ALLEGATO 1
Norme in materia di trattamento delle salme e di cimiteri - L. 31 dicembre 2012, n. 245 "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione), nonché L. 31 dicembre 2012, n. 246 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione")


Come noto, l'art. 16 L. 8 marzo 1989, n. 101 e l'art. 23 L. 30 luglio 2012, n. 127, illustrate con precedente circolare n. 3394/2012/AG del 20 agosto 2012, prevedono specifiche disposizioni in materia di cimiteri, in attuazione, anche, dell'art. 100 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
Le più recenti Intese (o, meglio, leggi con cui le singole Intese sono approvate), prevedono anch'esse disposizioni in queste materie, ma con un approccio largamente differente rispetto ai precedenti.

Infatti, l'art. 9 L. 31 dicembre 2012, n. 245 (Intesa con UBI) e l'art. 10 L. 31 dicembre 2012, n. 246 (Intesa con UII), prevedono, con tue testi sostanzialmente analoghi, per non dire del tutto identici, sotto la rubrica "Trattamento delle salme e dei cimiteri", quanto segue:
"1. Agli appartenenti all'UBI (o, UII, nella seconda legge) è assicurato il rispetto delle regole della propria tradizione per quanto riguarda il trattamento delle salme, in conformità alle norme vigenti in materia.
2. Ove possibile, possono essere previste nei cimiteri aree riservate ai sensi della normativa vigente."

Rispetto alle intese precedenti, e già ricordate, queste nuove norme si differenziano per 2 elementi:
A) la presa di considerazione del trattamento delle salme,
B) una certa quale attenuazione del ricorso all'istituto dei reparti speciali nei cimiteri di cui all'art. 100 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

In relazione al punto A) - TRATTAMENTO DELLE SALME - si può considerare come sia prevista l'assicurazione del rispetto delle singole tradizioni per quanto riguardi il trattamento delle salme, anche se subordinatamente (… in conformità …) alle norme vigenti: la formulazione è tale da fasciar intendere una coerenza tra "tradizioni proprie" e "norme vigenti", che porta a considerare come, applicandosi le "norme vigenti", potrebbe conseguire una constatazione di ridondanza della formula, poiché, osservate queste, nulla limiterebbe il rispetto delle tradizioni proprie. Per altro, la questione risulta meno scontata, quando si ritenga di prendere in considerazione particolari pratiche funerarie, considerando all'interno del concetto di trattamento di salme anche il ricorso alle diverse pratiche funerarie fruibili, come può essere il caso del ricorso alla cremazione, potendosi ricordare come si siano già avute situazioni in cui per persone buddhiste sia stata richiesta la cremazione "a cielo aperto" (cioè non utilizzando gli impianti tecnologici a ciò funzionali, quanto ricorrendo, nel rispetto delle tradizioni, appunto, alla cremazione su cataste lignee), situazioni in cui si sono poste non poche problematiche. Ad esempio, in tali ipotesi diventerebbero difficilmente osservabili le disposizioni dell'art. 8 L. 30 marzo 2001, n. 130 in materia di limiti di emissione, agli impianti e agli ambienti tecnologici (che non ci sarebbero), quando queste disposizioni vangano a trovare attuazione, ma anche sotto il profilo autorizzatorio, dal momento che la vigente normativa non va oltre al prevedere le procedure amministrative per autorizzare la cremazione dei cadaveri, ma non interviene minimamente sulla possibilità o meno di cremazioni effettuate in localizzazioni diverse dagli impianti di cremazione. Sarebbe stato auspicabile che questa previsione di assicurazione del rispetto delle regole della propria tradizione avesse esplicitato questo aspetto, qualora tali tradizioni lo considerino come rilevante, in modo da superare ogni difficoltà, anche attuativa. Probabilmente, da parte degli organismi confessionali interessati (UBI per l'una, UII per l'altra) non è stato ritenuto opportuno chiedere una tale esplicitazione, presumibilmente in funzioni di evitare di sollevare questioni che potrebbero avere ostacolato la stipula dell'Intesa, mentre, altrettanto probabilmente, da parte governativa poteva anche non esserci stata cognizione dei contenuti delle tradizioni circa il trattamento delle salme.
Avendosi, inoltre, presente come norme, a volte legislative altre regolamentari, regionali abbiano introdotto la differenziazione terminologica tra "salma" e "cadavere", sembrerebbe che, nel caso di specie, l'utilizzo del termine "salme" sia tale da prescindere da queste differenziazioni definitorie, di matrice regionale, ma vada, per il contesto, considerato come riferito in termini indistinti, tanto alle prime che ai secondi, o altrimenti e meglio, riferito al corpo del defunto, senza altre specificazioni. Ed è proprio da questa considerazione che si trova fondamento l'ipotesi fatta circa il fatto che il trattamento delle salme comprenda anche le pratiche funerarie.
Per quanto riguarda il punto B) - REPARTI SPECIALI NEI CIMITERI - può notarsi la differenza rispetto alle norme delle precedenti Intese che hanno inteso avere ad oggetto, tra le altre misure di regolazione dei rapporti con lo Stato, anche la materia cimiteriale, dato che in queste 2 Intese, l'atteggiamento delle parti stipulanti appare meno pretenzioso, parlandosi di possibilità e di facoltà di aree riservate, senza far sorgere in capo ai comuni obblighi giuridici a provvedere, sia in termini di modificazioni dei piani regolatori cimiteriali, sia di concessione delle aree così destinate. In tal modo, ogni valutazione viene rimessa alla sede locale e alle previsioni del singoli piani regolatori cimiteriali, in termini facoltativi e, prima, di valutazione della possibilità, aspetti che, comprensibilmente, potranno risentire anche delle possibili consistenze in sede locale di comunità di persone aderenti o all'UBI o all'UII, a seconda dei casi.