ALLEGATO 2
Conferenza Unificata – Accordo del 26 settembre 2013 sulle Linee guida relative ai criteri da applicare per individuare i principi e gli elementi minimi da inserire nei contratti di servizi e nelle carte della qualità dei servizi pubblici locali, con particolare riferimento al ruolo delle Associazioni dei consumatori

Sulla redazione delle “Carte della qualità dei servizi” va richiamata la precedente circolare prot. n. 1596 del 20 giugno 2008.
Gli elementi d’innovazione dell’Accordo, sancito in sede di Conferenza Unificata, consistono nell’accentuazione del ruolo delle as-sociazioni consumeristiche (anche per effetto dell’art. 8 D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella L. 24 marzo 2012, n. 27), nonché per il fatto che si considerano, anche in termini di esemplificazione, sia servizi pubblici locali disciplinati da Autorità di settore, sia servizi pubblici locali che non so siano, individuando in questi ultimi, tra gli altri, anche i servizi cimiteriali.
Per questi ultimi (considerati a pag. 18 dell’Allegato 2 al Documento delle “Linee guida”) sono individuati alcuni parametri (24), in relazione a cui, oltre ad una certa “povertà”, ed insignificanza, degli indicatori, non si può non considerare l’irritualità del n. 5 e la genericità del n. 13. Infatti, per il primo (5. presenza sistemi di trasparenza nelle concessioni loculi) non si può non osservare come questi dovrebbero essere comunque presenti sia per l’osservanza dei principi di cui all’art. 97, comma 1 Cost., sia, più recente-mente, in applicazione delle misure previste dalla L. 6 novembre 2012, n. 190 e succ. modif. e dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Oltretutto, poiché l’eventuale mancata trasparenza costituirebbe evidente anomalia, non sembrerebbe che possano ammettersi, almeno non così esplicitamente, la carenza di sistemi di trasparenza.
Non si prendono in considerazione alcune terminologie improprie, né il fatto che non sono neppure citati alcuni servizi, quali l’inumazione o la concessione di aree cimiteriali.
Per il n. 11, sembra non considerarsi come gli orari siano, pressoché sempre, differenziati su base stagionale (prevalendo il criterio della diversificazione tra orari nei periodi di ora solare e periodo di ora legale).
Sono del tutto assenti riferimenti a parametri di altra natura, come la tempistica di esecuzione delle operazioni cimiteriali di esuma-zione/estumulazione (n. 21), in quanto, per quanto possibile, le operazioni di inumazione/tumulazione dovrebbero avvenire in oc-casione dell’arrivo al cimitero.
Poco comprensibile, in termini di indicatore di qualità il n. 10 (atti vandalici), solo considerando come questi, avendo causa esterna, come atti posti in essere da terzi, non possano essere imputabili al gestore del servizio cimiteriale, sia che si abbia gestione in economia diretta che a mezzo di affidamento a società miste o terzi (incluse le società partecipate) disposto in applicazione delle disposizioni che regolano l’affidamento dei servizi pubblici locali.
Nel complesso la “griglia” degli indicatori non presenta problematicità, mentre maggiore complessità potrebbero aversi nell’individuazione delle operazioni (e altre tipologie interessate) nei cui riguardi prevedere indennizzi, richiedendo un dettaglio ben maggiore rispetto alla “griglia” così individuata.
Non si entra nel merito delle schede costituenti “tracce” per le deliberazioni delle giunte comunali.
Piuttosto appare importante segnalare l’attenzione delle “Linee guida” per la presa in considerazione della partecipazione dei por-tatori d’interesse e degli utenti, anche se, finora, non siano mancate situazioni di difficoltà sotto questo profilo dal momento che si sono registrate carenze d’interesse, specie negli ambiti locali, da parte delle stesse associazioni consumeristiche a partecipare in sede di predisposizione delle “Carte della qualità dei servizi”, in taluni casi affermandosi espressamente disinteresse sul tema. Per altro, nelle sedi locali, si registra l’ulteriore difficoltà della non uniforme distribuzione delle strutture periferiche delle associazioni consumeristiche, dato che non dovunque sono rappresentate le diverse associazioni che, su base nazionale, sono parte del C.N.C.U. (www.tuttoconsumatori.org), non uniformità che presenta, altresì, il risvolto della qualificazione delle strutture periferiche sotto il profilo della rappresentatività nelle sedi locali.
Le “Linee guida” considerano come le “Carte della qualità dei servizi” e gli indicatori analitici siano oggetto d’inserimento nei con-tratti di servizio, indirizzo in qualche modo fisiologicamente conseguente allo stesso obbligo di loro adozione (e osservanza).
Si evidenzia il punto concernente i criteri di copertura dei costi dei servizi, dove è presente una formulazione che sembrerebbe in parte obliterare i criteri stabiliti dall’art. 117 testo unico, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.
Importanti le indicazioni sui sistemi di:
a) monitoraggio e
b) risoluzione delle controversie e indennizzi automatici, dove, in particolare per i sistemi di risoluzione delle controversie è princi-palmente suggerito il ricorso allo strumento della conciliazione paritetica, con le associazioni consumeristiche (a livello nazionale e/o regionale), conciliazione che rimane volontaria e libera per gli utenti.
Una tale previsione, in qualche modo, potrebbe comportare una limitazione della partecipazione delle strutture periferiche delle associazioni consumeristiche in sede locale (cioè non nazionali e/o regionali), salvo non ipotizzare, in modo non del tutto efficiente, una pluralità di livelli di partecipazione.