ALLEGATO 2
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro, Lettera circolare n. 15/SEGR/0023692 del 18 novembre 2010
La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha approvato il 17 novembre 2010, il testo delle indicazioni per la valutazione dello stress lavoro-correlato.
Come noto, in sede di valutazione dei rischi, si deve tenere conto anche dei rischi che possano sorgere da quello che è definito come stress lavoro-correlato (aspetto che costituisce parte integrante della valutazione dei rischi e da descrivere nel relativo Documento di Valutazione dei Rischi), la cui individuazione può presentare difficoltà operative, anche per quanto riguarda le metodologie, da parte dei datori di lavoro, consulenti ed organi di vigilanza.
La definizione dello stress lavoro-correlato trova la propria fonte nell'Accordo europeo dell'8 ottobre 2004, condizione che fa sì che alcuni non si sentano in grado di corrispondere alle richieste od aspettative.
La valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato richiede una valutazione preliminare, qualificata quale necessaria, ed una successiva, eventuale da porre cioè in essere qualora si evidenzino elementi di tale rischio.
Nella valutazione preliminare (necessaria, come visto) vanno presi in considerazioni alcuni indicatori, articolabili in tre gruppi, a) eventi sentinella, b) contenuto del lavoro, c) contesto del lavoro.
Qualora emergano elementi di rischio da stress lavoro-correlato, andranno individuati e pianificata l'adozione degli interventi correttivi ritenuti, nelle singole situazioni, opportuni. La scelta della strumentazione di rilevazione dei rischi da stress lavoro-correlato è, nei fatti, rimessa all'autonoma determinazione del datore di lavoro, il relazione alla specifica metodologia di rilevazione concretamente applicata.
Rilevante l'indicazione, finale, per cui la data del 31 dicembre 2010, ai fini dell'adempimento dell'obbligo debba essere intesa come data di avvio delle attività di valutazione (necessarie e, se del caso, eventuali), attività la cui programmazione nel tempo (e di conclusione) va rappresentata nel Documento di Valutazione dei Rischi; per altro, la programmazione temporale costituisce fattore di valutazione da parte degli organi di vigilanza.
Nelle situazioni in cui le attività di valutazione siano già state poste in atto, non si rende necessaria una loro reiterazione, ma unicamente un loro aggiornamento
in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
Merita di essere segnalata l'importanza di tali valutazioni, dato che la specificità delle attività nel settore funerario (funebre, di cremazione, cimiteriali), presenta un complesso di prestazioni che possono costituire elementi di rischio da stress lavoro-correlato (ad esempio, per il contatto con i familiari in lutto e con il corpo del defunto, oppure alle operazioni di esumazione od estumulazione e simili, ma non solo a questi fattori).