ALLEGATO 1
Regione Friuli-Venezia Giulia - Legge regionale 13 ottobre 2008, n. 11 "Disposizioni in materia di destinazione delle ceneri da cremazione" (in BUR 15 ottobre. 2008, n. 42).
Art. 1 (Oggetto e finalità)
1. La presente legge disciplina l'affidamento delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti e la loro eventuale dispersione, nel rispetto dei principi sanciti dalla normativa statale vigente.
2. La presente legge intende salvaguardare la libera scelta della cremazione, rispettando la dignità di ogni persona, le sue diverse convinzioni religiose e culturali, nonché il diritto a una corretta e adeguata informazione.
Art. 2 (Affidamento e dispersione delle ceneri)
1. L'affidamento delle ceneri è autorizzato dal Comune. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dal soggetto competente individuato dalla normativa statale vigente.
2. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri e, se diverso, al Comune di ultima residenza del defunto.
3. La volontà del defunto per l'affidamento delle proprie ceneri e l'indicazione della persona affidataria, anche diversa dal familiare, sono manifestate mediante disposizione testamentaria o dichiarazione al Comune di residenza o decesso resa dal defunto o dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
4. La volontà del defunto per la dispersione delle proprie ceneri, nonché il luogo di dispersione e il soggetto incaricato della dispersione medesima sono manifestate mediante disposizione testamentaria o dichiarazione resa dallo stesso al Comune di residenza.
5. Per coloro che al momento della morte risultano iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, per l'affidamento e la dispersione delle ceneri è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, da cui risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, la persona affidataria, anche diversa dal familiare, o il soggetto incaricato della dispersione, nonché il luogo di dispersione. La dichiarazione è convalidata dal legale rappresentante dell'associazione.
6. I Comuni si dotano di un apposito registro in cui sono annotati coloro che hanno espresso la volontà alla cremazione e all'affidamento o alla dispersione delle proprie ceneri.
7. Ai fini dell'affidamento e della dispersione, l'urna contenente le ceneri del defunto è consegnata all'avente diritto previa sottoscrizione di un documento, in cui lo stesso dichiara la destinazione dell'urna o delle ceneri. Il documento è conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso e costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.
8. La dispersione delle ceneri è eseguita dal soggetto individuato dal defunto. In assenza di sue disposizioni, provvede:
a) il coniuge o, in mancanza di questi, il parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile; in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, provvede il parente individuato dalla maggioranza assoluta di essi;
b) l'esecutore testamentario;
c) il rappresentante legale di associazione riconosciuta, cui il defunto risultava iscritto, che abbia tra i fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati.
9. In mancanza dei soggetti di cui al comma 8, provvede alla dispersione il personale individuato dal Comune.
Art. 3 (Luoghi di dispersione delle ceneri)
1. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto:
a) in aree appositamente destinate all'interno dei cimiteri, individuate dai Comuni;
b) in natura;
c) in aree private.
2. La dispersione in natura è consentita a distanza non inferiore a duecento metri da insediamenti abitativi. La dispersione in mare, nei fiumi e nei laghi è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.
3. La dispersione in aree private è eseguita all'aperto, con il consenso dei proprietari, a distanza non inferiore a duecento metri da insediamenti abitativi, e non può comunque dare luogo ad attività avente fini di lucro.
4. La dispersione delle ceneri in ogni caso è vietata nei centri abitati, come definiti dalla normativa vigente.
5. La dispersione delle ceneri può essere eseguita anche in comune diverso da quello di decesso.
6. In mancanza di indicazione del luogo di dispersione delle ceneri, la scelta è operata dal coniuge o, in mancanza di questi, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. Qualora al Comune non pervenga alcuna indicazione, decorsi novanta giorni dalla cremazione, le ceneri sono disperse nel cinerario comune.
Art. 4 (Modalità di conservazione delle urne affidate)
1. L'urna affidata all'avente diritto deve essere sigillata e conservata in modo da permettere l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e del Comune di sua ultima residenza.
2. L'affidatario ha l'obbligo di custodire l'urna con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da garantirne la sicurezza da ogni forma di profanazione.
3. Il Comune di ultima residenza del defunto annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario dell'urna e del defunto, nonché il luogo di conservazione delle ceneri. In caso di trasferimento dell'urna in altro comune, l'affidatario è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Comune di ultima residenza del defunto e al Comune di nuova destinazione dell'urna.
4. In caso di rinuncia all'affidamento, l'urna viene consegnata e conservata presso il cimitero comunale ovvero il cimitero scelto dall'affidatario, il quale assume gli eventuali oneri derivanti dalla conservazione.
5. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga l'urna è tenuto a consegnarla al cimitero comunale.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, il competente ufficio comunale provvede a dare notizia della destinazione dell'urna al Comune di ultima residenza del defunto.
Art. 5 (Cremazione delle salme inumate e tumulate)
1. Decorsi i termini di legge, è consentita la cremazione delle salme inumate o tumulate, previo assenso o richiesta al Comune del coniuge o, in mancanza di questi, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.
2. In caso di irreperibilità dei soggetti di cui al comma 1, la cremazione è autorizzata decorsi trenta giorni dalla pubblicazione di specifico avviso nell'albo pretorio del Comune.
3. Le ceneri derivanti dalla cremazione delle salme di cui al comma 1 possono essere conservate dai familiari del defunto, previa autorizzazione del Comune. Qualora, in mancanza del coniuge, concorrano all'affidamento più parenti dello stesso grado, gli stessi, a maggioranza, con dichiarazione resa al Comune, individuano quale di loro assume la custodia dell'urna.
4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Comune dove avviene la custodia delle ceneri e al Comune di ultima residenza del defunto.
5. Per l'affidamento e la conservazione delle ceneri di cui al comma 3 si applicano l'articolo 2, comma 7, e l'articolo 4.
Art. 6 (Caratteristiche dei feretri)
1. Al fine di ridurre l'emissione di inquinanti e i tempi di combustione, è consentito, in caso di cremazione, l'uso di feretri o altri involucri ecologici, fatto salvo in ogni caso il rispetto delle norme vigenti in materia di tutela igienico-sanitaria.
2. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili da rinvenire a cremazione finita, in modo da certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.
Art. 7 (Senso comunitario della morte)
1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria all'affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, può essere realizzata nel cimitero scelto dal defunto o dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 8, lettere a), b) e c), apposita targa, individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto. I relativi oneri sono posti a carico dei richiedenti.
Art. 8 (Strutture per il commiato)
1. I Comuni, anche in forma associata, promuovono la realizzazione di strutture nell'ambito delle quali possono tenersi cerimonie per il commiato.
2. Le strutture per il commiato sono realizzate in conformità alla normativa vigente da soggetti pubblici o privati e sono fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso, anche al di fuori del comune di decesso o residenza.
Art. 9 (Regolamenti comunali)
1. L'Amministrazione regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, predispone uno schema di regolamento per l'attuazione, ove necessario, delle disposizioni della presente legge.
2. Entro sei mesi dalla predisposizione dello schema di regolamento di cui al comma 1, i Comuni adottano le conseguenti modifiche alla normativa comunale in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri.
Art. 10 (Sanzioni amministrative)
1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 6, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 3.000 euro.
2. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dai Comuni che ne introitano i relativi proventi.
Art. 11 (Piano regionale di coordinamento)
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione adotta un piano regionale di coordinamento per la realizzazione di crematori da parte dei Comuni, anche in forma associata, tenendo conto della distribuzione della popolazione sul territorio, dell'indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria.
2. Il piano regionale prevede la realizzazione di almeno un impianto in ogni territorio provinciale.
Art. 12 (Informazione sulle pratiche funerarie)
1. La Regione, in cooperazione con le strutture sanitarie presenti sul territorio, i Comuni e loro forme associative, promuove l'informazione sulle diverse pratiche funerarie, anche con riguardo agli aspetti economici.
2. Specifiche informazioni sono dedicate alla cremazione, all'affidamento delle ceneri e alle modalità di dispersione o conservazione delle stesse.
Art. 13 (Applicazione retroattiva)
1. Le ceneri già collocate nei cimiteri alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere affidate o disperse nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dalla presente legge.
Art. 14 (Norma di chiusura)
1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applica la normativa statale vigente.
NOTE
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'articolo 2
- Il testo degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile è il seguente:
Art. 74 (Parentela)
La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite.
Art. 75 (Linee della parentela)
Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra.
Art. 76 (Computo dei gradi)
Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.
Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite.
Art. 77 (Limite della parentela)
La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.
Nota all'articolo 3
- Per il testo degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile, vedi nota all'articolo 2.
Nota all'articolo 5
- Per il testo degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile, vedi nota all'articolo 2.
LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge n. 4
- d'iniziativa dei consiglieri Ciani, Blasoni, Pedicini, Dal Mas, presentato al Consiglio regionale il 4 giugno 2008;
- assegnato alla III Commissione permanente, con parere del Consiglio delle autonomie locali, il 9 giugno 2008;
- parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali il 24 giugno 2008;
- esaminato e approvato dalla III Commissione permanente all'unanimità, con modifiche, nella seduta del 22 luglio 2008, con relazioni dei consiglieri Ciani e Lupieri;
- esaminato e approvato dal Consiglio regionale a maggioranza, con modifiche, nella seduta antimeridiana del 30 settembre 2008;