Circolare SEFIT Federutility n. 3918 del 19/08/2013
ADEGUAMENTO DEI VALORI TARIFFARI MASSIMI PER LA CREMAZIONE ANNO 2014

L'articolo 5 del D.M. Interno, di concerto con la Salute, 1° luglio 2002 (G.U. 13/8/2002), stabilisce le tariffe massime valevoli per il territorio nazionale. Tale articolo 5 ha fissato i valori al 1° maggio 2002 e - a partire dal 2003 - il meccanismo di rivalutazione, basato sulla variazione in base al tasso di inflazione programmato dal Governo. Ogni tre anni con specifico decreto si provvede al riallineamento tra inflazione programmata ed inflazione reale.
In realtà venne solo effettuato un riallineamento, e precisamente con la rivalutazione triennale (2002-2004) delle tariffe.
Tale riallineamento tariffario tra inflazione programmata e inflazione reale al 31/12/2005 è stato determinato con D.M. 16 maggio 2006, con il quale sono state rese note le nuove tariffe base relative a cremazione e dispersione ceneri (vedasi circolare FederUtility SEFIT di p.n. 587 del 20/06/2006).
Da quell'anno la rivalutazione è sempre stata effettuata solo in base alla inflazione programmata per diversi motivi, sia legislativi, sia di ritardo ministeriale nell'adempiere al dettato normativo (1).
Al presente, non è ancora stato emanato il D.M. per il riallineamento tariffario anzidetto e conseguentemente anche per il 2014 si prevede il limite tariffario massimo delle tariffe, relative alla cremazione, calcolato sul tasso di inflazione programmato (2014 su 2013).

Ciò premesso si comunica che il tasso di inflazione programmata da parte del Governo, stabilito nel DEF, deliberato (anche in applicazione della L. 24 dicembre 2012, n. 228) dal Consiglio del Ministri del 10 aprile 2013, per il 2014 è stato fissato nel 1,5%.
Per cui il moltiplicatore da applicarsi alla tariffa base del 2006 riportata nel D.M. 16 maggio 2006 citato è 1,1592376.

In tal modo, dal 1° gennaio 2014 i limiti tariffari massimi valevoli per il territorio nazionale divengono provvisoriamente i seguenti (2).
Per l'anno 2014 si tiene conto delle disposizioni dell'art. 11 D.L. 28 giugno 2013, n. 76 (in corso di conversione), per quanto riguarda l'aliquota IVA e quindi si mantiene l'aliquota ordinaria per il 2014, ove applicabile, al 22%. È del tutto ovvio che modificandosi tale aliquota cambiano anche i valori massimi ivati di tabella.

Anno 2013

Incid. Perc.le

Imponibile

IVA (*)

Totale (**)

Cremazione

a) di cadavere

100,0%

492,62

108,38

601,00

b) di resti mortali

80,0%

394,10

86,70

480,80

c) di parti anatomiche riconoscibili

75,0%

369,47

81,28

450,75

d) di feti e prodotti del concepimento

33,3%

164,21

36,13

200,34

Dispersione di ceneri in cimitero

100,0%

199,04

43,79

242,83

(*) IVA nel caso in cui sia applicabile, cioè laddove non vi sia una esenzione oggettiva o soggettiva.

La presente circolare è presente, per gli associati, sul sito della Federazione, www.federutility.it, selezionando l'area circolari del settore funerario.
Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.
(1) Il successivo riallineamento tariffario triennale al 31/12/2008 non è stato adottato, in quanto il Ministero dell'Interno, Dipart. Aff. Int. e Territ., Direzione Centrale per la Finanza Locale, ha ritenuto, con nota prot. n. 2635 dell'8 maggio 2009, che le disposizioni dell'art. 3, comma 1 D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (convertito, con modif., nella L. 28 gennaio 2009, n. 2) avessero effetto preclusivo, fino al 31 dicembre 2009, all'adozione del necessario decreto ministeriale, conseguendone che, allo stato, rimane attuabile la rivalutazione annuale ai sensi dell'art. 5 D.M. 1° luglio 2002. Il termine, originariamente stabilito al 31 dicembre 2009, è stato, di seguito ri-determinato nel 31 dicembre 2010 (art. 5, comma 7 D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convert. in L. 26 febbraio 2010, n. 25), differendosi così ulteriormente la possibilità di riallineamento tariffario ai valori del potere d'acquisto dell'euro.
Dette disposizioni sono state oggetto di proroga, con il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 (Tabella 1), convertito, con modif., in L. 26 febbraio 2011, n. 10 e, quindi, di ulteriore proroga con il D.P.C.M. 25 marzo 2011, relativamente ai termini proposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
(2) Finché non si renda attuabile il riallineamento triennale (2006-2008 e successivi) tra inflazione programmata e inflazione reale, stabilito con nuovo specifico D.M., con il quale si procederà di nuovo alla rivalutazione monetaria in base ai coefficienti di aggiornamento del potere di acquisto dell'euro predisposti dall'I.S.T.A.T.