ALLEGATO 2
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato generale di finanza, prot. n. 109849, Circolare n. 40 del 23 dicembre 2010 - Considerazioni
La circolare è stata emanata prima della L. 31 dicembre 2010, n. 220, c.d. "Legge di stabilità 2011" e prende le mosse, in via principale e del tutto prevalente, dalle disposizioni del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 30 luglio 2010, n. 122.
La circolare n. 40 del 23 dicembre 2010 è indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ai Ministeri segnalando a questi ultimi, unitamente agli enti ed organismi dagli stessi vigilati, "l'esigenza di adottare comportamenti in linea con i suddetti obiettivi prefissati e, nello specifico, di porre in essere le opportune iniziative affinché gli Enti di rispettiva competenza, nel predisporre il bilancio di previsione per l'esercizio 2011, procedano ad un'impostazione previsionale secondo criteri volti principalmente al contenimento delle spese, valutando attentamente la possibilità di procedere ad un'oculata riduzione degli stanziamenti complessivi per spese diverse da quelle obbligatorie ed inderogabili."
Per altro, al di là dei destinatari "formali", la circolare non manca di fare riferimento altresì alle regioni, enti territoriali ed enti pubblici operanti in questo ultimo contesto, non solo quando si tratti di precisare che talune disposizioni non trovano applicazione a questi, o per precisare come alcuni enti pubblici (quali: IRCCS, ASL, ASO, ASOU) rientrano tra la competenze regionali e delle province autonome, ma altresì per precisare come le disposizioni del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 30 luglio 2010, n. 122, in cui si faccia riferimento alle "amministrazioni pubbliche" rinviino ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e succ. modif., in particolare distinguendo rispetto alle norme che fanno riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (1).
In altre parole, sembra esservi una sorta di difficoltà a tenere distinti i diversi livelli di governo (art. 114, comma 1 Cost.), ma anche ad una certa "attenuazione" di come la materia che ha riguardo alla "armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario" rientri tra quelle di competenza legislativa regionale concorrente, quasi con una tendenza neo-centralistica, che non appare del tutto coerente, sia con l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa riconosciute (art. 119, comma 1 Cost.) a comuni, province, città metropolitane e regioni. Questi riferimenti a tali livelli di governo, pur anche quando la circolare li richiami per rappresentare come talune disposizioni del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 30 luglio 2010, n. 122 non si applichi loro, costituisce un segnale di un atteggiamento per cui non sia ancora del tutto completata l'elaborazione della distinzione tra livelli di governo.
Nel merito, la circolare n. 40, riporta indicazioni, anche di dettaglio per alcune tipologie di spese - e azioni per il loro contenimento - rispetto a cui opera l'istituto introdotto con l'art. 6, comma 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 30 luglio 2010, n. 122, per il quale le diverse "azioni" volte al contenimento delle spese (almeno per le diverse tipologie caso per caso considerate) non si ha solo un contenimento, riduzione della spesa per queste voci, ma tale riduzione, per quanto riguardi la singola amministrazione, ente od organismo pubblico che ne siano destinatari, si traducono in un versamento delle somme derivanti dalle riduzioni medesima all'entrata del bilancio dello Stato. In altre parole, non si ha una vera e propria riduzione sostanziale della spesa, quanto una ri-allocazione di risorse che, dal bilancio delle singole amministrazioni, enti ed organismi pubblici, sono così trasferite in sede "centrale", con la conseguenza che le riduzioni stabilite non determinano una riduzione del complesso della spesa, ma tale riduzione opera "uti singuli" per il bilancio di ciascuna amministrazione, ente od organismo (generando, nel contempo, entrate aggiuntive per il bilancio dello Stato, in senso stretto).
Pur se le diverse tipologie di voci possono apparire, nell'immediato, riferite a voci di spesa proprie delle Amministrazioni dello Stato ed enti da queste vigilate, merita di fare cenno ad alcune di queste, per i principi che la circolare richiama, non potendosi escludere che questi principi vengano ad avere effetti anche rispetto a soggetti "formalmente" non destinatari delle singole disposizioni, magari in prospettiva.
a) Spese per organi collegiali ed altri organismi
Opera, in linea di massima, il principio dell'onorificità della partecipazione ad organi collegiali (salvo rimborsi delle spese sostenute per la partecipazione, o di gettoni, per altro limitati nella misura massima).
Il principio dell'onorificità è esteso a soggetti privati, quando tali soggetti ricevano contributi (continuativi o, almeno, non una-tantum) a carico delle finanze pubbliche.
Contenimento del numero dei componenti degli organi collegiali, anche quando si abbia la gratuità dell'incarico.
b) Collaborazioni e consulenze
La spesa per consulenze conferite a dipendenti da P.A. non può superare il 20% di quella sostenuta nell'esercizio 2009.
c) Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza
Limite di spesa che non può superare il 20% di quella sostenuta nell'esercizio 2009. Indirizzo a fare ricorso all'impiego di tecnologie, per surrogare la partecipazione diretta.
d) Spese per sponsorizzazioni
Divieto di spesa, per le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione.
e) Spese per missioni
Per le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, limite del 50% rispetto alla spesa sostenuta nell'esercizio 2009, con alcune eccezioni.
f) Spese per la formazione
Per le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, limite del 50% rispetto alla spesa sostenuta nell'esercizio 2009, con un orientamento preferenziale per l'attività di formazione svolta tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione, oppure i propri organismi di formazione.
g) Spese per autovetture
Per le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, limite del 80% rispetto alla spesa sostenuta nell'esercizio 2009.
h) Immobili
Per le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili (utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato) a decorrere dal 2011 è determinato nella misura del 2 per cento del valore dell'immobile utilizzato.
i) Spese di personale
Operano le disposizioni limitative in materia di assunzioni recate dal D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, nella L: 30 luglio 2010, n. 122.
= i.a) Assunzioni = limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. Viene, inoltre, specificato che il numero delle unità di personale da assumere va rapportato oltre che al parametro della spesa, anche alle unità cessate nell'anno precedente (non rientrano nelle predette limitazioni le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette nel solo limite della copertura della quota d'obbligo).
Per le assunzioni nel 2011, va anche tenuto presente come l'ammontare complessivo delle risorse destinato annualmente al trattamento accessorio del personale viene automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.
Per gli enti per cui le assunzioni effettuabili in riferimento alle cessazioni intervenute nell'anno precedente, riferite a ciascun anno, siano inferiori all'unità, le quote non utilizzate possono essere cumulate con quelle derivanti dalle cessazioni relative agli anni successivi, fino al raggiungimento dell'unità.
Per quanto riguarda la possibilità del trattenimento in servizio di personale, l'accoglimento delle domande di trattenimento in servizio determina una riduzione delle risorse utilizzabili per nuove assunzioni in misura pari al costo sostenuto dall'amministrazione in relazione ai dipendenti trattenuti.
= i.b) Personale a tempo determinato e rapporti contrattuali di altra natura = per il personale a tempo determinato o con convenzione o con contratti di collaborazione coordinata, di formazione lavoro, con altri rapporti formativi, di somministrazione di lavoro, nonché di lavoro accessorio, sono ammissibili nei limiti del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.
= i.c) Incrementi retributivi e contenimento delle spese di personale = Non sono previsti, salvo che la corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale.
Una notazione finale, ma tale da produrre specifici effetti, riguarda il fatto che quando si fa riferimento, in termini di quantificazione dei limiti di spesa, alla "spesa sostenuta" in un determinato esercizio deve intendersi tale la spesa impegnata nell'esercizio di competenza, ma non anche le somme erogate nel predetto esercizio, quando siano state di pertinenza di esercizi pregressi.
Anche se, al momento, gli indirizzi della circolare n. 40 del 23 dicembre 2010, che - per altro - costituisce una specificazione di disposizioni del dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, nella L. 30 luglio 2010, n. 122, possono anche ritenersi non immediatamente applicabili alle aziende ed enti associati, salvo e forse quanto riguarda le disposizioni in materia di personale, se valutate in termini di adeguamento delle politiche assunzionali cui sono tenuti gli enti affidanti in particolare nei casi di in house providing, una lettura della circolare in oggetto merita di essere effettuata, quanto meno al fine di individuare i possibili scenari, anche di prospettiva.
(1) Per l'anno 2011, il relativo comunicato ISTAT è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2010.