Circolare SEFIT Federutility n. 2494 del 06/08/2010
Servizio funerario - Affidamenti di servizi pubblici locali - Linee guida in materia di affidamenti - "Regolamento di attuazione dell'articolo 23.bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica."
Nei giorni scorsi è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il Regolamento di cui all'oggetto per il quale si attende la pubblicazione sulla G.U..
A tal riguardo si richiama la contestuale circolare Fe-derutility n. 2493/AG del 6 agosto 2010, che allega lo schema di regolamento approvato, illustrandone gli aspetti più salienti.
Ciò premesso, alla luce di tale Regolamento una volta entrato in vigore e per le finalità che più direttamente interessano le aziende del comparto funerario, l'evoluzione più recente del quadro normativo vede ormai due modalità "ordinarie" di conferimento per i servizi considerati, quella del conferimento:
a) a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante gare, nonché b) a società a partecipazione mista, pubblica e privata, condizionata al fatto che la selezione del socio avvenga mediante gare che abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cui al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 %, venendo così a cessare la possibilità di affidamento diretto. L'affidamento in house, in deroga, viene di fatto confinato ai casi in cui il valore economico del servizio si mantenga sotto la soglia stabilita all'art. 4 comma 1del Regolamento in oggetto (200.000 euro annui) ed in presenza, naturalmente, delle altre condizioni connaturate all'in house e richiamate ai commi 3 e 4 dell'articolo 23.bis di cui all'oggetto.
A questo impianto, va aggiunta la regolazione "transitoria", cioè quella riguardante gli affidamenti in essere, alla data del 22 agosto 2008, che prevede una pluralità di ipotesi, generalmente collegate anche a cessazioni, definite improrogabili, e senza necessità di deliberazione da parte dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011 o anche 2010, per alcune situazioni.
Di conseguenza, anche in relazione alla pluralità di fattori che incidono sui presupposti del "regime transitorio", si rende necessario che ciascun ente affidante (ma anche ciascun soggetto affidatario) operi, nella singola realtà, un'analisi volta ad individuare la situazione specifica e, sulla base di questa valutare le scelte che possano essere poste in essere, in termini adeguati rispetto alla specifica situazione. In altre parole, è del tutto necessario, quanto indifferibile, un serio atto ricognitorioalla luce anche dell'esigenza di verificare la piena coerenza, formale e sostanziale, dei modelli adottati con i profili ammessi a livello comunitario specialmente con riguardo agli istituti degli affidamenti in house. Questa necessità di un tale atto ricognitorioè peculiarmente rilevante nella specificità del settore funerario, dove, accanto alle intrinseche diversità e caratteristiche dei servizi (funebre, cremazione, cimiteriale, illuminazione votiva), si riscontrano forme di gestione decisamente molto articolate, tanto da differenziarsi anche per queste da altre tipologie di servi-zi pubblici locali a rilevanza economica, come la presenza, ancora largamente prevalente, di gestioni in economia diretta, di affidamenti ad aziende speciali, di affidamenti a società di capitali partecipate, talora mono-servizi altre volte pluri-servizi, a volte con caratteristiche di in house providing, di cui dovrà essere verificata la sussistenza delle caratteristiche proprie del diritto e della giurisprudenza dell'Unione Europea. Tutto ciò fatto salvo che non si ritenga di avvalersi dell'affidamento in deroga, come prima ricordato, qualora ne ricorrano tutte le condizioni. In ogni caso la situazione maggiormente deteriore può essere individuata nella cessazione "senza necessità di deliberazione da parte dell'ente affidante" (c.d. "cessazione automatica"), non solo per motivazioni sull'intrinseca esigenza di assicurare sul territorio e per la popolazione una continuità dei servizi, ma soprattutto per il fatto che in tale evenienza l'ente locale titolare del servizio verrebbe a perdere il ruolo che gli è proprio, di regolazione, definizione e governo delle forme di gestione dei servizi di cui è titolare.
Si allega una Scheda di sintesi di un elaborato recante"Linee guida preliminari in materia di affidamenti" (Allegato 1), alla cui predisposizione ha concorso un apposito Gruppo di lavoro costituito all'interno della Commissione Funeraria SEFIT, proprio al fine di enucleare "percorsi" mirati alle specifiche situazioni esistenti nel settore funerario e che si propongono in particolare:
a) di richiamare l'attenzione degli EE. LL. sulla problematica, rifuggendo da atteggiamenti per cui tutto sia prorogabile (fenomeno, per altro, ampiamente praticato),
b) consentire agli affidatari di individuare i "percorsi" possibili in termini di continuità, non tanto dell'affidamento, ma quanto del servizio pubblico locale,
c) offrire, ad entrambi i livelli, strumenti per c.1) conoscere e decidere, c.2) adottare le modalità e gli interventi opportuni, in relazione alla realtà e specificità locale.
Peraltro sulle modalità pratiche per l'affidamento dei servizi, in relazione all'emanato Regolamento nonché alla emergente giurisprudenza, verranno previste specifiche iniziative da parte della Federazione di cui sarà data informazione alle aziende associate.
La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, www.federutility.it, selezionando l’area circolari del settore funerario.
Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.
Il Direttore Area Idrico–Ambientale (Renato Drusiani)