ALLEGATO 2
Provincia autonoma di Bolzano – Circolare prot. n. 504923 del 19 settembre 2013 “Disposizioni in materia cimiteriale e di cremazione”
Detta circolare è stata formulata in collaborazione con il Consorzio dei Comuni e con l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige e si propone l’obiettivo di favorire un’applicazione omogenea della L.P. (Bolzano) 9 gennaio 2012, n. 1, nonché del suo regolamento di ese-cuzione, D.P.P. (Bolzano) 17 dicembre 2012, n. 46.
I diversi aspetti affrontati, fanno riferimento a singole norme della legge provinciale e del suo regolamento, con espresso richiamo.
In via del tutto generale, non guasta ricordare come le norme di legge si collochino, nel contesto delle fonti del diritto e loro gerar-chia, sul piano delle norme di rango primario, mentre quelle regolamentari sul piano delle norme di rango secondario e che, per questo, non hanno, né possono avere forza derogatoria delle norme di rango primario (anche quando ne costituiscano norme di esecuzione).
Le circolari non hanno natura di fonti del diritto, costituendo istruzioni, a carattere amministrativo, generalmente sprovviste di carat-tere vincolante, salvo che quando tra il soggetto che emani le circolari e il soggetto destinatario sussista un rapporto di natura gerarchica (organica o funzionale), ma, anche in questa ipotesi senza che le istruzioni amministrative possano derogare o modificare le norme di legge e/o dei regolamwent6i di esecuzione della legge.
Nella fattispecie, un tale rapporto relazionale può essere individuabile tra la Provincia autonoma e l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige (si considerino i soggetti cui la circolare è diretta), ma è del tutto esclusa con riguardo ai Comuni, e loro forme associative, in relazione all’art. 114, commi 1 e 2 Cost., dato che tra i diversi livelli di governo che costituiscono la Repubblica non si hanno relazioni di sovra ordinazione, tanto più che l’art. 129 Cost. (per il quale, comma 1: “Le Provincie e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale.”) è stato abrogato, unitamente ad altri, dall’art. 9, comma 2 L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.
A) Nulla osta al trasporto di salma
L’art. 5 L.P. (Bolzano) 19 gennaio 2012, n. 1 (di seguito, abbreviato in: L.P.) prevede l’ipotesi del trasporto della salma a domicilio per la veglia funebre o dal domicilio al luogo di osservazione cimiteriale, subordinandola ad un nulla-osta del medico competente che l’art. 2, comma 1 del regolamento di esecuzione, D.P.R. (Bolzano) 17 dicembre 2012, n. 46 (di seguito, abbreviato in: reg. prov.) collega, fatte salve eventuali esigenze di giustizia, all’insussistenza di motivi igienici ostativi.
Con la circolare è precisato che tale nulla-osta, avendo ad oggetto la valutazione di aspetti igienico-sanitari, non sostituisca l’autorizzazione al trasporto rilasciata dall’autorità comunale (prima Sindaco, ora dirigente competente o suo delegato).
È pertanto con la ordinanza del Sindaco, di cui all’art. 22 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 che viene regolata la materia (tra cui le modalità), potendo lo stesso Sindaco, nei casi di trasporto di salma nell’immediatezza del decesso specificare che, nel territorio del proprio Comune, si considera autorizzato il trasporto di salma nell’immediatezza del decesso in base al Nulla-Osta del medico intervenuto che funge da autorizzazione al trasporto al deposito di osservazione sito nel Comune.
In caso di trasporto ordinato dall’Autorità Giudiziaria o da quella sanitaria, è necessario acquisire detto Ordine di trasporto (conti-nuando a potersi fare riferimento alle indicazioni della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993, Punto 5.).
Laddove si sia in presenza di trasporto di salma nell’immediatezza del decesso, da un Comune ad altro Comune, per il combinato disposto degli articoli 17, 19 e 24 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è necessaria oltre al citato Nulla-Osta del medico compe-tente anche l’autorizzazione al trasporto del Comune di partenza.
Se il Sindaco non specifica con l’ordinanza citata che il Nulla-Osta rilasciato dal medico competente costituisce il solo titolo di legittimazione al trasporto della salma, nel suo territorio, nei due casi previsti, allora tale Nulla-Osta viene ad atteggiarsi come solo titolo prodromico al rilascio dell’autorizzazione al trasporto della salma da parte del Comune.
La circolare considera come l’eventuale rilascio del Nulla-Osta nei due casi previsti segua, funzionalmente, alla constatazione di morte (nonché all’esclusione del sospetto di morte dovuta a reato), richiamando ad un istituto probabilmente derivante da prassi locale.
In occasione del rilascio del Nulla-Osta, il medico competente è legittimato a indicare ai soggetti che debbano effettuare il trasporto della salma, nei due casi previsti, le prescrizioni e misure precauzionali da adottare nel singolo caso.
Il rilascio del Nulla-Osta non riguarda solo la situazione relativa al defunto, nel luogo di decesso, ma considera, nel caso di traspor-to della salma a domicilio ai fini di svolgervi la veglia funebre, anche le condizioni e caratteristiche dei locali in cui la veglia funebre possa avere luogo.
Tra l’altro, un tale Nulla-Osta è previsto anche nel caso di decesso avvenuto nel domicilio ed in cui la veglia funebre sia prevista avvenire in tale luogo.
Per quanto riguarda la forma del Nulla-Osta, nei due casi previsti, se ne afferma la libertà di forma, anche se si ravvisa come non prescindibile la forma scritta, per quanto libera, per ovvie esigenze di ordine documentale.
B) Feretri
La circolare, richiamandosi al fatto che l’art. 2, comma 3 reg. prov. preveda, per i trasporti di cadavere che si esauriscano nell’ambito del territorio della Provincia autonoma, che l’obbligo dell’iniezione conservativa e della duplice cassa – una di metallo e l’altra di tavole di legno massiccio – in caso di cremazione o di inumazione del cadavere, sussiste solo se vi sia prescrizione del medico che ha effettuato l’accertamento della morte, ma ri-formula quest’indicazione regolamentare affermandone un’abolizione, per i casi di cremazione od inumazione (nel territorio provinciale).
Oltretutto, si considera la persistenza dell’obbligo della duplice cassa nei casi di tumulazione non areata (cioè, loculi stagni).
C) Cremazione
1) Titolarità autorizzatoria
La L.P. specifica e il reg. prov. conferma la titolarità autorizzatoria come segue:
Art. 6 L.P. “L’autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Comune ove è avvenuto il decesso ….”
Art. 8 L.P. “L’affidamento … (ndr: di urna cineraria) è autorizzato dal Comune di residenza del defunto, che tiene altresì l’apposito registro.”
Art. 9 L.P. “La dispersione delle ceneri è autorizzata dal Comune”.
Pertanto:
a) o la Provincia di Bolzano ha inteso ignorare e addirittura discostarsi con propria legge dai principi contenuti nella L. 30 marzo 2001, n. 130 (e non si vede come lo possa fare, vieppiù intervenendo in materia anche regolata da codice penale);
b) o la Provincia di Bolzano ha inteso utilizzare il termine “autorizzazione rilasciata dal Comune”, per non entrare nella autonomia propria statale e comunale circa l’attribuzione di funzioni.
Il problema è che con circolare dell’Assessorato alla sanità della Provincia di Bolzano si specifica che tutte queste autorizzazioni e anche il registro per gli affidamenti e le manifestazioni di volontà, siano state poste funzionalmente in capo allo stato civile.
Con comunicazione del Consorzio dei Comuni, n. 100/2013 del 20 settembre 2013, p.n. 3621 il Consorzio, pur trasmettendo uno schema di regolamento che riprende esattamente la circolare dell’Assessorato alla sanità provinciale, nella nota di trasmissione prende posizione difforme:
“In particolare è stata definita nel modello di regolamento la competenza in materia di cremazione all'interno del Comune, attri-buendo la stessa, in analogia a quanto previsto dall'articolo 411 del codice penale, il quale disciplina la dispersione delle ceneri, all'ufficiale dello stato civile ovvero al sindaco in qualità di ufficiale dello stato civile. I comuni sono però liberi di attribuire i compiti inerenti alla cremazione, non disciplinati dal predetto articolo del codice penale, ad altri uffici”
Si è del parere che la circolare in questione abbia ecceduto il potere proprio dell’Ente emanante (assessorato alla sanità) e che conseguentemente ogni Comune ha titolo a regolare la materia difformemente dalla circolare, ma in aderenza a quanto presente nei principi della L. 30 marzo 2001, n. 130 e conseguentemente:
1) le autorizzazioni di competenza proprie dello stato civile sono le sole indicate esplicitamente dalla L. 30 marzo 2001, n. 130 e cioè autorizzazione alla cremazione e autorizzazione alla dispersione delle ceneri;
2) l’autorizzazione all’affidamento di urna cineraria è propria del Comune, che la attribuisce per via regolamentare;
3) il registro in cui si raccolgono le manifestazioni di volontà alla cremazione è competenza comunale (e non di stato civile);
4) il registro in cui si raccolgono le localizzazioni delle urne cinerarie affidate è di competenza comunale, soggetto a regolamen-tazione comunale.
Ciò non toglie che nella organizzazione comunale lo stesso funzionario (cioè, la stessa persona fisica) incaricato di stato civile, possa essere incaricato per le materie proprie comunali.
2) Modalità di espressione della manifestazione di volontà e autorizzazione alla cremazione
L’art. 3, comma 2 reg. prov. si è richiamato, per l’autorizzazione alla cremazione, in larga parte alle disposizioni concernenti la manifestazione di volontà presenti nell’art. 3, comma 1 L. 30 marzo 2001, n. 130, ampliandole.
Cosicché in Provincia di Bolzano valgono le seguenti manifestazioni della volontà alla cremazione (con o senza atti di disposizione delle ceneri che ne derivano):
– espressa nella forma testamentaria;
– per adesione a SO.CREM.;
– che non presentano fattori di criticità, ferme restando le condizioni di eseguibilità (art. 620, comma 5 C.C.);
– espressa oralmente e riportata al soggetto autorizzante quale volontà del de cuius da familiare avente titolo;
– espressa (non contro la volontà rinvenibile del defunto) al soggetto autorizzante dal coniuge o, in sua assenza, da parenti aventi titolo (maggioranza assoluta).
A cui viene aggiunta anche la possibilità del de cuius, in vita, di esprimere la dichiarazione di manifestazione di volontà alla crema-zione al Comune di ultima residenza.
La circolare si addentra nell’individuazione di una competenza funzionale, da cui era stata scevra la L.P. e il reg. prov., preveden-done, oltre alla forma scritta, che sia resa “presso l’ufficio dello stato civile del Comune di residenza”, cioè intervenendo, e con cir-colare, in una materia che non solo presenta una riserva di legge, ma altresì per la quale sussiste la competenza legislativa – e-sclusiva – dello Stato, e prevedendo un registro di stato civile per tale materia (mentre la L.P. e il reg. prov. si limitavano alla istituzione di registro comunale). Viene inoltre specificato che il trasferimento della residenza in altro Comune (quando sito all’interno della Provincia autonoma di Bolzano), comporta che il Comune che abbia “registrata” la volontà di disposizione crematoria provveda, d’ufficio, ad inoltrarla al Comune di nuova residenza.
Nell’ipotesi che il trasferimento della residenza in Comune sito al di fuori del territorio della Provincia autonoma di Bolzano, vi è un rinvio alle disposizioni vigenti nel Comune di residenza.
Non può non rilevarsi, l’inidoneità di definire questi aspetti con circolare (ma altrettanto varrebbe se si fosse provveduto con il reg. prov. o con la L.P.).
Cosicché si ritiene che tali aspetti debbano essere previsti dal regolamento di polizia mortuaria comunale con l’istituzione di registro comunale e con attribuzione della competenza al funzionario comunale competente. Per le situazioni demografiche rinvenibili in molti comuni della Provincia autonoma di Bolzano spesso coincideranno le figure di Ufficiale di Stato civile con quella del funzio-nario comunale incaricato per dette materie.
Per quanto riguarda la fattispecie della mancanza di volontà testamentaria o di altra forma manifestazione di volontà riconducibile al defunto, la circolare prevede che la volontà dei familiari di cremare la persona defunta venga manifestata tramite un’istanza, volta ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione alla cremazione. Si rammenta che, in proposito, l’art. 3, comma 1, lett. b), n. 3) L. 30 marzo 2001, n. 130 aveva previsto processo verbale da parte dell’ufficiale di stato civile.
Con tutta probabilità la circolare ha inteso aumentare gli strumenti disponibili per comunicare all’Amministrazione comunale la vo-lontà crematoria.
Cosicché si ritiene ammissibile, oltre al processo verbale, pure la trasmissione per via telematica di istanza con annessa dichiara-zione delle persone titolate ad esprimersi circa la volontà crematoria, inoltrata nelle forme consentite dalla legge.
Meglio sarebbe quindi specificare nel regolamento comunale di polizia mortuaria del Comune di decesso, competente al rilascio dell’autorizzazione alla cremazione, quale sia la residenza in vita della persona defunta, la serie di modalità ammesse di manife-stazione di volontà (non limitandosi quindi solo all’istanza).
Infine, non può trascurarsi di ricordare come la circolare preveda come una tale “istanza”, quando “depositata” nel Comune di resi-denza, debba venire inoltrata, d’ufficio, al Comune di decesso, quale Comune competente al rilascio dell’autorizzazione alla cremazione, di cadavere. La qual cosa, in quanto obbligo, non è condivisibile. In via breve si è appurato che sono allo studio soluzioni telematiche per facilitare tale scambio di conoscenze, che non possono prescindere dalla individuazione, a parere della scrivente, di protocolli per lo scambio di dette informazioni tra sistemi telematici differenti.
3) Soggetto che autorizza la cremazione
La circolare attribuisce al sindaco, specificando che egli agisce in questo ambito, quale Ufficiale dello Stato civile, il rilascio dell’autorizzazione alla cremazione, in parte derogando dalle previsioni dell’art. 3, comma 1, lett. a) L. 30 marzo 2001, n. 130, con una formulazione che si discosta anche dalle previsioni dell’art. 1 (nonché artt. 2 e 4) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e succ. mo-dif..
Si tratta di un irrigidimento procedurale, sotto il profilo delle competenza funzionale, che appare privo di motivazioni oggettive, non senza considerare l’insussistenza di una potestà della Provincia autonoma a regolare tale materia. Da anni vi è separazione tra compiti di indirizzo e compiti di gestione, tra cui quelli autorizzatori, che sono in capo ai dirigenti o loro delegati e non al Sindaco.
4) La funzione di indirizzo del Consorzio dei Comuni
In materia di stato civile, oltretutto con il ricorso allo strumento della circolare, è singolare il rinvio a “norme di dettaglio” contenute in uno schema di regolamento-tipo, messo a disposizione del Consorzio dei Comuni dell’Alto Adige.
Difatti il meritorio ruolo del Consorzio non può eccedere quello della “traccia”, dello strumentale “ausilio ai comuni, e quindi non può assumere carattere di cogenza, in quanto ciò comporterebbe un vulnus all’Autonomia stessa dei comuni, nell’esercizio della loro potestà regolamentare (art. 116, comma 6, terzo periodo, Cost.). E che si tratti di indicazioni non vincolanti viene riconosciuto dalla stessa nota di trasmissione dello schema di regolamento tipo ai comuni da parte del Consorzio.
5) La modulistica
La definizione della modulistica è opportuno che non trovi allocazione nei regolamenti comunali di polizia mortuaria, bensì in atti esenti da natura regolamentare (quali potrebbero essere, esemplificativamente, determinazioni dirigenziali (o di soggetti che ne assolvano alle funzioni, nei comuni che siano privi di figure dirigenziali) o misure organizzative, al fine di assicurarne una maggiore flessibilità, non potendosi escludere che possano, nel tempo, sorgere esigenze tali da suggerire una modificazione della strumentazione amministrativa (modulistica).
6) Destinazione delle ceneri
In materia di destinazione delle ceneri, distinguendo tra “conservazione” e “dispersione”, si prevede, nella prima, sia la modalità della tumulazione che dell’inumazione, in ciò richiamandosi sostanzialmente alle previsioni dell’art. 5, comma 2 reg. prov. e, prima, all’art. 7, comma 2 L.P.
Anche sul questo punto si ha un rinvio alle “norme di dettaglio” contenute nel regolamento cimiteriale del Consorzio dei Comuni, per cui valgono le considerazioni sopra espresse.
7) Affidamento dell’urna cineraria
L’art. 8 L.P. prevede che affidatario dell’urna cineraria possa essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto (o da chi ha titolo a manifestarne la volontà) e che l’affidamento sia autorizzato dal Comune di residenza del defunto, cui compete anche tenerne un apposito registro.
È poi previsto che l’affidatario possa chiedere che nel cimitero (di residenza o di decesso) sia “tenuta memoria” dei dati anagrafici del defunto.
L’art. 6 reg. prov. prevede, per il caso di affidamento dell’urna cineraria, che il Comune di residenza del defunto annoti in un apposito registro le generalità dell’affidatario e quelle della persona defunta, autorizzi l’affidamento, indicando nell’autorizzazione la destinazione finale dell’urna cineraria, autorizzazione che, oltretutto, vale quale unico documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.
Con queste disposizioni non si considera come la destinazione finale possa trovarsi in Comune diverso da quello di residenza del defunto, quando (almeno di norma) una competenza autorizzatoria sarebbe riferibile all’autorità a ciò competente nel luogo in cui quanto oggetto dell’autorizzazione debba venire eseguito.
È pertanto il regolamento comunale a ripristinare la correttezza della norma, chiarendo che la competenza autorizzatoria di affida-mento è propria del Comune in cui l’urna fisicamente è nelle disponibilità dell’affidatario.
Altrimenti il Comune di destinazione finale dell’urna cineraria, nella sostanza, ignorerebbe l’avvenuto affidamento dell’urna cineraria (e quindi privandolo dei poteri di controllo e sanzione propri in caso di violazione degli obblighi di legge).
L’affidamento, e la sua autorizzazione, costituisce unicamente il momento iniziale (o, il “titolo”, quando ci si riferisca all’autorizzazione) per una conservazione dell’urna cineraria in luogo diverso dal cimitero, in attuazione dell’art. 343, comma 2 T.U.LL.SS., R. D . 27 luglio 1934, n. 1265, ed art. 3, comma 1, lett. e) L. 30 marzo 2001, n. 130, per cui l’oggetto – sostanziale – dell’autorizzazione è la conservazione dell’urna cineraria in luogo diverso dal cimitero, che è propria del Comune nel quale avviene.
La circolare ricorda la possibilità di rinuncia all’affidamento, considerando altresì l’ipotesi degli eredi dell’affidatario, che non solo è fisiologica, ma consente di precisare come gli eredi dell’affidatario non avrebbero neppure titolo alla conservazione dell’urna cine-raria, se non ne fossero stati liberamente scelti a tale fine, ai sensi dell’art. 8, comma 1 L.P..
Nella revoca all’affidamento si fa rinvio all’art. 6 reg. prov., il cui comma 3 prevede il conferimento al cimitero del Comune che ha disposto l’affidamento, che ben può essere diverso rispetto a quello in cui l’affidatario (o i suoi eredi, quando accidentalmente ven-gano a trovarsi in tale condizione de facto) conservi l’urna cineraria.
Viene, comunque, fatta salva, dal reg. prov., l’ipotesi di una disponibilità di un Comune o di una frazione diversi di prendere in con-segna l’urna. Per altro che quest’ultima salvaguardia possa consentire, quando vi sia disponibilità, il conferimento dell’urna anche nel cimitero del Comune (o sua frazione) in cui si avesse, prima della rinuncia, la sua conservazione, la circolare prevedrebbe che la dichiarazione di rinuncia venga resa al Comune che ha autorizzato l’affidamento dell’urna cineraria, cioè al Comune di ultima residenza del defunto, individuando una competenza, anche territoriale, che non sembra essere particolarmente rispondente ad alcuni dei principi cui deve ispirarsi l’attività amministrativa (art. 1, comma 1 L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif.), né al principio della semplificazione nei procedimenti.
Se per altri aspetti, così come (es.) per le modalità di manifestazione della volontà alla cremazione, era stato tenuto conto delle fattispecie che interessassero comuni siti fuori dalla Provincia autonoma di Bolzano, questa prospettiva non è considerata in rela-zione all’istituto dell’affidamento dell’urna cineraria. Ed è quindi da prevedere per via di regolamento comunale.
Autorizzazione all’affidamento di urna cineraria vale quale documento di accompagnamento delle ceneri
La previsione dell’art. 6, comma 1, ultimo periodo reg. prov., per il quale l’autorizzazione all’affidamento (rilasciata dal Comune di residenza) “… vale quale unico documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.” crea delle criticità perché si pone in contrasto con la norma statale che prevede (art. 26 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 che rinvia poi al 24), la autorizzazione al tra-sporto dell’urna cineraria.
Sotto questo profilo di particolare criticità appare l’individuazione (con circolare) della competenza, funzionale, in capo all’Ufficiale dello stato civile, e con la sottrazione ai comuni interessati di risorse tariffarie determinate da rilascio di autorizzazione al trasporto (ben diverse dai diritti di stato civile).
Si consiglia pertanto di mantenere nel regolamento comunale di polizia mortuaria comunale la titolarità funzionale in capo al Co-mune, di prevedere la tariffa per rilascio di autorizzazione al trasporto di urna cineraria. Ciò non toglie che fisicamente possa esse-re uno stesso stampato che riporta da un lato l’autorizzazione all’affidamento e dall’altro quella al trasporto, con la citazione dei riferimenti normativi propri e con l’applicazione delle tariffe proprie.
8) Dispersione delle ceneri
Probabilmente per un refuso la circolare, dopo avere qualificato l’interramento come una modalità di “conservazione” (Punto 4), muta prospettiva considerando “dispersione” anche l’interramento delle ceneri in tomba di famiglia, quando l’urna cineraria sia data da contenitore in materiale biodegradabile.
Quest’indicazione porta a dover considerare come nella Provincia autonoma di Bolzano possa aversi che l’interramento dell’urna cineraria possa assolvere tanto ad una funzione di “conservazione”, quanto ad una funzione di “dispersione”, funzioni che sono collegate ai materiali e modalità tecnico-costruttive impiegabili per le urne cinerarie.
Dal momento che la dispersione delle ceneri è oggetto di autorizzazione da parte del Comune in cui è previsto debba avvenire (art. 8, comma 1 reg. prov.), spetterà a tale Comune (anche se essa debba avvenire mediante interramento) autorizzarla, con la con-seguenza che gli aventi titolo a richiedere tale autorizzazioni dovranno specificare, nell’ipotesi di interramento le caratteristiche tecnico-costruttive ed i materiali dell’urna cineraria. Sempreché con regolamento comunale (come si auspica) non si chiarisca che interramento di urna è solo la fattispecie destinata a dispersione (1). Mentre la conservazione è possibile, sotto terra, con la tumu-lazione ipogea, che fornisce adeguate garanzie di durabilità.
La circolare specifica che l’autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciabile soltanto in presenza di un’esplicita dichiarazio-ne di volontà del defunto (e non anche di quella dei familiari legittimati ai fini della surrogatoria espressione di volontà alla cremazione, dei cadaveri).
E inoltre è del tutto chiaro che la effettuazione della dispersione debba avvenire rispettando le modalità stabilite dal defunto, purché in termini di compatibilità con le altre disposizioni concernenti la dispersione delle ceneri (2).
D) Possibilità di delega ai servizi di onoranze funebri
Se l’art. 3 L.P. ammetteva una ipotesi di delega per l’espianto dello stimolatore o del defibrillatore cardiaco (ove presente), in ter-mini che potevano richiamare l’art. 48 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il punto 7) della circolare va oltre, parlando espressamen-te dei soggetti destinatari di una tale delega (servizi di onoranze funebri pubblici o privati), ma altresì estendendo l’ambito oggettivo delle attività che possono costituire oggetto di delega, includenti, oltre a quanto previsto dalla norma della L.P. citata, anche la chiusura e sigillatura del feretro e l’esecuzione delle misure antiputrefattive, quando prescritte (art. 2, comma 3 reg. prov.).
Mentre la cosa è comprensibile per la verifica feretro e la sigillatura dello stesso, non si ritiene legittima la previsione di costituzione di monopolio per talune altre attività delegate, essendovi altri soggetti titolati a svolgerle.
Cosicché si nutrono profonde perplessità sia di metodo che di merito per l’espianto di defibrillatore o dello stimolatore cardiaco.
Innanzitutto sarebbe da precisare che tale obbligo vale solo nel solo caso di cremazione del cadavere.
Inoltre che l’espianto possa essere svolto solo da personale medico o infermieristico a ciò incaricato dalla famiglia del defunto, an-che per il tramite di impresa funebre.
Si potrebbe aggiungere che è equiparato ad infermiere il tanotoprattore che abbia conseguito nel territorio della Unione Europea diploma specifico, riconosciuto, con formazione adeguata, in particolare in anatomia.
Ovviamente la delega richiede la forma scritta e l’indicazione dei nominativi dei delegandi.
E) Moduli prestampati provinciali
Alla circolare della Provincia di Bolzano sono allegati due moduli tipo, da utilizzare da parte dei medici (del resto, la circolare è di-retta alle figure mediche e strutture organizzative sanitarie della Provincia autonoma), in particolare riguardanti il nulla-osta al tra-sporto di salma al luogo di osservazione e il certificato necroscopico riguardante l’accertamento della morte.
Sul primo si osserva come, alle indicazioni delle generalità del defunto, segua un richiamano all’art. 17 “del Decreto sopra citato”, che, per quanto mancante, appare chiaramente riferibile all’art. 17 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, per motivazioni di contesto.
Inoltre le informazioni minimali contenute sono da integrare per tener conto degli altri incombenti previsti da norme provinciali e dalla stessa circolare.
Sul secondo, è presente un richiamo all’art. 79, comma 4 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, che parrebbe maggiormente riferibile all’art. 3, comma 1 L. 30 marzo 2001, n. 130, anche se questo consente di ricordare come né la L.P., né il reg. prov. abbiano mai citato quest’ultima, pur mutuandone previsioni, in modo più o meno esteso, e neppure la circolare ne prevede richiamo o citazione, espressa.
F) Considerazioni finali
Per quanto la L.P. (Bolzano) 19 gennaio 2012, n. 1 sia rubricata quale “Disposizioni in materia cimiteriale e di cremazione”, non si può non prendere atto come essa, poco, se non nulla, intervenga in materia cimiteriale, così come il suo regolamento di esecuzio-ne, D.P.P. (Bolzano) 17 dicembre 2012, n. 46.
Va ricordato come l’art. 12, comma 2 L.P. preveda come i comuni debbano adeguare i propri regolamenti cimiteriali entro un anno dall’entrata in vigore del regolamento di esecuzione, che, in quanto pubblicato il 27 dicembre 2012, è entrato in vigore l’11 gennaio 2013, per cui il termine di adeguamento è entro il 10 gennaio 2014. Il termine non è perentorio, ma ordinatorio e non sussistono sanzioni in caso di mancato rispetto.
Mancato rispetto che è quasi certo considerando che la circolare esplicativa è stata emanata meno di tre mesi dal termine indicato, e i tempi materiali per la revisione dei regolamenti comunali e per la loro approvazione (ed esecutività) sono ordinariamente per superiori a tre mesi.
Si richiamano, infine, le precedenti circolari SEFIT prot. n. 3132/2012/AG del 30 gennaio 2012 e successiva prot. n. 3528/2013/AG del 7 gennaio 2013.
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(1) Per altro, dovendo appurare prima di autorizzare la dispersione delle ceneri se sussista la volontà del defunto, ciò porta ad escludere che i famigliari (o i concessionari della “tomba di famiglia”) possano autonomamente optare se attribuire a tale interramento il carattere della “conservazione” oppure quello della “dispersione”, attraverso l’impiego di una data tipologia di urna cineraria o di altra, potendosi utilizzare urna cineraria costituita da contenitore biodegradabile, soltanto in presenza di un’esplicita dichiarazione di volontà del defunto in tal senso.
(2) L’assunto trova argomentazione nell’art. 2 L. 30 marzo 2001, n. 130 (con cui sono stati aggiunti i commi 3 e 4 all’art. 411 C.P.), che considera, per l’appunto, l’espressa volontà del defunto e la sanzionabilità della dispersione delle ceneri non solo quando non previamente non autorizzata dall'ufficiale dello stato civile, ma, altresì, quanto effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto (formulazioni non a caso, si ritiene, testualmente richiamate nella circolare).
Per altro, dopo un tale assunto, la circolare prosegue, considerando una sua attenuazione, prendendo in considerazione l’ipotesi che il defunto non si sia espresso sulle modalità di dispersione (o quando queste contrastino con norme non derogabili), consentendo l’esercizio, in via surrettizia, della potestà di definizione delle modalità di dispersione delle ceneri ai familiari, con un rinvio, in analogia, alle norme sulla cremazione, dei cadaveri.
Va sottolineato come questa attenuazione riguardi la definizione delle modalità di dispersione delle ceneri, ma non si estenda alla volontà concernente la dispersione in quanto tale, che richiede sempre un’esplicita dichiarazione di volontà in tal senso da parte del defunto.