Circolare SEFIT Federutility n. 2498 del 31/08/2010
ADEGUAMENTO DEI VALORI TARIFFARI MASSIMI PER LA CREMAZIONE ANNO 2011

L'articolo 5 del D.M. Interno, di concerto con la Salute. 1° luglio 2002 (G.U. 13/8/2002), stabilisce che le tariffe massime valevoli per il territorio nazionale decorressero dal 1° maggio 2002 e che a partire dal 2003 queste venissero rivalutate annualmente, con decorrenza 1° gennaio, in base al tasso di inflazione programmato definito dal documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Governo.
Ciò finché non venisse operata dal Ministero dell'Interno la rivalutazione triennale (2002-2004) delle tariffe, effettuata in base ai coefficienti di aggiornamento del potere di acquisto dell'euro predisposti dall'I.S.T.A.T. come stabilito dal comma 2 dell'articolo 5 del citato D.M. 1° luglio 2002.

Tale riallineamento tariffario tra inflazione programmata e inflazione reale al 31/12/2005 è stato determinato con D.M. 16 maggio 2006, con il quale sono state rese note le nuove tariffe base relative a cremazione e dispersione ceneri (vedasi circolare Federutility SEFIT di p.n. 587 del 20/06/2006).

Il successivo riallineamento tariffario triennale al 31/12/2008 non è stato adottato, in quanto il Ministero dell'interno, Dipart. Aff. Int. e Territ., Direzione Centrale per la Finanza Locale, ha ritenuto, con nota prot. n. 2635 dell'8 maggio 2009, che le disposizioni dell'art. 3, comma 1 D.-L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modif., nella L. 28 gennaio 2009, n. 2, avessero effetto preclusivo, fino al 31 dicembre 2009, all'adozione del necessario decreto ministeriale, conseguendone che, allo stato, rimane attuabile la rivalutazione annuale ai sensi dell'art. 5 D. M. 1° luglio 2002. Il termine, originariamente stabilito al 31 dicembre 2009, è stato, di seguito ri-determinato nel 31 dicembre 2010 (art. 5, comma 7 D.-L. 30 dicembre 2009, n. 194, convert. in L. 26 febbraio 2010, n. 25), differendosi così ulteriormente la possibilità di riallineamento tariffario ai valori del potere d'acquisto dell'euro.

Ciò premesso si comunica che il tasso di inflazione programmata da parte del Governo, stabilito nel DPEF per gli anni 2010-2013 (approvato dal Consiglio del Ministri del 15 luglio 2009), per il 2011 è stato fissato nel 1,5%. Per cui il moltiplicatore da applicarsi alla tariffa base del 2006 riportata nel D.M. 16 maggio 2006 citato è 1,1031643.

In tal modo, dal 1° gennaio 2011 i limiti tariffari massimi valevoli per il territorio nazionale divengono provvisoriamente i seguenti, finché non si renda attuabile il riallineamento triennale (2006-2008 o, eventualmente, successivi) tra inflazione programmata e inflazione reale, stabilito con nuovo specifico D. M., con il quale si procederà di nuovo alla rivalutazione monetaria in base ai coefficienti di aggiornamento del potere di acquisto dell'euro predisposti dall'I.S.T.A.T.

Anno 2010 (provvisorio)

Incid. Perc.le

Imponibile

IVA (*)

Totale

Cremazione

a) di cadavere

100,0%

468,79

93,76

562,55

b) di resti mortali

80,0%

375,03

75,01

450,04

c) di parti anatomiche riconoscibili

75,0%

351,59

70,32

421,91

d) di feti e prodotti del concepimento

33,3%

156,26

31,25

187,51

Dispersione di ceneri in cimitero

100,0%

189,41

37,88

227,29

(*) IVA nel caso in cui sia applicabile, cioè laddove non vi sia una esenzione oggettiva o soggettiva.

La presente circolare è presente, per gli associati, sul sito della Federazione, www.federutility.it, selezionando l'area circolari del settore funerario.
Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.