ALLEGATO 2

D.M. Salute 11 aprile 2008
"Aggiornamento del decreto 22 agosto 1994, n. 582 relativo al: 'Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte'."
PORTATA DEL REGOLAMENTO

Il regolamento è previsto dall'art. 2 della L. 23 dicembre 1993, n. 578 ed era, in precedenza, stato adottato con il D.M. 22 agosto 1994, n. 582. Con il presente D.M. 11 aprile 2008 si procede ad un aggiornamento di questo.
L'ambito di applicazione riguarda l'espianto prelievo di organi e di tessuti ai fini di trapianto terapeutico, oggi regolato dalla L. 1° aprile 1999, n. 91, ma precedentemente dalla L. 2 dicembre 1975, n. 644.
Apparentemente le indicazioni del Regolamento si pongono in contrasto con talune disposizioni del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, sia per quanto riguarda la competenza al rilascio del certificato necroscopico di cui all'art. 4, sia per quanto riguarda il periodo di osservazione dei cadaveri. Per altro, l'art. 8 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 prevede che siano "... fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni". Il D.M. 11 aprile 2008, così come il suo "predecessore" D.M. 22 agosto 1994, n. 582, è un "regolamento speciale" per le situazioni di cui alle Legge 29 dicembre 1993, n. 578 e 1° aprile 1999, n. 91. Il riferimento alla L. 2 dicembre 1975, n. 644 si motiva con la data di emanazione del Regolamento di polizia mortuaria (1990), che regolava, prima, la materia e che è stata abrogata dall'art. 27 L. 1° aprile 1999, n. 91 che ha regolato (più o meno) ex novo la materia.
Pertanto, la salvaguardia alle norme sul prelievo di organi e tessuti ai fini di trapianto terapeutico, qualificando queste ultime come "norme speciali", rende compatibile il tutto.
Andrebbe, oltretutto, osservato come la L. 29 dicembre 1993, n. 578 sia norma di rango primario, anche per la definizione di morte, e come tale prevalente (oltre che per esserne successiva) sul D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, che è norma di rango secondario.
Data la specificità dell'ambito applicativo, le indicazioni del D.M. 11 aprile 2008 trovano applicazione esclusiva nel contesto per cui sono state emanate e non hanno minimamente portata generale o modificatrice delle disposizioni del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
Va osservato come il D.M. 11 aprile 2008, faccia riferimento a talune disposizioni del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, in particolare al suo art. 141, norme che sono state abrogate, dal 30 marzo 2001, dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, con la conseguenza che questi riferimenti vanno riferiti alle disposizioni attualmente vigenti (cioè all'art. 74 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.