ALLEGATO 2
Provincia autonoma di Trento - L.P. (Trento) 16 aprile 2013, n. 6 "Modificazioni della legge provinciale 20 giugno 2008 n. 7 (Disciplina della cremazione ed altre disposizioni in materia cimiteriale)", in B.U.P. n. 17-I del 23 aprile 2013


Dopo circa 4 anni dall'approvazione della L.P. n. 7/2008 riguardante la disciplina della cremazione e degli istituti ad essa collegati (dispersione ed affidamento familiare delle ceneri), il Consiglio della Provincia Autonoma di Trento ha apportato, con la L.P. (Trento) 16 aprile 2013, n. 6, alcune modifiche puntiformi ad alcuni passaggi dell'originaria L.P. (Trento) 20 giugno 2008, n. 7 e succ. modif., con il fine di renderli più aderenti alla realtà e consentire una più agevole applicazione, introducendo nel contempo anche alcuni nuovi istituti di indubbia utilità, attualmente non previsti nella norma vigente.
Ci si riferisce in primo luogo alla possibilità di realizzare i "loculi aerati" (art 4): la nuova legge provinciale introduce la possibilità di realizzare nella provincia autonoma di Trento questa nuova tipologia di loculi, sia in sede di nuova costruzione, sia anche con l'adattamento di quelli preesistenti. Un apposito regolamento comunale stabilirà i requisiti tecnico-costruttivi per la realizzazione di queste nuove tipologie di strutture che indubbiamente rappresentano un passo avanti sia dal punto di vista ambientale (con l'eliminazione dello zinco), ma anche dal punto di vista gestionale per i Comuni (facendo venir meno il grosso problema della gestione degli inconsunti alla scadenza delle concessioni e dei conseguenti costi connessi alla necessità di dover procedere alla cremazione dei resti).
La legge prevede, inoltre, all'art 7, l'attivazione di una statistica annuale provinciale che, partendo dai dati della mortalità, va ad indagare in termini percentuali sulle scelte fra cremazione e sepoltura e con riguardo a quest'ultima fra inumazione e tumulazione, nonché sulla destinazione delle ceneri. La conoscenza di questi dati costituisce un elemento indispensabile per calcolare il fabbisogno futuro delle varie tipologie di sepolture, evitando in tanti casi l'ampliamento ingiustificato di cimiteri per la realizzazione di nuovi posti per inumazione o tumulazione, quando invece la richiesta, condizionata dalla scelta della cremazione potrebbe essere orientata verso le cellette ossario-cinerario.
Collegato alla programmazione c'è anche un articolo (art. 5), ripreso dai principi della L. 30 marzo 2001, n. 130 circa la programmazione dei crematori. Infatti, l'originario testo dell'art. 11 L.P. (Trento) 2008, n. 7 e succ. modif., viene integrato prevedendo al riguardo che, dopo la realizzazione dell'impianto di cremazione nel Comune di Trento, attualmente in fase progettuale, qualificato quale dotazione minima a livello provinciale, l'eventuale realizzazione di ulteriori impianti debba essere autorizzata dalla Giunta provinciale sulla scorta di appositi studi presentati dai Comuni proponenti relativi ai bacini di utenza e alle percentuali di cremazione che dimostrino la sostenibilità economica del nuovo impianto.
La legge, come già accennato, contiene poi delle modifiche puntiformi all'impianto originario contenuto nella L.P. (Trento) 20 giugno 2008, n. 7 e succ. modif., che rappresentano alcuni "ritocchi" tecnici migliorativi per renderne più agevole l'applicazione e che di seguito si riassumono brevemente. Con l'art.1 viene leggermente modificato l'ultimo periodo dell'art. 2 L.P. (Trento) 20 giugno 2008, n. 7 e succ. modif., intervenendo, in particolare, sulla manifestazione di volontà dei familiari alla cremazione, il cui testo originario presentava una formulazione ritenuta poco corretta (in materia di competenza funzionale), ma anche cogliendo la non indispensabilità di una presenza fisica del dichiarante presso gli uffici comunali (potendo la medesima essere acquisita via fax o utilizzando strumenti telematici o informatici, in applicazione del C.A.D., ai sensi art. 45 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. modif., pur conservandosi, nella Provincia autonoma, l'ammissibilità dell'utilizzo del fax). Il nuovo articolato elimina le incongruità presenti prevedendo altresì l'acquisizione della manifestazione di volontà anche con tali modalità di trasmissione.
L'art 2 interviene sul comma 2 dell'art 5 L.P. (Trento) 20 giugno 2008, n. 7 e succ. modif., originariamente prevedente che la dispersione venisse effettuata materialmente dal soggetto individuato nella manifestazione di volontà; non sempre però, specie nei casi in cui il luogo prescelto sia impervio, la persona individuata risulta essere in grado di effettuare l'operazione o, per diversi motivi, non ritenga di procedervi; la modifica consente pertanto che l'operazione materiale possa essere delegata dall'avente titolo ad altra persona di fiducia.
Con l'art 3 in materia di affidamento a familiari e conviventi viene riscritto il prevedente art. 6 L.P. (Trento) 20 giugno 2008, n. 7 e succ. modif., dove era presente una formulazione ritenuta dal legislatore poco chiara, specie per quanto riguarda l'affidamento ad un conviven-te in assenza di manifestazione scritta (comma 1) di individuazione, ora prevedendola, così come risultava contraddittorio il contenuto del comma 2 che rimandava ad un precedente articolo che disciplina altre fattispecie, ed in ogni caso l'affidatario non poteva disporre liberamente dell'urna, ma attenersi alle prescrizioni ricevute, comunicando al Comune l'eventuale intenzione di modificare la tipologia di conservazione. Anche il comma 4 presentava qualche criticità potendosi ravvisare una sorta di successione del provvedimento di affidamento, che invece va fatto a persona identificata: Inoltre in caso di rinuncia all'affidamento, qualora non venga scelta una sepoltura privata, i dieci anni previsti per il conferimento delle ceneri nel cinerario comune sembravano eccessivi ed incoerenti, specie se raffrontato a quanto previsto dall'art. 9, comma 1, lett. b) L.P. (Trento) 20 giugno 2008, n. 7 e succ. modif., circa il conferimento delle ceneri provenienti dalla cremazione per le quali i familiari non hanno provveduto diversamente, direttamente nel cinerario comune senza alcun periodo d'attesa: con la nuova formulazione vengono eliminate le incongruenze e gli aspetti contraddittori presenti e viene ridotto notevolmente il tempo di attesa (6 mesi) per il conferimento delle ceneri nel cinerario comune a seguito di rinuncia dell'affidamento familiare. Rimane non modificato il comma 6.
Con l'art 6 viene rafforzata la previsione contenuta nell'art. 14 della L.P. (Trento) 20 giugno 2008, n. 7 e succ. modif. (ed altresì nell'art. 7 L. 30 maggio 2001, n. 130) circa l'informazione ai Cittadini sulle pratiche funerarie con particolare riguardo a cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri.