ALLEGATO 2
Provincia autonoma di Trento, L.P. 20 giugno 2008, n. 7 "Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia CIMITERIALE" - CONSIDERAZIONI
La legge provinciale adottata dal Consiglio provinciale della Provincia autonoma di Trento non interviene unicamente sulla disciplina della cremazione e degli istituti concernenti la disposizione delle ceneri ed urne cinerarie (conservazione, affidamento, dispersione), ma anche in alcune materie cimiteriali.
In particolare:
Manifestazione di volontà scritta per la dispersione e dei familiari per l'affidamento (artt. 5 e 6).
Le competenze autorizzatorie sono individuate nel Comune di decesso per la cremazione e per il trasporto e nel Comune di "destinazione" in caso di dispersione o affidamento (artt.5 e 6).
È presente una previsione concernente il c.d. "senso comunitario della morte" (art. 7), per i casi di affidamento dell'urna cineraria o di dispersione delle ceneri, in termini di facoltà e su istanza dei soggetti legittimati, individuandone la competenza territoriale nel Comune di ultima residenza.
Le cellette cinerarie e ossari nonché l'intero loro manufatto: sono equiparate (e non potrebbe essere diversamente, data la natura e funzione) a sepolture private e tombe di famiglia (art 10). La disposizione ha il pregio di essere esplicita.
Superfici per inumazione in campo comune: nel caso di più cimiteri, può essere assicurata anche in un solo cimitero; è prevista la possibilità di realizzazione dell'impianto di cremazione in un cimitero privo di area di inumazione (art. 11).
Concessioni perpetue: viene riconosciuto che il regime rimane regolato dagli atti e dal regime sussistente al momento del sorgere della concessione con la possibilità di porre a carico dei titolari delle quote annuali a titolo di concorso spese. Il mancato pagamento costituisce motivo di decadenza (art. 12). Si tratta di un criterio, per altro, già presente (art. 4 D.M. 1/7/2002) in termini di recupero delle spese gestionali cimiteriali, anche se, pur essendo criterio di applicazione generale, per più motivazioni, anche di ordine consuetudinario, è - spesso - ignorato e inutilizzato (e poco serve ricordare che tale obliterazione comporta il sorgere di responsabilità patrimoniale).
Attività funerarie (art. 13): va osservato come non si considerino le attività funebri, ma le attività funerarie (comprendenti sia attività funebri, sia cimiteriali, sia strutture ed impianti utilizzandi in fase precedente alla collocazione in cimitero), con un esplicito riconoscimento della loro natura quale servizio pubblico locale a rilevanza sociale. Su questa qualificazione, va osservato come, in materia, sussista competenza esclusiva della Provincia autonoma, che ha come unico limite il diritto dell'Unione europea. Tali attività, di competenza dei Comuni, possono essere assolte anche in forme integrate e, in ogni caso, con esclusione del perseguimento di finalità di profitto il ché è particolarmente interessante in relazione alle attività descritte all'art. 13, comma 1, lett. c) legge provinciale.