Circolare SEFIT Federutility n. 1887 del 27/02/2009
Quadro del trattamento dei rifiuti prodotti in ambito cimiteriale

Pervengono da taluni associati quesiti concernenti le modalità d utilizzare per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti cimiteriali. Si è ritenuto, pertanto, d'intesa con Federambiente, di raccogliere nella presente circolare il quadro del trattamento dei rifiuti prodotti in ambito cimiteriale.

Il D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 che corregge ed integra il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 è la nuova norma quadro di riferimento in materia di rifiuti, in attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio e della Legge delega n. 308 del 15 dicembre 2004.
Il sistema di classificazione dei rifiuti entrato in vigore con il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (art. 184) si basa, come il precedente D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 ("Decreto Ronchi"), sulla loro origine (distinguendo tra rifiuti urbani e rifiuti speciali) e sulle caratteristiche di pericolosità (distinguendo tra rifiuti pericolosi e non pericolosi).

Sono definiti rifiuti urbani (tra i quali di interesse per il settore quelli in grassetto):

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Vengono classificati come rifiuti speciali (tra i quali di interesse per il settore quelli in grassetto):

a) i rifiuti da attività agricole e agroindustriali;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, comma 1, lettera i);
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
m) il combustibile derivato da rifiuti;
n) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

I rifiuti sono, inoltre, catalogati in uno specifico "elenco", ai sensi della decisione 2000/532/CE e successive modificazioni. La classificazione dei rifiuti, in particolare, si basa per alcune tipologie sulla provenienza e per altre tipologie sulla funzione che rivestiva il prodotto originario.
Diverse tipologie di rifiuto sono classificate, già all'origine, come pericolose o non pericolose mentre per altre è prevista una voce speculare (codice di sei cifre per il rifiuto non pericoloso e codice di sei cifre contrassegnato con asterisco per il rifiuto pericoloso), in funzione della concentrazione di sostanze pericolose da determinarsi mediante opportuna verifica analitica.
Al fine di non dover modificare ripetutamente l'elenco dei rifiuti pericolosi, si è previsto un meccanismo automatico: pertanto, ogni volta che verrà classificata una nuova sostanza pericolosa (ai sensi della direttiva 67/548/CE) il rifiuto contenente la suddetta sostanza, qualora caratterizzato da una voce 'speculare', sarà classificato come pericoloso nel caso in cui la concentrazione della sostanza stessa raggiunga i valori limite previsti dall'articolo 2 della decisione 2000/532/CE e successive modificazioni.
In Allegato 1 si è predisposta una analitica distinzione delle frazioni di rifiuti originate in ambito cimiteriale, ad esclusione di quelli derivanti dagli impianti di cremazione per i quali si rimanda alla circolare Federutility SEFIT p.n. 01804/AG del 18 dicembre 2008 con le modalità di raccolta e smaltimento, come previste dalle norme in vigore.

La presente circolare ed il testo dell'allegato in essa citato sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, www.federutility.it, selezionando l'area circolari del settore funerario.

Federambiente provvederà a diffonderne la conoscenza attraverso i propri canali informativi. Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.