Circolare SEFIT Federutility n. 2628 del 20/12/2010
ART. 23.BIS D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERT. IN L. 8 AGOSTO 2008, N. 133 E SU SUCC. MODIF., NONCHÉ D.P.R. 7 SETTEMBRE 2010, N. 168 - LINEE GUIDA IN MATERIA DI AFFIDAMENTI NEL SETTORE FUNERARIO

Si fa seguito alla precedente circolare n. 2494/AG del 6 agosto 2010, concernente le procedure per le gare di affidamento dei servizi nel settore funerario, rilevando come il fatto che il Regolamento di attuazione, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168, sia entrato in vigore il 27 ottobre 2010, solleva alcune criticità specie nelle situazioni che rientrino nella previsione della cessazione dell'affidamento "senza che sia necessaria delibera dell'ente affidante", cioè negli affidamenti diretti che non rientrano nelle previsioni per cui operi una data di cessazione maggiormente differita, del 31 dicembre 2010, situazione che potrebbe essere molto più diffusa di quanto probabilmente percepito, criticità che discendono dalla limitatezza dei termini per l'adozione di atti e/o provvedimenti idonei ad assicurare quanto necessario affinché vi siano continuità nel servizio e si evitino i possibili effetti di ritardi od altro.

Con l'Allegato 1 si fornisce un "Manuale", elaborato da un gruppo di associati, con professionalità diverse (comuni, aziende, privati associati) e costituente "studio" effettuato all'interno di SEFIT, in funzione di costituire uno "strumento operativo" che possa, pur con i necessari adattamenti alle singole realtà locali, essere una guida per gli associati e per i comuni di riferimento in questa fase.

Nell'occasione, appare utile e pertinente, ricordare come l'art. 9 della L. 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", abbia modificato l'art. 353 Codice penale (concernente la turbata libertà degli incanti), aggravandone il regime sanzionatorio, nonché il fatto che l'immediatamente successivo art. 10 stessa legge abbia introdotto, del tutto ex novo, la nuova fattispecie di reato dell'art. 353.bis Codice penale, che, testualmente, prevede:

"Art. 353-bis (Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o condoni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032."

Trattandosi di una fattispecie del tutto innovativa e che si colloca nelle fasi preliminari, e comunque antecedenti, alla gara in senso proprio, e avendo ad oggetto le modalità di scelta del contraente, tale disposizione va debitamente tenuta presente.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, www.federutility.it, selezionando l'area circolari del settore funerario.
Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.