Circolare AA.GG. Federutility n. 2401 del 25/05/2010
Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno"
Si informa il sistema delle aziende associate che sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2010, S.O. n. 75, è stato pubblicato il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 29, il cui testo si trasmette in Allegato 1.
Come noto, il provvedimento in oggetto recepisce nell'ordinamento interno la direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (c.d. Bolkestein). Il termine per l'attuazione da parte degli Stati membri delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva succitata era stato individuato nel 28 dicembre 2009.
La relativa procedura nazionale in tal senso si è avuta con la L. 7 luglio 2009, n. 88, c.d. "Legge comunitaria 2008", più precisamente con l'art. 41, recante delega al Governo per I'attuazione della direttiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio, in ossequio quale è stato emanato il decreto esaminato dalla presente.
In considerazione dell'interesse che il provvedimento riveste per il settore funerario, si fornisce una breve disamina delle norme contenute nello stesso (Allegato 2).
Per quanto concerne gli aspetti generali, è da rilevare come, per espressa previsione dell'articolo 2 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, esulino dal campo di applicazione della disciplina ivi dettata alcuni ambiti specifici, tra i quali:
- "le attività connesse con l'esercizio di pubblici poteri, quando le stesse implichino una partecipazione diretta e specifica all'esercizio del potere pubblico e alle funzioni che hanno per oggetto la salvaguardia degli interessi generali dello Stato e delle altre collettività pubbliche";
- "i servizi d'interesse economico generale assicurati alla collettività in regime di esclusiva da soggetti pubblici o da soggetti privati, ancorché scelti con procedura ad evidenza pubblica, che operino in luogo e sotto il controllo di un soggetto pubblico".
Con riferimento all'ultima categoria di servizi indicati, il legislatore nazionale ha utilizzato una nozione mutuata dal diritto comunitario che si presta con molte difficoltà ad una definizione di carattere generale. In tale categoria, infatti, il Protocollo sui servizi di interesse generale allegato al trattato di Lisbona (COM(2007) 724), ricomprende un'ampia gamma di attività che spaziano dall'esercizio delle grandi imprese di rete quali l'energia, le telecomunicazioni, i trasporti, gli audiovisivi e i servizi postali -"disciplinati da un quadro normativo UE specifico" - all'approvvigionamento idrico, alla gestione dei rifiuti, che non sono oggetto di regolamentazione autonoma a livello comunitario.
La stessa disposizione prevede comunque la legittimazione ad adottare uno o più decreti interministeriali "ricognitivi" delle attività di servizi che, "in applicazione delle disposizioni del presente decreto, sono comunque escluse dall'ambito di applicazione dello stesso".
Al di fuori del perimetro di operatività del decreto sono posti inoltre, expressis verbis: i servizi sociali riguardanti gli alloggi popolari, l'assistenza all'infanzia e il sostegno alle famiglie e alle persone temporaneamente o permanentemente in stato di bisogno forniti da amministrazioni pubbliche, da prestatori da esse incaricati o da associazioni che perseguono scopi caritatevoli (art. 3); i servizi finanziari (art. 4); i servizi di comunicazione (art. 5); i servizi di trasporto, tra i quali non vengono ricompresi ai fini dell'esclusione quelli di "pompe funebri" (art. 6, c. 2), che pertanto rimangono interessati dall'applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59. Gli altri settori che non rientrano nell'alveo della disciplina sono individuati dall'art. 7 dello stesso decreto.
Entrando nello specifico, tra le disposizioni che rivestono maggiore importanza recate dal provvedimento vi è la statuizione dell'art. 10, c. 1, per la quale l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi costituiscono espressione della libertà di iniziativa economica e non possono essere sottoposti a limitazioni non giustificate o discriminatorie. Pare opportuno richiamare l'attenzione sul rinvio effettuato dal successivo c. 2 del medesimo articolo alla previsione dell'art. 19, comma 2, L. 7 agosto 1990, n. 241. Tale norma consente - nella formulazione attuale a seguito della modifica da ultima apportata proprio con l'art. 85, c. 1, del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 - nei casi in cui sia richiesta la presentazione all'amministrazione competente di una dichiarazione di inizio attività e la stessa abbia ad oggetto lo svolgimento di un servizio contemplato dal decreto legislativo in esame, l'inizio dell'attività indicata in detta dichiarazione, senza attendere altri termini, avendosi la c.d. "efficacia immediata".
Proseguendo con la descrizione del testo, l'art. 11 contiene un elenco puntuale dei requisiti "vietati", cioè quelli a cui non può essere condizionato l'accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio, mentre l'art. 12 individua alcuni elementi a cui, per motivi imperativi di interesse generale, tale accesso può essere legittimamente subordinato, sempre nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione. In ogni caso l'art. 13 del medesimo decreto sancisce l'obbligo di notificare preventivamente alla Commissione Europea le nuove disposizioni che prevedono i requisiti leciti alla luce dell'eccezione succitata, pena l'inefficacia delle stesse.
Per quanto concerne, invece, i regimi autorizzatori, gli articoli da 14 a 19 contengono delle regole puntuali che informano la materia. In particolare, si precisa che le autorizzazioni permettono al prestatore di accedere all'attività di servizi e di esercitarla su tutto il territorio nazionale, anche mediante l'apertura di rappresentanze, succursali, filiali o uffici e che, di norma, hanno durata illimitata. Resta ferma la possibilità per le autorità competenti di verificare periodicamente la persistenza delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, anche richiedendo al prestatore le informazioni e la documentazione necessarie.
Merita, inoltre, di essere ricordato l'art. 31 D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, concernente le informazioni che i prestatori sono tenuti a fornire al destinatario in modo chiaro e senza ambiguità, in tempo utile prima della stipula del contratto o in ogni caso prima della prestazione del servizio, tra cui, oltre agli elementi di individuazione del prestatore, a titolo esemplificativo, vengono indicati il prezzo del servizio (laddove esso è predefinito dal prestatore per un determinato tipo di servizio), unitamente alle principali caratteristiche dello stesso, "se non già apparenti dal contesto", nonché - su richiesta - un preventivo sufficientemente dettagliato.
Infine, sempre in relazione all'art. 31, non possono trascurarsi le indicazioni sugli eventuali codici di condotta ai quali il prestatore sia assoggettato.
Interesse suscita infine l'art. 84 D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, recante una c.d. clausola di cedevolezza, in virtù della quale "nella misura in cui incidono su materie di competenza esclusiva regionale e su materie di competenza concorrente, le disposizioni del presente decreto si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione della direttiva 2006/123/CE, adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto". A tal proposito si deve sottolineare come le disposizioni della Parte 1^ del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 siano state adottate ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lett. e) ed m), Cost., con lo scopo di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché per assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilità ai servizi sul territorio nazionale.
Rientrano pertanto tra le materie di competenza esclusiva statale.
Riservandoci ulteriori chiarimenti o comunicazioni, richiesti dalla complessità dell'argomento trattato, si inviano distinti saluti.
Il Direttore Generale
(Adolfo Spaziani)