ALLEGATO 2
Regione Toscana - Regolamento regionale 5 aprile 2011, n. 13/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 4ter della legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (Disciplina del trasporto di salme e cadaveri)"

(in B.U.R.T. N. 16, Parte 1^ del 16 aprile 2011)

La Regione Toscana è pervenuta all'adozione di normative specifiche concernenti la tumulazione areata.
La normativa ripercorre, sostanzialmente, quella che a suo tempo venne emanata dalla Regione Lombardia, discostandosene per alcuni elementi che, di seguito, si citano:

a) La normativa per la costruzione di manufatti (siano essi stagni o areati) resta in Toscana quella di cui all'articolo 76 del D.P.R. 285/90, mentre in Lombardia è stata emanata specifica norma concernente caratteristiche costruttive, portanza del manufatto, ecc., differente dalla norma statale. Pertanto in Toscana vale la normativa statale per la costruzione di loculi, integrata dalla specificazione realizzativa dei loculi areati.

b) Mentre in Lombardia la norma non impedisce la realizzazione di loculi ad areazione forzata (ovverossia con la circolazione dell'aria aiutata da giranti o da estrattori d'aria), la Toscana esplicitamente prevede che la circolazione dell'aria sia "naturale", pertanto non sono consentite soluzioni che movimentino l'aria artificialmente. Sembra che in tal modo la Regione Toscana abbia valutato che soprattutto in esperienze estere (Francia e Spagna), nel tempo, si sia consolidata la cosiddetta areazione "naturale". Ma si è però anche del parere che su questo orientamento abbia inciso anche l'idea che la Regione Toscana ha della tumulazione areata, che definisce come un processo di "sublimazione spontaneo" del cadavere. In effetti non proprio così, stante il fatto che per sublimazione, in chimica, si intende il "passaggio diretto di una sostanza dallo stato solido allo stato gassoso, senza passare per lo stato liquido". Ora è noto che, invece, con l'autolisi cadaverica si ha un passaggio dallo stato solido a quello liquido e solo grazie alle leggere correnti d'aria indotte dalla tumulazione areata, si ha la eliminazione della umidità in eccesso (come dei liquidi).

c) Altra differenza tra la normativa della regione Toscana e quella della Lombardia, ma anche della Emilia Romagna, è che non è necessaria la adozione di piano regolatore cimiteriale per procedere alla costruzione ex novo o all'adattamento di manufatti esistenti. Tutte le regioni hanno assegnato alle ASL un ruolo in materia, ma la Lombardia ha stabilito con un allegato tecnico al regolamento regionale le caratteristiche dei loculi aerati, nonché di bare, filtri e quant'altro. Il parere dell'ASL interviene solo al momento della approvazione del piano cimiteriale. L'Emilia Romagna ha lasciato al progettista l'onere di identificare soluzioni tecniche per la realizzazione dei loculi areati, mettendo solo in chiaro che non doveva esserci la doppia cassa (legno e zinco). La Toscana ha invece seguito una strada ibrida, inserendo nel regolamento norme di confezionamento del feretro, caratteristiche che deve possedere il loculo e il sistema di depurazione (filtro), ma prevede espressamente un parere igienico sanitario (art. 4 del regolamento) da parte della competente ASL sulle soluzioni tecniche adottate per il trattamento dei liquidi e dei gas. Poiché la norma è particolarmente dettagliata, il compito e i tempi del parere dell'ASL si presume siano facilitati.

d) Si richiama inoltre l'attenzione sul sistema di confezionamento del feretro (da parte degli esercenti l'attività funebre), che deve essere conforme a quanto precisato all'articolo 5 del regolamento e cioè bara in legno avente le caratteristiche statali per la inumazione (e quindi con spessori minimi in funzione della distanza da cui proviene, in relazione alle specifiche fornite dalla circolare Ministero sanità n. 24 del 24 giugno 1993), ma con un sistema di garanzia del percolato (per il periodo di esecuzione del funerale) fatto da un lenzuolino di materiale biodegradabile, che ricopra con continuità le pareti della cassa per almeno 20 centimetri, ma che non venga sigillato (la norma esplicitamente chiarisce che è vietato l'impedimento alla circolazione dell'aria all'interno del feretro). Sul fondo di tale lenzuolino occorre cospargere "abbondante materiale assorbente, a base batterico enzimatica, biodegradante, favorente i processi di scheterizzazione".

e) Laddove si scelga la neutralizzazione interna dei liquidi cadaverici (è consentita anche quella esterna, canalizzandoli in specifiche vasche i raccolta impermeabili), sia la soluzione fissa (incavo o pendenza interna del fondo del loculo) sia quella mobile (la vaschetta di contenimento) devono garantire di raccogliere almeno 50 litri di liquidi. E questo perché è possibile che percolino, durante la permanenza in loculo areato, liquami cadaverici all'interno. Anche in questo caso viene prescritto l'uso di abbondante materiale assorbente, a base batterico-enzimatica, biodegradabile (che ha lo scopo di favorire il rinsecchimento dei liquidi cadaverici sul fondo, in genere della vaschetta).

f) Al momento della estumulazione, tali materiali, separate le ossa che vengono avviate a sepoltura (ed eventualmente dei resti mortali se il processo di areazione non ha scheletrizzato il cadavere), concorrono alla formazione di rifiuti cimiteriali di cui al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 che, per loro natura, sono urbani. Solo nel caso vi siano ancora liquami cadaverici è da valutarne la pericolosità; ma con l'uso sia interno che esterno al feretro di specifici materiali assorbenti e biodegradanti, si dovrebbe (dopo almeno 10 anni) essere nella condizione di rifiuto non pericoloso.

g) L'articolo 5, comma 3 del regolamento, non è chiaro se debba essere applicato solo per il confezionamento dei feretri destinati alle tumulazioni areate o, se invece, si debba applicare a tutti i feretri, indipendentemente dalla destinazione (inumazione, tumulazione stagna, tumulazione areata, cremazione). Per la motivazione addotta (sicurezza degli operatori) si ritiene che l'obbligo sia per ogni destinazione del feretro e quindi che lo stesso feretro deve essere dotato di sistemi di movimentazione e sollevamento (ordinariamente maniglie e/o imbracature) portanti.