ALLEGATO 2
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - LEGGE REGIONALE 13 OTTOBRE 2008, N. 11 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DESTINAZIONE DELLE CENERI DA CREMAZIONE" (IN BUR 15 OTTOBRE. 2008, N. 42) - NOTE

La legge regionale si prefigge di regolare l'affidamento e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, non senza tautologie come la previsione del rispetto dei principi della normativa vigente, in termini di salvaguardia delle convinzioni personali e della dignità, nonché di una corretta informazione.
L'autorizzazione all'affidamento delle ceneri è attribuita al comune e, conseguentemente, rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 107, comma 3, lett. f) del testo unico di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., applicabile nella regione, a statuto speciale, in tutte le sue parti su cui la regione stessa non abbia ritenuto, con legge regionale, di introdurre modifiche od adeguamenti.
Per l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri si ricorre all'individuazione, in termini generici, della competenza in capo al soggetto competente individuato dalla normativa vigente e, in relazione anche alla generale "norma di chiusura" dell'art. 14, si dovrebbe fare rinvio alle disposizioni della L. 30 marzo 2001, n. 130 ed, in particolare, del suo art. 3 (senza affrontare la questione di quanto tale disposizione sia attuabile o meno, in difetto delle modifiche regolamentari presupposte, con rinvio, da esso, aspetto questo non di poco conto) che, per altro implicitamente, porterebbe all'individuazione della competenza al rilascio dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri in capo alla figura dell'Ufficiale dello stato civile. Con molta probabilità la differenziazione soggettiva attorno alla competenza delle due autorizzazioni (all'affidamento delle ceneri e alla dispersione delle stesse) trova origine nel fatto che la regione possa avere colto come non rientrasse nelle proprie competenze, in relazione all'art. 117, comma 1, lett. i) Cost., un'attribuzione di competenze in capo all'Ufficiale dello stato civile, aspetto per altro preso in considerazione in materia di espressione di volontà, prevedendosi che la volontà del defunto per la cremazione e la dispersione delle ceneri (nonché sul luogo dove deva avvenire la dispersione e l'individuazione del soggetto incaricato di eseguirla) sia resa, oltre che nella forma testamentaria, con dichiarazione resa al comune di residenza.
Pur in assenza, esplicita, della competenza, dal punto di vista territoriale, rilevante il fatto che l'autorizzazione all'affidamento sia oggetto di comunicazione al comune in cui la custodia dell'urna conseguente ad esso, mentre l'autorizzazione alla dispersione di comunicazione al comune di ultima residenza del defunto (cioè dell'ultima residenza in vita) che, anche per altre previsioni successive, diventa destinatario di una serie di registrazioni.
Se l'aspetto della manifestazione di volontà attraverso testamento non presenta particolari problemi (salvo quando di seguito), dalla disposizione emerge come la dichiarazione di volontà all'affidamento, che può comprendere l'individuazione della persona affidataria se sia diversa da un familiare, così come la manifestazione di volontà alla dispersione delle ceneri (includente anche l'individuazione del luogo in cui debba avvenire), possa essere resa anche al comune di residenza , rilevandosi, per altro, come la prima (istituto dell'affidamento) spetti, oltre che al defunto, anche ai familiari (adottando il criterio della maggioranza in caso di loro pluralità) mentre per la secondo (istituto della dispersione delle ceneri) veda la titolarità esclusiva in capo al defunto.
Vi è una deroga a questi principi per il caso degli iscritti a So.Crem., purché la dichiarazione dell'iscritto contenga sostanzialmente questi elementi.
Dal momento che il comune, quale ne sia l'organo, che rilascia le autorizzazioni all'affidamento o alla dispersione possono appartenere a comuni differenti rispetto a quello in cui debba aversi la custodia dell'urna cineraria o avvenire la dispersione delle ceneri, è prevista la comunicazione dell'autorizzazione a questo ultimo comune (ove entrambi i comuni appartengano alla regione Friuli-Venezia Giulia (per l'elementare principio per il quale le norme di una regione non hanno effetti al di fuori del territorio regionale).
Data la previsione della dichiarazione di volontà concernente l'affidamento oppure la dispersione delle ceneri è prevista presso il comune di residenza, è prevista l'istituzione di un apposito registro destinato ad accogliere le annotazioni (rectius: registrazioni) delle persone che si sono avvalse dei due istituti. Nel complesso sembrerebbe che non vi siano molti spazi per ammettere che la volontà alla cremazione sia espressa dai familiari e analogamente la volontà alla dispersione, mentre ai familiari è riconosciuta titolarità in relazione all'affidamento e custodia dell'urna, oltreché in materia di disposizione di salme già precedentemente inumate o tumulate.
La dotazione di tale apposito registro presenta anche elementi di criticità nell'ipotesi della volontà espressa nella forma testamentaria, dato che tale volontà sarebbe conoscibile solo nel caso di testamento per atto di notaio pubblico (nel caso di testamento per atto di notaio segreto o di testamento olografo, si rende necessaria la pubblicazione, post mortem, del testamento; art.620, comma 5 c.c.), oppure nel caso di persone iscritte a So.Crem., ma, va osservato, come per tali fattispecie non sia prevista alcuna registrazione (pur ammettendosi che possa avvenire per mera diligenza della persona a ciò interessata). Oltretutto, va rilevato come il decesso possa avvenire, frequentemente, in comune diverso da quello di residenza, sorge la questione se da tale registro possano trarsi "certificazioni" (rientranti nell'ambito dell'art. 107, comma 3, lett. h) D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.) e quale ne sia l'ambito di efficacia, sempre all'interno del territorio regionale. In ogni caso, tali "certificazioni" rientrano nell'ambito dell'art. 1 Tariffa, Parte I, allegato A) al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e succ. modif.
La consegna dell'urna, tanto quando vi sia la destinazione all'affidamento (che costituisce una modalità di conservazione, dove l'affidamento altro non è se non il suo momento iniziale) o alla dispersione delle ceneri prevede la sottoscrizione di un documento, destinato ad essere conservato, in copia, preso l'impianto di cremazione e in altra copia presso il comune di decesso: da ciò si dovrebbe dedurre che la competenza, dal punto di vista territoriale, del rilascio delle rispettive autorizzazioni sia individuabile negli organi del comune di decesso.
L'originale del documento di consegna costituisce, altresì, titolo al trasporto delle ceneri e, va ritenuto, anche nell'ipotesi di successivi trasferimenti dell'urna cineraria, il ché comporta una sua diligente conservazione, in particolare nel caso dell'affidamento familiare dell'urna cineraria.

Per quanto attiene ai luoghi in cui la dispersione delle ceneri è consentita, la norma regionale riprende, nella sostanza, le previsioni in proposito presenti nell'art. 3 L. 30 marzo 2001, n. 130, anche con la definizione di alcuni aspetti specifici, come, ad esempio, le distanze da insediamenti abitativi.

In materia di conservazione dell'urna cineraria a seguito di affidamento vengono poste delle prescrizioni, a chi ne abbia la custodia, che richiamano, in parte, l'art. 343, comma 2 del T.U.LL.SS., pur non prevedendosi espressamente la disponibilità di un "sepolcro privato", a condizione che le modalità di conservazione siano tali da garantire da ogni forma di profanazione (tra cui rientra anche lo sversamento, magari accidentale).

E' previsto che il comune di ultima residenza (che ben potrebbe essere diverso da quello a cui sia stata resa la manifestazione di volontà in vita, quando vi sia, nel frattempo, mutamento nella dimora abituale) annoti in apposito registro l'affidamento (incluso il luogo in cui l'urna cineraria è conservata) ed il luogo di conservazione, con l'obbligo per l'affidatario della comunicazione nel caso di trasferimento dell'urna in altro comune, comunicazione da darsi sia al comune di ultima residenza sia a quello di nuova destinazione.
Obiettivamente, sarebbe stato auspicabile che tali registrazioni fossero state attribuite alla competenza del comune in cui sia conservata l'urna cineraria, ben potendosi essere differenza tra comune di conservazione della stessa e ultimo comune di residenza del defunto, in quanto ciò avrebbe favorito ogni attività di verifica e di controllo. La previsione presenta l'ulteriore aspetto di criticità nell'ipotesi che il trasferimento dell'urna avvenga in comune di altra regione.
E' ammessa la rinuncia alla conservazione dell'urna (c.d. affidamento), caso nel quale spetta al custode-affidatario il conferimento in cimitero, opportunamente lasciando a questi anche la scelta del cimitero cui conferire l'urna.
Nell'ipotesi di decesso del custode-affidatario dell'urna, chi la rinvenga ha l'obbligo della sua consegna al cimitero e, in conseguenza, alla comunicazione, da parte del comune, al comune di ultima residenza del defunto (in quanto questo ultimo conserva l'apposito registro degli affidatari dell'urna cineraria).

E' ammessa la cremazione dei resti mortali (quali definiti dall'art. 3, comma 1, lett. b) df.P.R. 15 luglio 2003, n. 254) se vi sia l'assenso, o la richiesta, dei familiari (ricorrendo, per questo, al criterio della maggioranza anziché della totalità). Va osservato come i due termini (assenso / richiesta) abbiano portate tra loro molto differenziate, ma altresì come l'art. 3, lett. g) L. 30 marzo 2001, n. 130 richiami il solo "assenso" e con modalità tali da dargli un contenuto di non opposizione.
In tale caso, cioè solo per le ceneri da cremazione di resti mortali, si prende in considerazione la possibilità che vi siano più soggetti potenzialmente affidatari, ipotesi per la quale è previsto, comunque, l'affidamento ad uno solo di essi, individuato - a maggioranza - con atto scritto reso al comune (che, alla luce dell'art. 3, comma 5 d.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, è individuabile nel comune di esumazione od estumulazione). Si osserva come la potenziale pluralità di familiari affidatari possa sussistere, e spesso sussiste, anche nel caso di cremazione di cadavere, senza che tale ipotesi sia regolata.

E' consentito l'uso di feretri o altri involucri "ecologici" allo scopo di ridurre l'emissione di inquinanti ed i tempi di combustione (rectius: cremazione), aspetto che, senza entrare nel merito della fondatezza o delle caratteristiche di eco-compatibilità, apre la strada ad una differenziazione, anche se limitata alla pratica funeraria della cremazione, nell'impiego dei cofani mortuari.
E' prescritta l'adozione di misure che assicurino la c.d. "tracciabilità" delle ceneri, al fine di assicurare l'individuazione ed individuabilità delle ceneri come quelle derivanti dalla cremazione del defunto.

Anche la regione Friuli-Venezia Giulia ha preso in considerazione il c.d. senso comunitario della morte, prevedendo la facoltà (ché di facoltà si tratta, nella specie) di realizzazione nel cimitero di forme di "memoria", le quali, ovviamente, non possono che essere a titolo oneroso per i richiedenti.

E' attribuita ai comuni la promozione di strutture del commiato, le quali possono essere realizzate sia da soggetti pubblici, sia da privati, fermo restando la generalizzazione della loro accessibilità.

L'amministrazione regionale, sentito il Consiglio delle Autonomie Locali, si assume l'incombenza di predisporre uno schema di regolamento (forse, di regolamento-tipo) comunale per l'attuazione delle disposizioni della legge regionale, se ed in quanto necessario. Va osservato che, per molti aspetti, si tratta di un ambito che, al di là degli aspetti di ausilio, verrebbe ad incidere sulla potestà regolamentare, esclusiva, dei comuni, derivante dall'art. 117, comma 6, terzo periodo, Cost., in ché si riverbera anche sui termini (8 mesi per i comuni, mentre non è previsto termine per l'attività della regione nella predisposizione dello schema di regolamento) per i comuni per l'adozione dei propri regolamenti comunali attuativi.

Le infrazioni alle disposizioni in materia di luoghi per la dispersione delle ceneri e di conservazione delle urne cinerarie affidate, nonché sulle caratteristiche dei feretri e sulla "tracciabilità" delle ceneri sono sanzionate, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato (il ché comporta l'eventuale concorrenza di entrambe le fattispecie sanzionatorie), con la sanmzione amministrativa pecuniaria dal minimo di 1.000 ad un massimo di 3.000 euro.

La regione si attribuisce un anno di tempo per la predisposizione di un piano regionale di coordinamento degli impianti di cremazione nella regione, aspetto che, di fatto, costituisce un auto-differimento di quanto previsto dall'art. 6, comma 1 L. 30 marzo 2001, n. 130, obbligo largamente, se non generalmente, disatteso.

In materia di informazione ai cittadini, si riproduce, attenuandone la portata, la disposizione già vigente, dal 3 maggio 2001, dell'art. 7 L. 30 marzo 2001, n. 130.

Le norme della legge regionale sono applicabili anche alle ceneri (rectius: urne cinerarie) già collocate nei cimiteri, in particolare per il ricorso all'affidamento ai familiari o alla dispersione. Per quanto non previsto dalla legge regionale medesima, vi è un rinvio, generico, alla normativa nazionale vigente.