di un tale nulla-osta, che, conseguentemente, trova tutela unicamente nell’art. 411, comma 4 C.P., se ed in quanto applicabile: infatti questa disposizione considera due ipotesi che ne fanno sorgere la rilevanza penale:
a) l’effettuazione della dispersione delle ceneri senza previa autorizzazione, oppure
b) la sua effettuazione con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, cosa che rende decisamente poco applicabile un rinvio ad una tale tutela penale.

L’articolo 4 consente ai comuni di prevedere la destinazione di apposite aree naturali, fuori dai cimiteri, quali potenziali destinatarie ai fini della dispersione delle ceneri, previsione già per altro vigente.

L’articolo 4-bis, in materia di cremazione ed affidamento di resti mortali, sembra non tenere conto di come ciò sia già previsto dall’art. 3, commi 5 e 6 d.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 (comunque applicabile in tutte le regioni).

In materia di piano regionale di coordinamento, dovrebbe considerarsi come appaia quanto meno improprio che esso disciplini anche i cinerari comuni che sono (almeno, formalmente) un “impianto” obbligatorio in ogni cimitero (non in ogni comune, ma in ogni cimitero) dal 27 ottobre 1990. Anche per le strutture del commiato non mancano criticità, nel senso che queste sono previste, almeno per i crematori nuovi, nel contesto dalla L. 30 marzo 2001, n. 130. Non si nasconde la preoccupazione che questa formulazione vada nella direzione di legittimare (una sorta di cavallo di Troia), in regione, le strutture del commiato (e/o case funerarie) dato che vi sono già state realizzazioni, ma senza supporto di legislazione regionale. Anche se l’esclusione dell’impiego di crematori mobili sia prevista in altre regioni (Emilia-Romagna, Puglia), riesce difficile comprendere le motivazioni di questa esclusione. Non è questione di grande spessore, ma potrebbe essere un’ipotesi, in certe condizioni.
Per altro, questa previsione consente un ulteriore differimento dei termini per l’adempimento degli obblighi cui le regioni sono state tenute ai sensi dell’art. 6, comma 1 L. 30 marzo 2001, n. 130, il cui termine era, per altro, ordinatorio, cioè fino al 30 novembre 2014, termine per la sua presentazione al Consiglio regionale, per l’approvazione che, conseguentemente, non potrà che aversi successivamente ad una tale presentazione.