ALLEGATO 1
Regione Friuli-Venezia Giulia - L.R. 23 febbraio 2007, n. 5 "Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio"
(in BUR 28 febbraio 2007, n. 9) - (STRALCIO)

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PARTE II - DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 37 (Recepimento della normativa statale)

1. L'Amministrazione regionale si conforma ai principi generali della legislazione statale in materia edilizia, ferme restando le disposizioni di leggi regionali di settore, con il recepimento delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), e successive modifiche, in particolare, riferite a:
a) sportello unico per l'edilizia;
b) definizione degli interventi edilizi;
c) regime edificatorio e titoli abilitativi edilizi;
d) contributo del costo di costruzione;
e) attività edilizia delle pubbliche amministrazioni e su aree demaniali;
f) attività edilizia libera;
g) controllo e vigilanza sull'attività edilizia e relative sanzioni.
2. La disciplina in materia di installazione degli impianti elettrici ed elettronici, di controllo sull'osservanza delle norme sismiche e sulle opere strutturali è regolamentata dalla legge regionale.

Art. 38 (Regolamento edilizio)
1. I Comuni, in conformità alle disposizioni della presente legge e del regolamento di attuazione, si dotano di un regolamento edilizio.
2. Il regolamento edilizio disciplina, anche in conformità alle altre leggi in materia edilizia e igienico-sanitaria, le attività di costruzione e di trasformazione fisica e funzionale delle opere edilizie.
3. Il regolamento edilizio non può apportare modifiche alla disciplina urbanistica comunale.

Art. 48 (Interventi subordinati a denuncia di inizio attività)
1. In attuazione dell'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, sono subordinati a denuncia di inizio attività in particolare i seguenti interventi:
a) la realizzazione di chioschi per la vendita, somministrazione, lavorazione di beni di consumo;
b) le pertinenze di edifici esistenti non superiori a 30 metri cubi;
c) l'occupazione del suolo mediante deposito di materiali o esposizione di merci a cielo libero;
d) le demolizioni, i reinterri e gli scavi che non interessino la coltivazione di cave e che non siano preordinati alla realizzazione di interventi di rilevanza urbanistica;
e) la realizzazione di cappelle, edicole e monumenti funerari;
f) la realizzazione di manufatti per l'esercizio di servizi pubblici e per l'arredo urbano;
g) il collocamento, la modificazione o la rimozione di stemmi, insegne, targhe, decorazioni e simili;
h) la collocazione di cartelli o affissi pubblicitari, di segnali indicatori, di monumenti;
i) la collocazione di tende relative a locali d'affari ed esercizi pubblici;
j) le linee elettriche con tensione inferiore a 1.000 volt e relative opere accessorie;
k) gli scavi per la posa di condotte sotterranee lungo la viabilità esistente;
l) le opere per il raccordo di nuovi utenti alle reti dei servizi centralizzati esistenti;
m) la realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito dell'installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze degli edifici esistenti;
n) le recinzioni, i muri di cinta e le cancellate;
o) le opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
p) le opere sportive che non creano volumetria;
q) parcheggi di pertinenza dell'unità immobiliare, interrati o seminterrati, realizzati nell'area di pertinenza urbanistica della stessa o in altra area avente la stessa destinazione di zona, purché la distanza non superi il raggio di 500 metri; il legame pertinenziale è definito in un atto unilaterale d'obbligo, da trascrivere nei registri immobiliari;
r) posa di condutture, infrastrutture a rete e impianti finalizzati alla distribuzione locale di servizi di interesse pubblico.

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Art. 52 (Rinvio)
1. Per quanto non disciplinato in materia edilizia dalla presente legge, nonché dal regolamento di attuazione e da leggi regionali, trovano applicazione le disposizioni della legge dello Stato.

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PARTE IV - POTESTÀ REGOLAMENTARE
Art. 61 (Potestà regolamentare)

1. Il regolamento di attuazione della presente legge è emanato in conformità ai principi generali di cui all'articolo 1 della legge regionale 7/2000, e successive modifiche, nonché ai seguenti ulteriori principi:
a) adeguatezza, sussidiarietà e differenziazione;
b) semplificazione, omogeneità e trasparenza delle procedure;
c) collaborazione tra i soggetti istituzionali;
d) responsabilità;
e) sviluppo sostenibile;
f) interesse regionale.
2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato secondo i criteri di coamministrazione, partecipazione, pubblicità e informazione, anche mediante utilizzo di sistemi telematici e informatici, entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, previo parere della competente Commissione consiliare. La Commissione consiliare esprime il parere entro sessanta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. Decorso tale termine si prescinde dal parere.
3. Con il regolamento di cui al comma 1 sono emanate le norme di attuazione della Parte I della presente legge con riferimento a:
a) contenuti minimi del DPP, ai fini della tutela e impiego della risorsa essenziale di interesse regionale;
b) contenuti minimi degli elaborati di PSC, POC e PAC, ai fini della tutela e impiego della risorsa essenziale di interesse regionale;
c) procedure di armonizzazione dei piani territoriali infraregionali;
d) informatizzazione degli strumenti urbanistici e metodologie informatiche di rappresentazione;
e) disciplina dell'osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica, dell'attività edilizia e del paesaggio;
f) specifiche tecniche per la redazione del Rapporto comunale sullo stato del territorio.
4. Con il regolamento di cui al comma 1 sono emanate norme di attuazione della Parte II della presente legge e sono disciplinati:
a) il certificato di conformità urbanistica dei lavori pubblici;
b) gli oneri di urbanizzazione;
c) gli standard urbanistici;
d) la convenzione relativa agli interventi di edilizia abitativa;
e) il controllo e la vigilanza sull'attività edilizia;
f) le residenze agricole;
g) la determinazione delle variazioni essenziali e le limitate modifiche volumetriche di cui all'articolo 39, comma 3.
5. Con il regolamento di cui al comma 1 sono emanate norme di attuazione della Parte III della presente legge in materia di paesaggio e sono disciplinati i procedimenti amministrativi con riferimento a:
a) funzionamento delle Commissioni provinciali e delle Commissioni locali per il paesaggio;
b) procedura e termini di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.
6. Con la presente legge sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, le disposizioni vigenti, anche di legge, con esso incompatibili, espressamente indicate nel regolamento medesimo.
7. Il regolamento di cui all'articolo 58, comma 4, è predisposto in conformità ai principi, ai criteri e secondo le procedure di cui ai commi 1 e 2, nel termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente legge.

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Art. 66 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il centottantesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. L'articolo 6, comma 2, gli articoli da 8 a 11, l'articolo 39, l'articolo 53, l'articolo 58, comma 4, l'articolo 61, comma 7, l'articolo 62, commi 5 e 6, e l'articolo 63, commi 3, 7, 8 e 9, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.