ALLEGATO 2
Con la D.G.R. n. 10 del 10 gennaio 2005 (la stessa che prendeva l'avvio con l'enunciazione di una tesi a volte sostenuta in alcune regioni per cui il mancato esercizio della facoltà di cui all'art. 127 Cost. sarebbe probatorio della legittimità costituzionale (" … Per tale legge sono già decorsi infruttuosamente i termini per l'eventuale impugnazione da parte del Governo innanzi alla Corte Costituzionale. Pertanto le norme contenute nella legge regionale n. 19/2004 sono da considerarsi pienamente legittime in quanto espresse in ambiti e materie di competenza regionale, cosicché nessuna dilazione nell'applicare la normativa risulta percorribile, se riferita a valutazioni di legittimità costituzionale in ordine al riparto delle competenze tra stato e Regioni. …"), come se il sindacato di costituzionalità spettasse al potere esecutivo) la regione Emilia-Romagna aveva adottato una direttiva di applicazione della normativa in materia di cremazione, attuativa dell'art. 11 L. R. (Emilia-Romagna) 29 luglio 2004, n. 19 e succ. modif.
In particolare, in relazione all'istituto della dispersione delle ceneri, nonché alla previsione (art. 11, comma 2, primo periodo) che prendeva in considerazione la volontà espressa del defunto, con la predetta direttiva si individuava come dovessero ritenersi idonee "tutte le forme individuate dalla legge che consentano di far emergere esplicitamente e direttamente la volontà del defunto, quali, ad esempio, le disposizioni testamentarie, le dichiarazioni autografe, dichiarazioni sottoscritte esplicitamente a tal fine …, o altre forme di manifestazione di volontà ritualmente rese di fronte a pubblici ufficiali", ed in sostanza ammettendosi, in analogia alle forme di prova della volontà alla cremazione, anche il ricorso a dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà considerando la manifestazione di volontà del defunto, un fatto rappresentabile avendone la conoscenza i familiari (art. 47, commi 1 e 2 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif.).
Questa estensione, in via analogica, delle procedure di rappresentazione della volontà del defunto alla dispersione delle ceneri, risultava, per altro, in quella direttiva, limitata alla previsione che la dichiarazione di rappresentazione di tale fatto (la volontà alla dispersione delle ceneri) vedesse la legittimazione del coniuge o, mancando questi, dei parenti (congiunti) di 1° grado.
Anche se in materia di volontà alla cremazione la direttiva si cui alla D.G.R. n. 10 del 10gennaio 2005, non specificava più di tanto (almeno sullo specifico aspetto), facendo semmai rinvio alle disposizioni dell'art. 79 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, appariva evidente come si dovesse tenere conto altresì, ad integrazione del citato art. 79, anche della circolare telegrafica del Ministero dell'Interno n. 37 del 1° settembre 2004, che ammetteva come, accanto all'autonoma manifestazione di volontà alla cremazione, potesse farsi ricorso ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale i familiari legittimari "riferiscono semplicemente un desiderio del defunto in merito alla cremazione della salma". E' noto come tale circolare sia stata emanata, interpellata la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio per l'attività normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure, in funzione, anche, di consentire di superare la necessità di un'autenticazione, formale, della sottoscrizione sulla dichiarazione medesima, consentendo l'applicazione il disposto dell'art. 38, comma 3, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif., cioè il ricorso alle modalità semplificate, consistenti o a) nell'apposizione della sottoscrizione avanti al dipendente addetto o, in alternativa, b) nella allegazione alla dichiarazione di fotocopia di un documento d'identità del sottoscrittore, valido (anche se tale rinvio non è del tutto coerente con la previsione della direttiva per cui la sottoscrizione debba essere appositamente autenticata, dato che, laddove le argomentazioni della sopra citata circolare telegrafica ministeriale fossero state integralmente considerate, avrebbe consentito di superare il ricorso sia alla dichiarazione ritualmente resa di fronte a pubblici ufficiali sia alla sua apposita autenticazione, formalità di procedimento sostituite dalle procedure previste dall'art. 38, comma 3 del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif.).
In ogni caso, la previsione dell'individuazione della legittimazione al "riferire da parte dei congiunti che il defunto aveva manifestato verbalmente in vita la volontà di dispersione delle proprie ceneri", stante quella limitazione soggettiva, si è rilevata scarsamente funzionale, specie nei casi, non rari, di defunti per i quali non vi siano né coniuge, né parenti di 1° grado.
Conseguentemente con la D.G.R. n. 1622 del 13 ottobre 2008, la regione Emilia-Romagna ha ritenuto di dover intervenire nuovamente in materia, considerando, anche per i procedimenti di autorizzazione alla dispersione delle ceneri, la sussistenza di una legittimazione a dichiarazione avente tale contenuto maggiormente estesa, con la conseguenza che, dopo questa modifica risultano esserne legittimati, nell'ordine: il coniuge o, in difetto del coniuge, i parenti nel grado più prossimo, in relazione al grado, costituente fattore di prevalenza.