ALLEGATO 2
Codice dei beni culturali e del paesaggio – Cimiteri ed interventi sui sepolcri, incluse l’esecuzione di operazioni ci-miteriali
Un Comune ha richiesto alla territorialmente competente Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici, dipendente dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo previo parere relativamente alle misure da adottare per l’esecuzione delle operazioni di inumazione e susseguenti operazioni di esumazione dai campi cimiteriali (art. 58 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), al fine di approfondire se tali operazioni possano, o meno, rientrare tra gli interventi vietati, nei cimiteriali oggetto di provvedimento ricognitivo della qualificazione del cimitero quale monumentale o se soggetti a preventiva autorizzazione o se si collochino nelle operazioni praticabili.
In secondo luogo, se gli eventuali elementi votivi presenti sulle fosse ad inumazione, allorquando rivestano carattere culturale ed appartengano a soggetti terzi debbano o possano essere destinatari di provvedimento dichiarativo, espresso, da parte della Sovraintendenza territorialmente competente.
La Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto, con nota prot. n. MBAC-DR-VEN-DIR-UFF 0016515 del 23 settembre 2013, indirizzata, per conoscenza, anche alle Soprintendenze dipendenti dalla Direzione regionale, nonché all’ANCI regionale – Allegato 1 – ha ritenuto che le prime (operazioni di scavo per l’esecuzione di inumazioni ed esumazioni), sulla scorta di un’interpretazione sistematica e logica della norma, andavano ascritte non già alla categoria delle opere o dei lavori sui beni culturali, bensì a quella dei loro usi, per cui non pare possibile porre in dubbio la circostanza che le inumazioni e le esumazioni, effettuate sui campi in terra a ciò funzionalmente adibiti ed eseguite con le modalità di cui al vigente regolamento di polizia mortuaria, costituiscano tipica manifestazione degli usi degli immobili cimiteriali.
Per quanto riguarda il secondo aspetto (arredi votivi di soggetti terzi), vengono rammentate alcune condizioni di esclusione dall’ambito di applicazione del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e succ. modif. (tra cui quella di ordine temporale).
In questo ambito, la Direzione regionale affronta anche il tema, eccedente gli arredi votivi eventualmente presenti nelle fosse ad inumazione, considerando il regime delle concessioni, per le quali essa non dimentica come, fino al 9 febbraio 1976, potevano aversi concessioni perpetue (o di durata eccedente ai 99 anni), per le quali possono venire ad applicarsi le disposizioni di cui al combinato disposto dagli artt. 10, comma 1, e 12, comma 2 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e succ. modif. per cui si abbiano gli effetti della tutela interinale di cui al comma 1 del predetto art. 12, e, pertanto, ne sia preclusa non solo la distruzione, il deterioramento o il danneggiamento ma anche l’eventuale esecuzione di opere o lavori su di essi che non sia stata preventivamente autorizzata.
Il parere si conclude, oltre ad invitare l’ANCI regionale alla diffusione della nota (circolare), considerando come la formulazione della norma in esame, nel consentire di restringerne la destinazione ai manufatti sepolcrali ascrivibili alla categoria delle “costruzioni” propriamente dette (cappelle o tombe familiari) rende opportuna, in tutti i casi di rimozione, una preventiva comunicazione al Soprintendente, preordinata a conoscere l’effettiva sussistenza della necessità del rilascio della predetta autorizzazione e, nell’affermativa, ad ottenerne l’autorizzazione.
Se la richiesta di parere possa ascriversi a probabili esigenze di cautela, in qualche modo decisamente eccedenti (quanto meno sul primo punto sollevato), il secondo solleva, riaprendo questioni spesso affrontate anche in un rapporto di leale e coerente collaborazione con le Soprintendenze locali, dal momento che anche i sepolcri aventi caratteristiche storico artistiche e/o ultracinquantennali possono essere suscettibili di interventi, quali (es.) quelli volti all’esecuzione di iscrizioni a memoria di defunti di più o meno recente tumulazione.