ALLEGATO 2
L'art. 6 della L.R. (Liguria) 4 luglio 2007, n. 24 prevedeva che, entro 180 giorni, la Giunta regionale adottasse uno specifico regolamento volto ad assicurare l'applicazione coordinate ed uniforme sul territorio regionale della legge, prevedendo, altresì, che i comuni adeguino - entro 60 giorni dall'approvazione del predetto regolamento regionale - i propri regolamenti di polizia mortuaria.
L'art. 2 del regolamento estende la possibilità di cremazione anche per quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. a) e b) D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, integrando tale previsione con una previa attestazione dell'ASL quando vi sia stato espianto di stimolatori cardiaci (pace maker).
Al contrario, è inibita la cremazione di salme o di resti mortali che siano portatori di radioattività oltre valore di pericolosità, situazione certificata per le salme dal medico necroscopico e per i resti mortali da medico delegato dall'ASL, aspetto che pone l'esigenza della disponibilità, da parte di costoro, della strumentazione a ciò necessaria. Si ritiene che la certificazione sulla non sussistenza della condizione di salma, o resti mortali, di portatore di radioattività oltre il limite di pericolosità possa essere contestuale con la certificazione della fatta visita necroscopica (art. 4 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285).
È prescritta la rimozione di zinco o di altro materiale metallico dall'involucro (che sarebbe stato preferibile definire con il termine suo proprio, normalmente, di "feretro") prima della cremazione, operazione che va attestata dal soggetto che provvede alle operazioni di cremazione (art. 80, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285).
L'art. 2, comma 4 del Regolamento, integrando l'art. 2 legge regionale, prevede che la volontà alla cremazione (tanto del defunto nella forma testamentaria o di adesione ad associazione riconosciuta avente tra i propri fini la cremazione, quanto dei familiari in difetto di una delle forme di manifestazione della volontà precedenti) sia comunicata al comune di loro residenza, il quale provvede a darne comunicazione al comune di decesso, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione. Ciò potrebbe sollevare alcuni elementi di criticità nel caso di pluralità di soggetti, quando residenti in comuni diversi, e, seppure la norma, sembri motivata da ragioni di semplificazione, sembrerebbe escludere che la volontà alla cremazione possa essere comunicata al comune di decesso, nei casi in cui i soggetti legittimati non vi siano residenti. Per altro, proprio per le motivazioni a cui sembra ispirata la disposizione regolamentare, deve ritenersi ammissibile, ove lo ritengano i soggetti a ciò legittimati, che la volontà alla cremazione possa essere anche comunicata direttamente al comune di decesso, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, anche se ciò possa richiedere un'interpretazione non strettamente letterale.
In materia di affidamento delle ceneri, l'art. 3 attribuisce ai comuni l'istituzione di un registro delle ceneri affidate e disperse, precedendo altresì uno specifico verbale di affidamento, indicandone gli elementi contenutistici, da redire in triplice esemplare (uno per il comune di decesso, uno per il crematorio, una per l'affidatario); dal momento che la legge regionale non è esplicita sul fatto che l'affidamento sia di competenza del comune di decesso (cui si dovrebbe pervenire in via interpretativa), per altro obliterano il principio per cui l'affidamento dovrebbe competere al comune in cui sia prevista la conservazione dell'urna, si evidenzia come rimanga indefinita l'individuazione del comune titolare della funzione di tenuta dei registri, tanto più che, se andasse, come dovrebbe, individuata tale competenza nel comune di conservazione dell'urna a seguito dell'affidamento, ben potrebbero essere utilizzati, a tale scopo, i registri di cui all'art. 52 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Nell'ipotesi che, sempre in via interpretativa, venga a prevalere l'ipotesi che l'affidamento sia disposto dal comune di decesso, si avrebbe la conseguenza che il comune dove abbia luogo la conservazione dell'urna a seguito dell'affidamento non avvede informazioni su tale conservazione, informazione necessaria, o quanto meno utile, per il caso di trasferimento della residenza o di cambiamento di allocazione dell'urna (comma 4). Non si formulano considerazioni sul comma 3, tanto più che il domicilio (la cui definizione è data dall'art. 43, comma 1 C.C.) non ha, né può avere, per sua stessa natura, alcuna registrazione amministrativa, con la conseguenza che esso è difficilmente determinabile a priori.
In caso di recesso dall'affidamento l'affidatario, od i suoi eredi, possono richiedere la tumulazione dell'urna in un loculo cinerario oppure in inumazione, in tal caso utilizzando urna in materiale non biodegradabile (trattandosi di conservazione), oppure procedere alla dispersione delle ceneri, in conformità alla legge regionale. Si ritiene che l'indicazione della tumulazione in loculo cinerario possa essere interpretata in senso estensivo, nel senso che possa consentirsi la tumulazione dell'urna anche in tumulazione non strettamente e direttamente finalizzate a questo unico fine, in particolare considerando come l'affidatario (ma anche il defunto delle cui ceneri si tratti) potrebbero avere titolo alla tumulazione in altro sepolcro a sistema di tumulazione, dato che un'interpretazione strettamente letterale costituirebbe fattore limitativo.
L'art. 4, in materia di dispersione delle ceneri, prevede che quest'ultima avvenga "in presenza del soggetto incaricato dal comune in cui è effettuata la dispersione", e che essa sia destinata ad essere annotata sui registri appositamente istituiti per le registrazioni degli affidamenti delle urne cinerarie (precedente art. 3, comma 1) indicando i contenuti di tali registrazioni.
È ammessa la dispersione per affondamento o per interramento, casi nei quali (a differenza della conservazione mediante interramento) è previsto l'utilizzo di urna cineraria in materiale biodegradabile. Nel caso di interramento (cioè di dispersione mediante interramento), l'urna va collocata a profondità che rispetti le prescrizioni tecniche stabilite dal regolamento comunale di polizia mortuaria. Dato che i comuni hanno termine 60 giorni per provvedere all'adeguamento dei propri regolamenti comunali di polizia mortuaria, termine non poco ristretto considerando le condizioni di efficacia di tali regolamenti comunali (art. 345 T.U.LL.SS.), deve ritenersi che, nelle more dell'adeguamento del regolamento comunale di polizia mortuaria, possa farsi riferimento ai requisiti di profondità delle fosse di cui all'art. 72, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ferma restando l'onerosità dell'interramento.
La dispersione per affondamento deve avvenire relativamente al largo, ma è in ogni caso inibita nelle zone di rispetto in relazione alle acque superficiali, sotterranee, di falda o di pozzo ad uso umano. Altrettanto, la dispersione delle ceneri non è consentita nei corpi acquei interessati al campionamento ai fini della balneabilità, quando questi campionamenti siano effettuati.
I commi 6 e 7 individuano distanze perimetriche oltre le quali la dispersione delle ceneri è ammessa.
Il comma 5 consente la conservazione dell'urna cineraria presso i cimiteri comunali un un periodo limitato a 6 mesi, decorsi i quali senza che sia intervenuto affidamento o dispersione, le ceneri sono avviate al cinerario comune. Lascia in parte perplessi l'indicazione per cui tale deposito provvisorio sia previsto come gratuito, in quanto si tratta di materia che rientra nell'ambito delle competenze dei comuni, tanto più che la norma regolamentare, cioè di grado secondario, a rigore non potrebbe determinare oneri a carico dei bilanci di altri livelli di governo, salvo il caso che il relativo onere sia assunto a carico del bilancio della regione.
Il regolamento regionale 11 marzo 2008, n. 1 è in vigore dal 28 marzo.