ALLEGATO 1
LEGGE PROVINCIALE
20 giugno 2008, n. 7

Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale

INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità
Art. 2 - Autorizzazione alla cremazione
Art. 3 - Consegna e trasporto delle ceneri
Art. 4 - Destinazione delle ceneri
Art. 5 - Dispersione delle ceneri
Art. 6 - Conservazione delle ceneri
Art. 7 - Senso comunitario della morte
Art. 8 - Destinazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei resti mortali e dei resti ossei
Art. 9 - Ossario e cinerario comuni
Art. 10 - Cellette cinerarie e ossarie
Art. 11 - Aree per inumazioni
Art. 12 - Concessioni cimiteriali
Art. 13 - Attività funerarie
Art. 14 - Informazioni ai cittadini

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga
la seguente legge:

Art. 1
Oggetto e finalità

1. Questa legge, nel rispetto della libertà di scelta e delle convinzioni culturali e religiose di ogni individuo, disciplina la dispersione e la conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti e dalla cremazione dei resti mortali e dei resti ossei, secondo i principi stabiliti dalla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e di-spersione delle ceneri). Per quanto non espressamente disciplinato da questa legge si applica il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), ferme restando le competenze dei comuni in materia.

Art. 2
Autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficio competente del comune dove è avvenuto il decesso, previa acquisizione di un certificato in carta libera del medico curante o medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di una morte dovuta a reato, oppure del nulla osta dell'autorità giudiziaria. L'autorizzazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, secondo quanto previsto dalla normativa statale. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), n. 3), della legge n. 130 del 2001, in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, si fa riferimento alla volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossi-mo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza.

Art. 3
Consegna e trasporto delle ceneri

1. Le ceneri sono consegnate ai soggetti individuati nella manifestazione di volontà del defunto. In mancanza di manifestazione di volontà le ceneri sono consegnate ai soggetti indicati nell'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 3) e 4), della legge n. 130 del 2001, con le modalità previste dall'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990.
2. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali previste per il trasporto delle salme, salva diversa indicazione dell'autorità sanitaria. Il comune che autorizza il trasporto è tenuto a comunicarlo al comune di destinazione per le necessarie registrazioni.

Art. 4
Destinazione delle ceneri

1. La diretta relazione tra le ceneri e la salma è assicurata dall'apposizione sulla bara, prima della cremazione, dei dati identificativi del defunto.
2. Le ceneri derivanti da cremazione possono essere:
a) disperse, con le modalità indicate nell'articolo 5;
b) conservate in un'urna sigillata, che è alternativamente:
1) tumulata in cimitero;
2) interrata in cimitero;
3) oggetto di affidamento.

Art. 5
Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è consentita esclusivamente previa espressa manifestazione di volontà del defunto, risultante dal testamento o da un'altra dichiarazione scritta. L'autorizzazione alla dispersione è rilasciata dal comune dove è prevista la dispersione.
2. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti individuati nella manifestazione di volontà scritta del defunto. Se la manifestazione di volontà non indica il soggetto incaricato, le ceneri sono disperse, nell'ordine:
a) dal coniuge;
b) da un altro familiare o da un altro soggetto avente diritto in base alla normativa statale;
c) dall'esecutore testamentario o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune.
3. La dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri è consentita nei seguenti luoghi:
a) nel cinerario comune previsto dall'articolo 9;
b) in un'area verde appositamente destinata.
4. La dispersione delle ceneri al di fuori dei cimiteri non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro ed è consentita, a una distanza di oltre duecento metri da qualunque insediamento abitativo, nei seguenti luoghi:
a) in natura, nei laghi, nei torrenti e nei fiumi, nei tratti liberi da manufatti;
b) in aree private, con l'assenso del proprietario o, ove presente, del soggetto titolare del diritto di utilizzazione del bene.
5. La dispersione delle ceneri è vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

Art. 6
Conservazione delle ceneri

1. Le ceneri sono conservate, nell'urna sigillata, dai soggetti individuati nella manifestazione di volontà del defunto. In mancanza di manifestazione di volontà le ceneri sono conservate dai soggetti indicati all'articolo 5, comma 2, lettere a) e b), nonché dall'esecutore testamentario.
2. I soggetti che conservano le ceneri possono disporre dell'urna, nel rispetto della volontà del defunto, con le modalità previste dall'articolo 4, comma 2, lettera b).
3. L'urna sigillata è conservata in modo da consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto.
4. In caso di affidamento a un familiare o convivente la circostanza è annotata in un apposito registro, presso il comune dove sono conservate le ceneri, che riporta le generalità del soggetto affidatario e quelle del defunto. Se l'affidatario o i suoi eredi, per qualsiasi motivo, rinunciano all'affidamento dell'urna contenente le ceneri, esse sono conferite, per la conservazione, in un cimitero scelto dagli aventi titolo o, decorsi dieci anni dall'affidamento, anche per la dispersione nel cinerario comune previsto dall'articolo 9, previa autorizzazione comunale al trasporto. Il recesso dall'affidamento è anno-tato nel registro.
5. Se le ceneri in affidamento sono conservate in un comune diverso da quello dove è avvenuto il decesso, quest'ultimo comune autorizza il trasporto al comune di destinazione, che formalizza l'affidamento a un familiare o convivente.

Art. 7
Senso comunitario della morte

1. Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di affidamento a un familiare o convivente o di dispersione delle ceneri, i dati anagrafici del defunto possono figurare su un'apposita targa, individuale o collettiva, all'interno di un cimitero del comune di ultima residenza del defunto. La richiesta di apposizione della targa può essere effettuata dai soggetti indicati all'articolo 5, comma 2, lettere a) e b), nonché dall'esecutore testamentario.

Art. 8
Destinazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei resti mortali e dei resti ossei

1. Con regolamento comunale può essere disciplinata l'autorizzazione alla cremazione dei resti mortali e dei resti ossei di salme interrate da almeno dieci anni e di salme tumulate da almeno venti anni, previo assenso dei soggetti individuati dall'articolo 3 della legge n. 130 del 2001 o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione di un avvi-so nell'albo pretorio del comune. Le ceneri non richieste sono disperse nel cinerario comune previsto dall'articolo 9.

Art. 9
Ossario e cinerario comuni

1. In almeno un cimitero del comune sono presenti un ossario e un cinerario comuni per la conservazione:
a) di ossa provenienti dalle esumazioni o estumulazioni;
b) di ceneri provenienti dalla cremazione di cadaveri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di parti anatomiche riconoscibili e ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o gli aventi diritto secondo la normativa statale non hanno provveduto a un'altra destinazione.
2. L'ossario e il cinerario comuni sono costituiti da un manufatto, anche unico, costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri o le ossa, introdotte in maniera indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico.
3. Periodicamente, per consentire nuove immissioni, le ossa contenute nell'ossario comune sono calcinate in crematorio; le ceneri risultanti sono disperse nel cinerario comune.

Art. 10
Cellette cinerarie e ossarie

1. Ai fini della disciplina cimiteriale le cellette cinerarie e l'intero manufatto che le contiene sono equiparate a sepolture private o a tombe di famiglia.
2. I regolamenti comunali di polizia mortuaria definiscono i requisiti tecnico-costruttivi delle cellette cinerarie e ossarie, nonché del manufatto che le contiene.

Art. 11
Aree per inumazioni

1. Nella redazione del piano cimiteriale è prevista un'area per l'inumazione, in un campo comune di superficie minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore alle sepolture dello stesso tipo effettuate nel periodo di rotazione degli ultimi dieci anni, incrementate del 50 per cento. Se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio il numero minimo di fosse è calcolato proporzionalmente.
2. Nel caso di comuni con due o più cimiteri l'area destinata all'inumazione in campo comune può essere garantita in un solo cimitero, ferma restando la superficie minima calcolata ai sensi del comma 1. In tal caso il comune può realizzare un impianto di cremazione in un cimitero anche se privo di un'area per l'inumazione.

Art. 12
Concessioni cimiteriali

1. Le concessioni cimiteriali relative alle sepolture private sono rilasciate a tempo determinato, per un periodo non eccedente i novantanove anni, salvo rinnovo. I comuni stabiliscono, in relazione alle varie tipologie di sepoltura, le durate e le relative tariffe.
2. Le concessioni perpetue rilasciate prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803 (Regolamento di polizia mortuaria), conservano tale regime giuridico, fatta salva la possibilità di dichiarare la decadenza se è accertata l'estinzione della famiglia, secondo modalità stabilite dal comune.
3. I comuni possono porre a carico dei titolari di concessioni perpetue, a titolo di concorso spese, delle quote annuali, calcolate sulla base delle spese complessive sostenute dai comuni per la manutenzione, la pulizia e l'illuminazione dei cimiteri. Il mancato pagamento delle quote costituisce motivo di decadenza della concessione.

Art. 13
Attività funerarie

1. I comuni possono svolgere, quale servizio pubblico locale a rilevanza sociale:
a) la gestione dei cimiteri e delle operazioni cimiteriali, quali sepolture, tumulazioni, cremazioni, esumazioni;
b) la gestione di obitori e di camere mortuarie;
c) l'espletamento di attività funerarie, che consistono nella cura delle pratiche inerenti il decesso, i trasporti funerari e la cessione di casse e di altri articoli funerari.
2. Le attività previste dal comma 1 possono essere svolte anche in forma integrata. Per queste attività i comuni possono prevedere politiche tariffarie differenziate anche in relazione alle condizioni economiche degli interessati; è escluso il perseguimento di finalità di profitto, ferma restando comunque la possibilità per l'ente locale di gestire il servizio mediante un'azienda speciale.

Art. 14
Informazioni ai cittadini

1. I comuni e la Provincia promuovono l'informazione ai cittadini residenti nel proprio territorio sulle diverse attività funerarie, anche con riguardo agli aspetti economici.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 20 giugno 2008

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Lorenzo Dellai

NOTE ESPLICATIVE

I servizi del Consiglio provinciale - in collaborazione coi servizi della Giunta - hanno scritto le note che seguono la legge e l'indice che precede la legge per facilitare la lettura del testo. Le note e l'indice non incidono sul valore e sull'efficacia della legge annotata e degli atti trascritti.

Nota all'articolo 2

- L'articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130, dispone:
"Art. 3
Modifiche al regolamento di polizia mortuaria, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del ministro della sanità, sentiti il ministro dell'interno e il ministro della giustizia, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, si provvede alla modifica del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del presidente della repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sulla base dei seguenti principi:
a) l'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
b) l'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:
1) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
2) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;
4) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;

c) la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti;
d) la dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b), numero 2), cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune;
e) fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari;
f) il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria;
g) l'ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni;
h) obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di dieci anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per eventuali indagini per causa di giustizia;
i) predisposizione di sale attigue ai crematori per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato."

- Gli articolo 74, 75, 76 e 77 del codice civile dispongono:

"74.
Parentela

La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite.

75.
Linee della parentela

Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra.

76.
Computo dei gradi

Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.
Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite.

77.
Limite della parentela

La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati."

Nota all'articolo 3

- Per l'articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130, si veda la nota all'articolo 2.

- L'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, dispone:

"Art. 81

1. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile.
2. Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri."

Nota all'articolo 5

- L'alinea e il numero 8) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dispongono:

"Art. 3 Definizioni stradali e di traffico

1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati:
8) centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada."

Nota all'articolo 8

- Per l'articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130, si veda la nota all'articolo 2.