Circolare SEFIT Federutility n. 2223 del 19/01/2010
Cimiteri - Fasce di rispetto cimiteriali - edificabilità - vincolo di natura assoluta - Stazioni c.d. radio base per comunicazioni di telefonia mobile
Come noto i cimiteri devono essere contornati dalla fascia di rispetto prevista dall'art. 338 T.U.LL.SS., approvato con R.D. 9 luglio 1934, n. 1265 (nonché dall'art. 57 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), disposizioni che modificate, da ultimo dall'art. 28 dall'art. 28 L. 1° agosto 2002, n. 166.
Poiché tali disposizioni prendono in considerazione le distanze dal centro abitato oppure, ultimo comma del sopra citato art. 338 T.U.LL.SS., consentono l'ampliamento di edifici, comunque esistenti, all'interno della fascia di rispetto, merita di essere affrontata la questione se i vincoli derivanti dalla fascia di rispetto cimiteriale, abbiano portata assoluta o siano limitati ai soli edifici a funzione abitativa, propendendosi sempre di più, da parte della Giustizia Amministrativa a riconoscere la sussistenza di un vincolo d'inedificabilità assoluto, come è il caso della sent. n. 2381/2009 emessa dal T.A.R. per la regione Lombardia , Sede di Brescia, Sez. 1^ il 11novembre - 1° dicembre 2009 (Allegato 1).
In Allegato 2 si forniscono alcune indicazioni sinteticamente illustrative.
La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citato sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, www.federutility.it, selezionando l'area circolari del settore funerario.
Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.
Il Direttore Area Idrico-Ambientale (Renato Drusiani)